Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2015, n. 49898
CASS
Sentenza 14 ottobre 2015

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Ai fini della concessione del permesso di necessità, di cui al comma secondo dell'art. 30 ord. pen., in favore di detenuti o internati, nella nozione di "eventi familiari" sono ricompresi quelli che coinvolgono i "prossimi congiunti", per tali dovendo intendersi i soggetti indicati dall'art. 307, comma quarto, cod. pen., contenendo quest'ultimo una disposizione di portata generale. (Fattispecie di annullamento, con rinvio, di ordinanza di rigetto di richiesta di permesso, formulata in occasione della morte di nipote, "ex fratre", del detenuto).

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  • 1G. Pacifico | La concessione del permesso di necessità in caso di malattia famigliare cronica
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

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  • 3Padre malato, detenuto va autorizzato a vista (Cass. 12343/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 aprile 2020

    Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità, devono sussistere i tre requisiti del carattere eccezionale della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione di tale evento con la vita familiare; e il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto a incidere significativamente sulla vicenda umana del detenuto, tenuta presente la funzione di umanizzazione della pena che il beneficio in questione assume. Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 6 marzo – 16 aprile 2020, n. 12343 Presidente Di Tomassi – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2015, n. 49898
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49898
Data del deposito : 14 ottobre 2015

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