Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2004, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AS SRL corrente in Zane (Vi) in persona del legale rappresentante pro tempore OV OT, rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIO TONIOLO per delega in calce al ricorso per Cassazione, senza domicilio eletto in Roma;
-ricorrente-
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
- intimato controricorrente -
avverso la sentenza n. 943 in data 20.5.99 della Corte di Appello di Venezia, depositata in data 6.7.99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 LUGLIO 2003 dal Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA VINCENZO, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione notificata il 29.4.95, la srl. DE UB conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, onde sentirla condannare alla restituzione della tassa annuale di concessione governativa sulle società. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato si costituiva e formulava diverse eccezioni pregiudiziali;
nel merito, sosteneva non esistere alcun contrasto tra le norme interne e le norme comunitarie. Il Tribunale adito, con sentenza In data 27.2.96, condannava l'Amministrazione a restituire lit. 19.500.000, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
2. Proponeva appello il Ministero. La società proponeva appello incidentale, sul punto inerente all'avvenuta compensazione delle spese e sulla decorrenza degli interessi, che aveva richiesto a far tempo dalla domanda amministrativa di restituzione e non dalla domanda giudiziale.
3. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza oggi impugnata, così motivava:
- vanno rigettate tutte le eccezioni preliminari di parte convenuta, in punto di validità della procura e di competenza territoriale;
- va applicato lo "ius superveniens", in particolare l'art. 11 della Legge n. 448/98, che stabilisce una tassa forfettaria annuale non in contrasto con le direttive comunitarie;
- tale tassa va detratta dagli importi da restituire alla società attrice;
- vanno superati tutti i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 11 cit.;
- va verificato il termine triennale di decadenza per presentare istanza di rimborso: tale termine viene interrotto dal ricevimento delle raccomandate relative;
la società non ha provato che le raccomandate siano state ricevute dall'amministrazione;
- in mancanza di prova, viene preso a riferimento il giorno in cui l'Amministrazione Finanziaria dello Stato ha respinto dette istanze;
- solo per alcune annualità il termine di decadenza risulta osservato, onde il "quantum" della restituzione, detratte le tasse annuali previste dal citato "ius superveniens", viene ridotto a lit. 12.400.000;
- quanto agli interessi, essi spetterebbero nella misura del 2,50% a partire dall'istanza amministrativa, ma tale statuizione contrasta con il principio del divieto di effetti peggiorativi per l'appellante incidentale, onde rimane ferma la statuizione sul punto dei primi giudici;
- le spese del doppio grado possono essere compensate.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione la DE UB srl. deducendo sette motivi.
Resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 13 del D.P.R. n. 641.72, 2 del D.P.R. n. 1199.71 e 2966 Codice Civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC. Il termine triennale di decadenza viene interrotto dalla spedizione della raccomandata contenente la richiesta di rimborso, e non dalla sua ricezione.
6. Il motivo è fondato. Con riguardo alla decadenza triennale sancita dall'art. 13 del D.P.R. n. 641.72, la Corte di Giustizia della CE, con sentenza in data 15.9.98 nelle cause C 279, 280, 281/96, e più recentemente con la sentenza 10.9.2002 nei proc. C 216 e C 222/99 ha stabilito che il diritto comunitario non vieta ad uno stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di indebito tributario un termine nazionale di decadenza triennale, che decorra dalla data del pagamento. Ne deriva che, a far tempo dalla data dei singoli pagamenti annuali, il contribuente è soggetto ad un termine di decadenza per la richiesta di restituzione.
7. Tale termine viene interrotto dalla domanda giudiziale, ovvero dall'istanza di rimborso presentata in via amministrativa. Con sentenza n. 11973 in data 25.10.99, questa Corte ha ritenuto che gli atti impeditivi della decadenza vengono in considerazione essenzialmente a favore del titolare del diritto il quale deve essere esercitato entro un certo termine. Non appare quindi congruo subordinare la salvezza del diritto alla ricezione dell'atto da parte del destinatario: tale circostanza non implica che l'atto interruttivo del termine di decadenza sia ricettizio, essendo tale qualificazione correlata ad un'esigenza di tutela del destinatario, che nel caso di specie non si pone, in quanto gli effetti vengono ad incidere essenzialmente sul titolare del diritto.
8. La giurisprudenza di questa Corte sul punto può dirsi ormai costante nel senso che, al fini della tempestività della domanda amministrativa di rimborso, vaie la data di spedizione della raccomandata e non quella della ricezione, sempreché la ricezione sia avvenuta. Vedi "ex multis" Cass.
6.9.2001 n. 11463, 4.9.2001 n. 11362, Cass. 20.5.03 n. 7920.
9. Tale principio ha ricevuto definitiva sanzione con la sentenza della Corte Costituzionale n. 477 in data 20-26 novembre 2002, in virtù della quale in caso di notifica di un atto processuale a mezzo posta, gli effetti dell'atto per il notificante decorrono dalla data di consegna all'ufficiale giudiziario e non dalla data della ricezione.
Il motivo va pertanto accolto.
10. Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 61 del Decreto Legge n. 331.93 ed 11 Legge n. 448.98, applicato dalla Corte di Appello quale "ius superveniens", senza tenere conto che la previsione di una tassa annuale forfettaria per il mantenimento dell'iscrizione è esso pure illegittimo per contrasto col diritto Comunitario.
11. Il motivo è fondato e va accolto. Questa Corte ha infatti ritenuto, con precedenti sentenze in termini, che la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle Imprese per ogni anno solare successivo a quello di prima iscrizione è illegittima, ponendosi in contrasto con la Direttiva CE n. 335.69; tale incompatibilità non è venuta meno con l'art. 11 della Legge n. 448.98: vedi in tal senso Cass.
9.7.99 n. 7176. Infatti, pur con la riduzione degli Importi stabiliti, anche in relazione alla norma sopravvenuta si pone il problema della sua conformità alla normativa comunitaria, posto che la tassa è prevista non già a fronte di un servizio reso in concreto, ma per il semplice mantenimento dell'iscrizione, a prescindere dalla circostanza che il contribuente usufruisca del servizio. Per conseguenza, stante il persistente contrasto con la fonte comunitaria indicata, la norma interna va disapplicata. Con la sentenza, più sopra citata, in data 10.9.2002 nelle cause C 216 e C 222/99, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha confermato che "le tasse di concessione forfettarie annuali retroattive" sono illegittime, sia che la società possa ripetere altre imposte pagate per l'iscrizione di atti diversi da quello costitutivo, sia che non possa ottenere tale ripetizione, in quanto non siano calcolate in base al solo costo delle formalità e le spese generate da operazioni minori. Ove il costo sia stato coperto dai. diritti di cancelleria, tali tasse non possono considerarsi remunerative. A fortiori le tasse di concessione forfettarie annuali non possono avere carattere remunerativo qualora si riferiscano ad anni un cui non si è proceduto all'iscrizione di atti diversi dall'atto costitutivo. Vedi, tra le altre, Cass. 12.5.2003 n. 7207. 12. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione di legge per avere la Corte di Appello accolto una domanda non proposta, quanto alla detrazione della tassa forfettaria annuale di cui al motivo che precede.
13. La questione è in parte assorbita dall'accoglimento del motivo che precede. Dal punto di vista processuale, essa appare peraltro infondata, perché in appello l'Amministrazione Finanziaria dello Stato ha comunque chiesto che le venissero riconosciuti gli importi corrispondenti ai costi del servizio ed ha quindi introdotto il problema della legittimità di una tassa forfettaria legata al costo del servizio.
14. Con il quarto motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione di legge quanto alla determinazione del tasso di interesse. Il tasso di interesse non è stato rimesso in discussione con l'appello; è stata riproposta solo la questione della decorrenza. 15. ti motivo è fondato. La Corte di Appello, muovendo dalla considerazione che avrebbe dovuto applicarsi il tasso del 2,50%, ha combinato insieme il problema della decorrenza degli interessi con quello del tasso, senza verificare la conformità del nuovo tasso al principio di equivalenza (vedi "infra") e pertanto ha risolto il quesito giuridico mediante il principio del divieto di "reformatio in peius". Viceversa, per quanto attiene alla decorrenza degli interessi, non può esservi dubbio che essa si verifica a partire dall'istanza in via amministrativa di restituzione. La Legge n. 448.98 ha confermato il principio che gli interessi sulle somme da restituire sono dovuti a far tempo dalia domanda di rimborso presentata in via amministrativa. Pertanto, la domanda del contribuente è fondata in quanto gli interessi sono stati attribuiti a far data dalla citazione;
la Corte di Appello ha ritenuto di combinare insieme il problema della decorrenza con quello del tasso applicabile;
laddove le questioni sono distinte. Posto che sulla misura del tasso legale (quello via via vigente nel tempo) si è formato il giudicato interno, analogo giudicato non si è formato circa la decorrenza, la quale è stata rimessa in discussione con l'appello e quindi col ricorso per Cassazione. Sul punto, il giudice del merito dovrà accertare la data di presentazione delle domande di rimborso ed attribuire gli interessi con decorrenza corrispondente. Sulla misura degli interessi in virtù del principio di equivalenza vedi "ex multis" Cass. 12.5.2003 n. 7207. 16. Col quinto motivo, la ricorrente deduce violazione di legge quanto al tasso di interesse ed invoca il principio di equivalenza. Tale motivo è inammissibile per carenza di interesse, posto che la Corte di Appello ha confermato il tasso nella misura legale;
il diverso problema della decorrenza è stato esaminato nei paragrafi che precedono.
17. Col sesto motivo, la società ricorrente chiede la rimessione del processo alla Corte di Giustizia della Comunità Europea. Trattasi di istanza insuscettibile di accoglimento, posto che questa Corte di Cassazione si uniforma integralmente ai principi enunciati nelle sentenze di detta Corte di Giustizia.
18. Col settimo motivo, la ricorrente, "a mero scopo cautelare", chiede che si stabilisca il principio che gli interessi legali decorrono dal giorno di presentazione delle Istanze di rimborso in via amministrativa.
19. Il motivo è assorbito, posto che al quesito è stata data soluzione mediante accoglimento del ricorso "in parte qua". 20. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Appello, la quale farà applicazione del principi enunciati ai paragrafi che precedono e provvedere anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004