Sentenza 17 settembre 2010
Massime • 1
Il delitto di usurpazione (art. 631 cod. pen.) sussiste anche qualora la rimozione o l'alterazione riguardi i termini legittimamente apposti al bene immobile non solo dal proprietario del medesimo, ma anche dal suo possessore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/09/2010, n. 44028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44028 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2010 |
Testo completo
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N.44121/09R.G.
N2866/105x PU 44028 / 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 17 del mese di settembre dell'anno 2010
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE composta dai magistrati dott. Filiberto PAGANO Presidente
dott. Matilde CAMMINO Consigliere
dott. Alberto MACCHIA Consigliere
dott. Margherita Bianca TADDEI Consigliere dott. Antonio MANNA Consigliere ha pronunciato in udienza pubblica la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di
CA RT n. Lipari il 2 novembre 2009
avverso la sentenza emessa il 21 gennaio 2009 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Lipari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott.Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. Benedetto Greco del foro di Roma, sostituto processuale del difensore di fiducia avv. Angelo Pajno, che si è riportato ai motivi di ricorso;
osserva:
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Con sentenza in data 21 gennaio 2009 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Lipari, confermava la sentenza emessa in data 14 gennaio 2008 dal Giudice di pace di
Lipari con la quale IA RT era stato dichiarato colpevole del reato di usurpazione (art.631
c.p.), accertato in Lipari l'11 gennaio 2005, ed era stato condannato alla pena di euro 774,00 di multa nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi separatamente, e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
Veniva ritenuta attendibile, sulla base delle risultanze processuali, l'accusa formulata con l'atto di querela da FI IO circa l'ostruzione da parte dell'imputato, mediante il posizionamento di una porta di legno dotata di serratura, di uno dei due ingressi di un fabbricato che gli apparteneva.
Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce:
X 1) la violazione della legge penale (art.606 co.1 lett.b c.p.p.) con riguardo all'erronea applicazione dell'art.631 c.p. e alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.; il ricorrente sostiene che il querelante non era proprietario dell'immobile usurpato, mentre l'art.631 c.p. che sanziona gli atti di usurpazione nei confronti dell'altrui" cosa immobile richiederebbe in capo al querelante la titolarità del diritto di proprietà dell'immobile poiché il legislatore, laddove ha inteso tutelare posizioni giuridiche diverse da quella del proprietario, l'ha espressamente previsto (art.634 c.p.); nel caso di specie la querela non sarebbe stata proposta da un soggetto legittimato e, pertanto, si sarebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 129 c.p.p.;
2) la violazione della legge penale e il vizio della motivazione (art.606 co.1 lett.b ed e c.p.p), con riferimento all'art.631 c.p. in combinato disposto con l'art.42 c.p., poiché mancherebbe la prova della consapevolezza da parte dell'imputato di violare un diritto altrui, a nulla rilevando la circostanza che suo padre IA IO conducesse in locazione il compendio immobiliare in forza di un contratto presuntivamente stipulato negli anni '60 con il querelante (peraltro IA
IO, analfabeta, era dal 1992 in condizioni fisiche tali da non poter coltivare un terreno); le dichiarazioni sul punto del teste Acquaro sarebbero state equivocate dal giudice di merito, avendo il teste (proprietario della restante parte del fabbricato e del terreno) chiarito di aver ritenuto IA
RT legittimo proprietario e smentito di aver consegnato alla persona offesa, su incarico di
IA IO, la chiave del cancello esterno dopo la risoluzione del (presunto) rapporto di locazione;
peraltro l'imputato aveva appena dodici anni quando era stato stipulato il contratto di liin 3
locazione, per cui aveva sempre ritenuto che il padre fosse proprietario dell'immobile tanto da aver provveduto personalmente sin dal 1997 agli aggiornamenti catastali come proprietario.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
L'art.631 c.p. sanziona la condotta di chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui" cosa immobile, ne rimuove o altera i termini. Nel caso di specie il querelante FI
IO aveva dimostrato documentalmente la sua qualità di possessore dell'immobile, che era stato da lui concesso in locazione al padre dell'imputato, IA IO, dal 1° gennaio 1961 a tutto l'anno 1990. Le doglianze del ricorrente riproducono pedissequamente le argomentazioni, riprese da testi dottrinali, che erano state prospettate nell'atto di appello e alle quali nella sentenza impugnata sono state adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera né specificatamente censura, limitandosi a ribadire la tesi già esposta nei motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata.
Nella sentenza impugnata, infatti, si afferma che al termine "altrui" deve attribuirsi un significato più ampio di quello relativo alla formale posizione giuridica del diritto di proprietà, ritenendolo comprensivo di posizioni giuridiche ulteriori quali il possesso e la detenzione. Tale affermazione appare alla Corte condivisibile, potendosi ragionevolmente ritenere che con la norma incriminatrice dell'art.631 c.p. si sia inteso sanzionare specificamente la rimozione o alterazione dei termini per salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che, legittimamente, da terzi. Analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione al reato previsto dall'art.633 c.p. (invasione di terreni o edifici), può fondatamente ritenersi che anche con riferimento al delitto di usurpazione previsto dall'art.631 c.p. con il termine
"altrui" il legislatore abbia inteso tutelare non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni altro rapporto con l'immobile di soggetto diverso dal proprietario, ma interessato allo stesso modo alla libertà e integrità del bene. L'interesse protetto, come appare evidente dalla stessa formulazione della norma che non fa espresso riferimento al diritto di proprietà, attiene pertanto non ad uno specifico diritto che la persona offesa possa vantare sull'immobile, ma ad un rapporto di fatto, esercitato sia dal proprietario sia da terzi (Cass. sez.II 25 novembre 2005 n.4823, Nardon;
sez.II 9 giugno 1988 n.9084, Poli;
sez.V 25 gennaio 1985 n.5237, Tangianu;
sez.II 10 novembre 1981
n.3776, Malpicci;
sez.II 5 ottobre 1982 n.2670, Laezza). La tutela dell'altrui pacifico possesso, realizzata attraverso la norma incriminatrice dell'art.634 c.p., non collide con tale interpretazione perché riguarda la condotta di chiunque, fuori dei casi previsti dall'art.633 c.p., ostacoli o impedisca
-con violenza alla persona o con minaccia- l'esercizio del diritto di possesso altrui su beni immobili,
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a prescindere dalla legittimità o meno dello stesso, con il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di turbare l'altrui pacifico possesso. Nella previsione dell'art.631 c.p., invece,
l'usurpazione sanzionata è quella che si realizza attraverso le specifiche modalità della rimozione o dell'alterazione dei termini, al particolare scopo di appropriarsi in tutto o in parte dell'altrui cosa immobile.
Con il secondo motivo il ricorrente tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Nel ricorso, infatti, si mette in dubbio l'autenticità delle scritture e dei documenti prodotti dalla parte civile, il reale significato delle dichiarazioni rese dal teste Acquaro, l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato del rapporto contrattuale tra il padre e
FI IO e si sostiene che, comunque, l'imputato aveva un "rapporto di possesso e/o detenzione" con l'immobile, “tale da costituire sicura esimente circa il reato contestatogli”. Nel caso in esame il giudice di merito ha ineccepibilmente osservato che la mancata presenza del
FI nell'immobile, riferita dal teste Acquaro, non valeva ad escludere il possesso del bene da parte del querelante, trattandosi di un vano fatiscente e, peraltro, dato in locazione ad altri. Quanto
8 alle dichiarazioni dei testi LI e CE sul possesso dell'immobile da parte dell'imputato negli ultimi quindici-venti anni, nella motivazione della sentenza impugnata dette dichiarazioni risultano essere state puntualmente valutate dal giudice di appello il quale afferma, con argomentazione immune da vizi logici anche in considerazione del fatto che il rapporto contrattuale di locazione si è protratto fino a tutto l'anno 1990, che "volendo dare credito a tale versione dei fatti e considerato che nello stesso periodo di tempo risulta acquisito che il padre dell'imputato, riconoscendo come proprietario dell'immobile il FI, conduceva in locazione tale vano corrispondendo il relativo canone deve presumersi che l'imputato abbia avuto piena consapevolezza della appartenenza del vano al FI e della esistenza del rapporto di locazione". Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una rigorosa valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il
Roma 17 settembre 2010
il cons. est.
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ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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CANCELLERIA
IN DEPOSITATO
2010
IL CANCELLIERE DIC
✓ ERE 5 1 Piero Esposito IL
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