Sentenza 21 novembre 2006
Massime • 1
Non è applicabile l'esimente di cui all'art. 649 cod. pen. (fatti commessi in danno di congiunti), al reato di illecito uso di una tessera bancomat (di cui all'art. 12 D.L 3 maggio 1991, convertito in L. 5 luglio 1991, n. 197), nel caso in cui tale uso sia stato effettuato con carta di credito appartenente al coniuge separato di fatto, considerato che il reato di cui al suddetto art. 12 L. n. 197 del 1991 ha natura plurioffensiva avendo di mira la tutela del patrimonio e insieme della sicurezza dei traffici finanziari e commerciali e, pertanto, una dimensione lesiva che trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica; ne consegue che esso confligge con la ratio della previsione di cui all'art. 649 cod. pen., la quale concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio e ha natura eccezionale che ne preclude l'applicazione in via analogica. (v. Corte cost. , sent. n. 302 del 2000).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2006, n. 41317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41317 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 21/11/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1349
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 044990/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero presso Giudice Udienza Preliminare di Asti;
nei confronti di:
1) GN LU, N. IL 24/11/1976;
avverso SENTENZA del 07/10/2005 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ASTI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. OLDI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale ha dichiarato non luogo a procedere a carico di IS NO in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e L. n. 197 del 1991, art. 12, in applicazione analogica della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 649 c.p.. In fatto era emerso l'indebito uso continuato, da parte dell'imputata, di una tessera "bancomat" appartenente al di lei marito - separato solo di fatto - NE PI.
Osserva il ricorrente che la norma di cui all'art. 649 c.p.p., ha natura eccezionale, che la rende insuscettibile di applicazione in via analogica;
inoltre la norma incriminatrice di cui alla L. n. 197 del 1991, art. 12, introduce un reato plurioffensivo, contro il patrimonio e contro la sicurezza del traffici finanziari e commerciali: donde l'inapplicabilità della causa di esclusione della pena, prevista soltanto per i reati contro il patrimonio di cui al titolo 13^ del libro 2^ del codice penale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 649 c.p., al reato previsto dalla L. n. 197 del 1991, art. 12 - resa evidente dal tenore stesso della norma, che circoscrive la propria area di operatività al titolo del codice nel quale è inserita - ha superato il vaglio della Corte Costituzionale (sent. n. 302 del 2000), la quale ha ravvisato nel reato in questione "una dimensione lesiva che comunque trascende il mero patrimonio individuale, per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili agli ambiti categoriali dell'ordine pubblico o economico, che dir si voglia, e della fede pubblica".
Il carattere plurioffensivo, così riconosciuto all'illecito di cui si discute, rende evidente la carenza della eadem ratio rispetto ai reati per i quali l'art. 649 c.p., è stato espressamente dettato;
e preclude l'applicazione di questo in via analogica, in aggiunta all'ulteriore profilo - anch'esso evidenziato dal ricorrente - connesso alla natura eccezionale da riconoscersi alla norma, quale causa di esclusione della punibilità.
La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio allo stesso Tribunale di Asti per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale ordinario di Asti, ufficio del giudice per le indagini preliminari, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2006