Sentenza 13 giugno 2014
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, la presunzione di illegittima acquisizione dei beni per il valore sproporzionato degli stessi rispetto alla possibilità economica del destinatario della misura deve essere valutata, qualora si ritenga di doverne circoscrivere l'operatività in un ambito di ragionevolezza temporale avendo riguardo non tanto al momento formale dell'acquisto, quanto al momento in cui il bene viene pagato o, se significativamente incrementato nel suo valore grazie a successivi conferimenti di denaro, al momento in cui detti incrementi di valore sono realizzati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2014, n. 34136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34136 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/06/2014
Dott. DI TOMASSI M. S. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1914
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 11062/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL AN LA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 29.8.2013 dal Tribunale di Catanzaro. Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. VIOLA Alfredo Pompeo che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito l'avvocato D'Angelo LA, in sostituzione dell'avv. Emilio LA Buccico, per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 20.7.2013 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro disponeva, ex art. 321, commi 1 e 2, in relazione al D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies il sequestro preventivo di beni appartenenti a BA LA, indiziato - quale gerente della Associazione Temporanea d'Imprese tra Avvenire s.r.l. e impresa individuale "BA LA" e in concorso con altri - dei reati concernenti l'affidamento dei servizi di igiene ambientale del Comune di Scalea per la raccolta dei rifiuti solidi urbani commessi da dicembre 2010 ad agosto 2011, contestati ai sensi: (capo 2) degli artt. 319, 319-bis e 321 cod. pen. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7; (capo 3) dell'art. 353 cod. pen.
e D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Il sequestro aveva ad oggetto:
A) l'impresa individuale "BA LA" (intero patrimonio aziendale, beni strumentali, posizioni contrattuali e beni in leasing, conti correnti);
B. 1) un'abitazione in ES;
B. 2) quote ideali di un negozio in ES;
B. 3) un garage, un negozio e un deposito in ES, confluiti nel bene precedente;
B. 4) quota, per la metà, di un terreno in ES, intestata alla moglie LV GI;
C) una BMW intestata alla LV;
D) tre polizze assicurative, due a favore del ricorrente e una della LV;
E) rapporti bancari costituiti da conti correnti e conti titoli, deposito valori, libretti di deposito, buoni fruttiferi e posizioni assicurative.
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, investito della richiesta di riesame, annullava il sequestro limitatamente al negozio in ES (indicato sopra ai punti B.
2. e B.3.), confermando nel resto la misura disposta.
Osservava - per quanto interessa ai fini del ricorso - che la legittima provenienza dei beni poteva ritenersi solo per il negozio e annessi, risultati acquisiti per successione ereditaria in data 25.3.1993. Per gli altri beni immobili e le riserve economiche bancarie e postali, nonché per le polizze accese, risultava invece evidente la sproporzione tra i redditi dichiarati dal nucleo familiare del ricorrente e le somme investite. Il sequestro dell'impresa era quindi giustificato, ex art. 321 c.p.p., comma 1, da esigenze di prevenzione, e cioè dall'esigenza di scongiurare la commissione di ulteriori fatti di corruzione, risultando documentalmente dimostrato che l'attività corruttiva era stata realizzata mediante detta impresa individuale, intestata al padre dell'indagato, ma da questo direttamente gestita.
2. Ha proposto ricorso il BA a mezzo del difensore Emilio LA Buccico, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato denunziando violazione di legge sostanziale e processuale (anche sotto l'aspetto della mancanza di motivazione) avuto riguardo al mantenimento in sequestro dell'abitazione in ES e delle polizze vita stipulate dal ricorrente (sopra, sub B.1 e D). Deduce che, pur non richiedendosi per il sequestro in vista della confisca di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies un nesso di pertinenzialità, occorre tuttavia che lo stesso sia riferibile a beni acquisiti in "un ambito di ragionevolezza temporale" rispetto alla commissione dei reati (cita Cass. sez. 1, n. 2634 del 2012; sez. 5, n. 35707 del 2013), ma di tale aspetto il Tribunale del riesame si era completamente disinteressato, omettendo ogni valutazione in ordine alla distanza temporale tra l'acquisto dell'abitazione - avvenuta nel 2003 -, l'accensione delle due polizze vita e la commissione degli illeciti.
Andava inoltre considerato che la compravendita dell'immobile ad uso abitazione nel 2003 era atto oneroso intercorso tra padre e figlio, dovuto alla impossibilità economica di procedere con una donazione, ma per tale ragione destinato ad essere soddisfatto con rate economiche assolutamente compatibili con il reddito di un nucleo familiare ove il coniuge era insegnante;
che, attesa la data dell'acquisto, il riferimento alle condizioni economiche negative degli anni 2005 e 2006 era impertinente;
che dimostrava il circuito familiare della provenienza del denaro impiegato anche il riferimento alla carta di credito accesa (a gennaio 2009, estinta ad ottobre dello stesso anno) su conto del padre con delega ad operare per il figlio.
Con riguardo alla polizze (l'una accesa nel 2004; l'altra nel 2009, ma subito bloccata e relativa perciò ad un solo versamento), si deduce quindi l'assoluta laconicità della motivazione (definita "anoressica"), l'analoga totale mancanza di considerazione della "forbice temporale" rispetto alla commissione dei reati, la mancanza di adeguata valutazione del fatto che la polizza del 2004 coincideva con la nascita della figlia, che ne era la beneficiaria. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile.
2. Le censure del ricorrente s'appuntano esclusivamente sul sequestro di un bene immobile, che si sostiene acquistato dal ricorrente nel 2003, e di due polizze assicurative, che si dicono accese nel 2004 e 2009, e si fondano sul rilievo che tra tali date e quella di commissione dei reati per cui è processo, contestati come commessi negli anni 2010 - 2011, intercorrerebbe un lasso temporale tale da far escludere ictu oculi che gli stessi siano estranei ai fatti in contestazione.
A sostegno, il ricorrente cita Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, D'Ettorre, Rv. 256882; Sez. 1, n. 2634 del 11/12/2012, dep. 2013, Capano, Rv. 254250, che si rifanno, così come altre pronunzie analoghe (Sez. 4, n. 12734 del 16.1.2014, Valentino, non massimata) ai principi affermati da Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001, Di Bella, Rv. 226051, secondo cui, pur non richiedendosi a mente del D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies un nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e i fatti imputati, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve, però, essere comunque circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione.
2.1. Dette sentenze si pongono, dunque, in larvato, inespresso, dissenso rispetto a quanto affermato da Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490 (nonché dalle successive conformi), che, citando C. cost. n. 18 del 1996, osserva, da un lato che ®essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato, dall'altro che, ad indagare sulla anteriorità dell'acquisto rispetto al reato ovvero alla estraneità ictu oculi dallo stesso "si da per dimostrato quello che invece dovrebbe dimostrarsi, che cioè l'art. 12-sexies in ogni modo postuli pur sempre la provenienza del bene da espropriare dal delitto oggetto del giudizio, cosa che, come s'è appena osservato, non può ammettersi se non giungendo o a negare un proprio ubi consistam alla norma in esame quale istituto sostanziale o alla conclusione di una sua irrimediabile vaghezza"; aggiungendo che neppure può postularsi un accertamento della provenienza dei beni non dal reato oggetto del giudizio, ma dall'attività illecita del condannato, e che la speciale confisca di cui si discute ("misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all'affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla L. 32 maggio 1965, n. 575") è collegabile, dunque, alla sola condanna per certuni reati e "va sempre ordinata quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose".
2.2. Tuttavia, ai fini del presente giudizio, il contrasto non appare in realtà rilevante, giacché quello che neppure le pronunzie citate dal ricorrente pongono in discussione è che, per escludere la confiscabilità ai sensi dell'art. 12-sexies citato e dunque la legittimità del sequestro a fini di tale confisca, occorre che lo iato temporale definito irragionevole sussista non tanto rispetto al momento formale dell'acquisto, quanto con riguardo al momento in cui il bene viene pagato o, se significativamente incrementato nel suo valore grazie ad interventi successivi, al momento in cui detti incrementi di valore che presuppongono conferimenti di denaro, sono realizzati.
3. Ora, l'ordinanza impugnata non solo contiene un'accurata analisi dei redditi complessivi del ricorrente e del suo nucleo familiare, distinti per anno di riferimento a partire dall'anno 1996 e sino al 2007 (anno in cui il nucleo familiare raggiunge il massimo degli introiti, che s'aggira però sui 22.000 Euro), che non risultano menomamente contestati in ricorso, ma espressamente evidenzia, a proposito dell'immobile di cui si discute, che lo stesso risultava acquistato dal ricorrente nel marzo del 2003 (anno in cui il nucleo non registrava redditi) al prezzo di 56.500 Euro, contraendo un mutuo per 60.000 Euro, e che dalla difesa non era stata in alcun modo dimostrata "la lecita provenienza delle somme impiegate per il pagamento delle rate di mutuo", che anzi avevano fatto "registrare, per gli anni 2005 e 2006, consistenti esposizioni debitorie" alle quali evidentemente il ricorrente aveva fatto fronte con capitali d'ignota provenienza. E analoga osservazione articola a proposito delle polizze assicurative, in relazione alle quali rimarca che a fronte delle attestazioni concernenti il pagamento dei premi rateali, non risultava in alcun modo dimostrata la lecita provenienza delle somme a tale scopo impiegate.
In conclusione, perciò, anche aderendo ai principi espressi dalle pronunzie evocate dal ricorrente, assumerebbe valore decisivo il fatto che nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto che il sequestro sui beni in esame andasse mantenuto perché gli stessi erano stati acquistati e portati al valore attuale attraverso conferimenti in denaro protrattisi negli anni immediatamente precedenti i reati in contestazione, senza che del denaro così impiegato, oggettivamente sproporzionato al suo reddito, il ricorrente avesse dimostrato la legittima provenienza.
4. Emerge da quanto evidenziato che il provvedimento impugnato è sorretto da ratio deciderteli e da argomenti dirimenti che il ricorso mostra ignora, reiterando censure che non concernono specificamente l'effettivo contesto della giustificazione data alla conferma del sequestro, ed è quindi da considerare generico, per tale ragione inammissibile.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2014