Sentenza 1 febbraio 2007
Massime • 1
Il ravvedimento, previsto dall'art. 16 nonies L. n. 8 del 1991, deve essere valutato dal giudice con riguardo alla condotta complessiva del collaboratore di giustizia e, pur dovendo essere valutato anche il grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza, non può identificarsi con esso. Tra i vari elementi di valutazione vanno presi in considerazione i rapporti con i familiari, con il personale giudiziario, nonché lo svolgimento di attività lavorativa o di studio onde verificare se c'è stata da parte del reo una revisione critica della sua vita anteatta e una reale ispirazione al suo riscatto morale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2007, n. 9887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9887 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 01/02/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 441
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 026220/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PE IO, N. IL 26/05/1949;
avverso ORDINANZA del 24/01/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
OSSERVA
1. Con sentenza del 12 luglio 2005, la Corte di Cassazione annullava l'ordinanza emessa il 7 settembre 2004 dal tribunale di sorveglianza di Roma, che aveva rigettato l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da PE Mario, sul rilievo che per i condannati che hanno collaborato con la giustizia l'unico presupposto richiesto dalla normativa vigente per la concessione dei benefici penitenziari (L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 16 nonies) è costituito dal ravvedimento,
ricavabile da specifici indici, di qualsiasi natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera e ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza.
Con l'ordinanza qui impugnata (che è del 24 gennaio 2006), lo stesso tribunale, quale giudice di rinvio, ha reiterato il rigetto della richiesta di detenzione domiciliare avanzata dal PE, osservando che il condannato, nonostante la collaborazione di grandissimo rilievo prestata in ordine alla organizzazione camorristica "Nuova Famiglia" di Carmine Alfieri, non poteva considerarsi "ravveduto", sia perché il concetto di ravvedimento non si identifica con quello di collaborazione, sia perché il PE non aveva mai riconosciuto i propri errori ne' aveva mostrato convinta adesione a valori e regole di vita socialmente condivise, ne' aveva mai espresso un sentimento di sincero pentimento per il dolore arrecato ai familiari delle ben nove vittime o formulato una positiva progettualità per prevenire eventuali condotte illecite future.
Ricorre per cassazione il PE per il tramite del suo difensore, il quale lamenta, sotto il profilo dell'erronea applicazione della L. n. 45 del 2001, art. 16 nonies e del vizio di motivazione, che il tribunale non aveva rispettato il dictum del giudice di legittimità, abbandonandosi a mere congetture, omettendo di motivare sui criteri utilizzati per discostarsi dalle positive informazioni acquisite e su quelli da utilizzare perché possa raggiungersi il cd. ravvedimento.
2. Il ricorso è fondato.
Dalla lettura della L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies, commi 1 e 4 emerge che la liberazione condizionale (come anche la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare) possono essere disposte per collaboratori di giustizia "avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva... anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176 del codice penale". Dal combinato disposto dei due commi richiamati risulta che presupposti per la concessione di uno dei suddetti benefici penitenziari sono, come del resto ha indicato la stessa difesa del ricorrente: 1) che una persona sia stata condannata per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis;
2) che vengano acquisiti la proposta o il parere dei procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'art. 11 della citata legge o del procuratore nazionale antimafia;
3) che la persona condannata abbia prestato, anche dopo la condanna, una collaborazione importante;
4) che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva;
5) che la persona condannata abbia redatto entro il termine prescritto dall'art. 16 quater il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;
6) che sia stata espiata almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, che siano stati espiati almeno dieci anni di pena.
Nel caso in esame ricorrono tutti questi presupposti, compreso il criterio della gradualità, non consacrato dalla legge ma ragionevolmente suggerito dall'esperienza trattamentale, avendo il ricorrente ottenuto già dei permessi premio (cfr. Cass., Sez. 1^, 22 giugno 2006, n. 2204, Zanti). A fronte di questa innegabile situazione di fatto il tribunale di sorveglianza romano, pur in presenza del parere favorevole della DDA, ha negato il beneficio della detenzione domiciliare richiesto dal PE, difettando, a suo avviso, il requisito del "ravvedimento" previsto dalla L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies, avuto riguardo alla sua condotta complessiva, e, in particolare, alla mancata prova di un riconoscimento dei propri errori e alla mancata prova di un interesse dimostrato dal condannato per le vittime dei reati commessi (ben nove omicidi).
Ora, è vero che tra gli elementi valutabili ai fini dell'acquisizione della prova del ravvedimento può essere anche considerato il grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza, compatibile con il doveroso rispetto della personale riservatezza e delle autonome decisioni di questa, ma sembra evidente che il ravvedimento non può identificarsi tout court con il pentimento o il riconoscimento dei propri errori, ma postula una valutazione globale della condotta del soggetto, in mò do da accertare se l'azione rieducativa, complessivamente svolta (realizzata, come è avvenuto nel caso in esame e riconosce la stessa ordinanza impugnata, anche in virtù della corretta gestione di tutti i benefici penitenziari finora fruiti) abbia prodotto il risultato del compiuto ravvedimento del reo (Cass., Sez. 1^, 6 novembre 1989, Malizia, in Giust. pen., 1990, 2^, 257). Tra i vari elementi di valutazione del sicuro ravvedimento del reo e del suo riscatto morale vanno presi in considerazione infatti i rapporti con i familiari, il personale carcerario e i compagni di detenzione, nonché lo svolgimento di un'attività lavorativa o di studio. Il mancato interessamento nei riguardi della vittima non sembra di per sè suscettibile di una limitazione preventiva. Ciò che occorre è una valutazione unitaria della personalità del condannato che consenta di verificare se c'è stata da parte del reo una revisione critica della sua Vita anteatta e una reale aspirazione al suo riscatto morale (cfr. di recente, Cass., Sez. 1^, 16 settembre 2007, Tedesco). Di qui, ferma restando la discrezionalità del tribunale nella valutazione della ricorrenza dei presupposti per la concessione del beneficio, la necessità di un maggiore approfondimento della personalità del ricorrente.
L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata e gli atti rinviati al tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo e più approfondito esame.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 623 c.p.p. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2007