Sentenza 16 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di diffamazione commessa con il mezzo della televisione, il giornalista può operare accostamenti tra notizie vere, a condizione che esse non producano un ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo autonoma valenza lesiva; occorre, pertanto, fare riferimento al risultato che il detto accostamento determina nel senso che qualora esso consista in un mero corollario o dato logico, pur insinuante e suggestivo, l'effetto denigratorio è da escludere ma ove, viceversa, l'effetto consista in una notizia sostanzialmente nuova, grava sul giornalista l'onere di accertarne la rispondenza al vero. (Fattispecie in cui ad un servizio televisivo concernente l'associazione 'terra insubrè, caratterizzata da 'fermento etnonazionalisticò veniva accostato altro servizio concernente le associazioni 'holy war' e 'trincea europà, aventi connotazioni non solo razzistiche e xenofobe ma financo ispirate alla ideologia nazista; la S.C., censurando il giudice di appello, ha ritenuto che detto accostamento aveva dato origine ad una notizia nuova e denigratoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2014, n. 3893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3893 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 16/12/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO ZI - rel. Consigliere - N. 3864
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 16936/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE DR N. IL 10/08/1971;
nei confronti di:
TO HE N. IL 02/07/1951;
avverso la sentenza n. 3902/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. Dott. De Augustinis Umberto, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore della parte civile avv. Orelli G.F., che ha illustrato il ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento e ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1. RO EL, conduttore, LLepoca, della trasmissione televisiva IL RAGGIO VERDE, settimanalmente in onda su RAI 2, è imputato di diffamazione aggravata nei confronti di SC AN e ON LB, per avere, nella trasmissione del giorno 3.11.2000, offeso la reputazione dei due predetti, consentendo l'improprio accostamento tra due "servizi" televisivi, accostamento dal quale derivava l'indiretta attribuzione alla associazione riconducibile alle due predette persone offese ("terra insubre") di una ideologia razzista e xenofoba, riferibile - viceversa - ad altre associazioni ("holy war", "trincea Europa").
2. In primo grado, i collaboratori del RO (OR ZI e AN OL) furono assolti con la formula "il fatto non costituisce reato"; il RO, viceversa, fu condannato a pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili.
3. La corte di appello di Milano, investita della impugnazione dell'imputato e delle parti civili, con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto (anche) il RO, ancora con la formula "il fatto non costituisce reato".
3.1. Hanno ritenuto i giudici di secondo grado che l'accostamento tra i due servizi fu casuale, in quanto la imprevista interruzione del primo, aveva determinato la immediata messa in onda del secondo;
ciò in quanto la scansione dei tempi televisivi doveva comunque essere rispettata;
ne', d'altra parte, era ipotizzabile che il RO, nel giro di pochi secondi (quelli necessari per assumere "in diretta" una decisione in grado di tamponare gli effetti dell'incidente verificatosi), avesse - scientemente e volontariamente - dato il via libera al secondo servizio, rappresentandosene l'effetto diffamatorio nei confronti di SC e ON.
3.2. La corte milanese ha inoltre affermato che la condotta del RO doveva in ogni caso ritenersi scriminata in ragione del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di quello di critica, atteso che - comunque - tutte le associazioni oggetto della trasmissione televisiva erano espressive del medesimo "fermento etnonazionalistico", cui non è estranea, peraltro, nemmeno la linea politica del partito lega nord, presente in Parlamento.
4. Ricorre per cassazione il difensore del solo SC e deduce, innanzitutto, travisamento della prova e carenza dell'apparato motivazionale.
4.1. Integra un'affermazione riconoscibilmente non rispondente al vero quella in base alla quale il RO fosse LLoscuro del contenuto dei servizi del OR e del AN.
Trattavasi invero di servizi pre-registrati e RO, in quanto conduttore e coordinatore dell'intera trasmissione, non poteva ignorarne il contenuto;
di talché rappresenta una evidente assurdità la affermazione in base alla quale egli non poteva rendersi conto che l'accostamento tra i due servizi (conseguente alla necessitata interruzione - per motivi tecnici - del primo) avrebbe comportato l'accostamento dei suoi protagonisti ai contenuti del secondo.
4.2. Quanto LLesercizio di un diritto (il ricorrente individua - in astratto - gli estremi del solo diritto di cronaca), esso, ad evidenza, non sussiste, in quanto, nel caso in esame, non è stato rispettato il requisito della verità della notizia. Il giudice di appello ha dunque violato la norma penale, ritenendo erroneamente che l'accostamento tra alcune associazioni, definite delinquenziali (ad es.: holy war) e quella denominata "terra insubre" fosse un fatto penalmente irrilevante. Neanche è stato rispettato il principio di continenza, essendo state assimilate realtà, culturalmente e politicamente, diverse.
5. Il 2.12.2014 sono pervenute note difensive, redatte dLLavv. C. Malavenda nell'interesse del RO. Con esse si sostiene la inammissibilità del ricorso del SC e si segnala che dagli atti e dalla sentenza di primo grado emerge con chiarezza che l'imputato era nell'impossibilità di accorgersi delle potenzialità lesive dell'accostamento tra i due servizi televisivi, atteso che solo il secondo era registrato (e non anche quello curato dal OR). Si sostiene inoltre la aspecificità della censura con la quale si è negata (da parte della ricorrente parte civile) la sussistenza della scriminante ex art. 51 c.p. e comunque la irrilevanza della censura stessa, una volta accertata la mancanza di dolo in capo al RO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Va innanzitutto ricordato come la giurisprudenza di questa corte di legittimità abbia costantemente ritenuto (ASN 200319804- RV 224531; ASN 199902842 - RV 212698; ASN 199503236 - RV 201051) che è certamente consentito al giornalista (della carta stampata, come della TV) operare accostamenti tra notizie vere, a condizione che essi non producano ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo autonoma valenza lesiva. Occorre dunque fare riferimento al risultato che il detto accostamento determina: se esso consiste in un mero dato logico, in un corollario, per quanto insinuante e suggestivo, l'effetto denigratorio è da escludere. Viceversa, se l'effetto consiste, sostanzialmente in una notizia nuova, ovvero in una specificazione di notizia già fornita, sarà onere del giornalista accertarne la rispondenza al vero.
2.1. Orbene, nel caso in scrutinio, è rimasto accertato in punto di fatto che detto accostamento vi fu e che da esso scaturì una notizia "nuova" e "diversa" (rispetto a quella che sarebbe stata veicolata dal servizio televisivo, come originariamente impostato e predisposto). La equiparazione della organizzazione "terra insubre" ad altre, diversamente caratterizzate sul piano politico ("trincea Europa", "holy war"), infatti, rappresenta indubbiamente un novum informativo e, data la connotazione - a quanto si apprende - razzistica, delinquenziale, se non apertamente ispirata alla ideologia nazista, di tali ultimi raggruppamenti, un novum dal contenuto indubbiamente denigratorio (per chi condivide i valori della nostra Carta fondamentale).
2.2. La corte milanese, mutuando - evidentemente - i vocaboli dal servizio televisivo, scrive di un "fermento etnonazionalistico" comune (a tutte e tre le strutture associative sopra ricordate), ma, a parte la vaghezza semantica di tale espressione, resta il fatto che, se pure, come sembrano sostenere i giudici di secondo grado, i seguaci di "terra insubre" fossero espressione politica di un provincialismo sottoculturale con riconoscibili venature xenofobe (non lontane dalla linea politica di partiti pur presenti in Parlamento), nondimeno l'accostamento non sarebbe lecito, atteso che l'assimilazione alla ideologia nazista costituisce un qualificante quid pluris negativo che non ha equivalenti (ASN 201019449-RV 247132); peraltro, se è vero che non si può essere nazisti (o neonazisti) senza essere razzisti e xenofobi, non è vero il contrario, in quanto, come è ovvio, è il più che contiene il meno e non viceversa.
2.3. Nè vale sostenere che l'appartenenza a una associazione che ha comunque cattiva reputazione (tale ritengono i giudici di appello quella in cui milita il SC) consenta ulteriori addebiti denigratori. Invero, è stato chiarito (ASN 200835032- RV 241183 e, precedentemente, sez. 5 sent. 22869 del 2003, ric. Leone, non massimata sul punto) che la attribuzione a un soggetto dalla reputazione già compromessa di fatti non veri - che integrino un autonomo reato - è comunque repressa dLLordinamento, in quanto anche la reputazione per alcuni aspetti compromessa può formare oggetto di ulteriori, illecite lesioni, irrilevante essendo, con riguardo LLaffermazione dell'an della responsabilità, la quantità ovvero la gravità dell'ulteriore lesione in concreto apprezzabile (essa sarà valutabile, semmai, ai fini della determinazione della pena e della quantificazione del danno risarcibile). Ed è poi ovvio che, anche se i fatti nuovi (e non veri) non integrino reato, ma siano, comunque, sintomatici di condotte riprovevoli, il principio appena citato non perde certo di pertinenza.
3. Ebbene, la sentenza di appello, non solo sembra ignorare del tutto la problematica appena illustrata (e i principi che se ne traggono), ma, nel riformare radicalmente la pronunzia di primo grado, da un lato, non ha cura di fornire adeguata confutazione delle ragioni poste a base di quest'ultima (cfr. ASN 201126810-RV 250470, principio che, logicamente, non può valere solo quando la riforma sia in malam partem, come superficialmente potrebbe credersi in base a SS.UU. sent. n. 33748 del 2005, rie. Mannino e poi ASN 200835762 - RV 241169; ASN 200842033 - RV 242330; ASN 200922120 - RV 243946), dLLaltro, evidenzia una patente contraddizione.
3.1. Sotto il primo aspetto (mancata confutazione), non viene chiarito per qual motivo il RO, pacificamente dominus della trasmissione, non avrebbe avuto (contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice) contezza del contenuto dei due servizi che dovevano andare in onda nella "sua" trasmissione. E se pure, come si sostiene nelle note difensive in favore dell'imputato, solo il servizio del AN era registrato, non resta chiarito perché non fosse sufficiente la conoscenza del contenuto di tale servizio a evitare la fallace attribuzione al SC e LLON di idee e posizioni politiche non loro.
La difesa del RO, nel suo scritto, ribadendo un argomentazione già presente nella sentenza di appello, sostiene che l'imputato dovette, per ragioni tecniche, interrompere il servizio del OR e mandare in onda, senza soluzione di continuità, quello del AN. Ebbene, se pure ciò rispondesse al vero, sta di fatto che la sentenza di appello non chiarisce per qual motivo il conduttore non abbia specificato ai telespettatori - come i canoni di una corretta informazione imponevano - che i due servizi riguardavano due realtà politico-associative distinte (sia pure, come si sostiene, con alcuni "valori" comuni).
3.2. Sotto il secondo aspetto (patente contraddizione), la sentenza, prima, afferma che l'accostamento fu casuale e involontario e che comunque il conduttore non si rese per tempo conto che esso avrebbe prodotto un effetto denigratorio nei confronti di SC e ON (i quali, evidentemente, ha riconosciuto per implicito il giudicante, nulla avevano a che fare con "trincea Europa e "holy war"), poi, tuttavia, assume che la condotta dell'imputato resta comunque scriminata perché egli ha legittimamente esercitato il diritto di cronaca.
Il fatto è che, se al SC e LLON sono state riferite erroneamente (con dolo diretto o eventuale, oppure per una svista, per mancanza del tempo necessario ad esercitare un accurato controllo, per la concitazione che la diretta televisiva può determinare ecc.) notizie e valutazioni che, in realtà, sono relative ad altri soggetti, non si vede come si possa, al pari, sostenere che quelle stesse notizie e quelle medesime valutazioni siano conformi al principio di verità (una sorta di "verità randorrf, per così dire), attesa, appunto, la casualità dell'accostamento, a meno che non si voglia paradossalmente sostenere che, pur sbagliando, si è detto il vero. Dunque, delle due, l'una: o l'effetto diffamatorio fu voluto perché è stato esercitato legittimamente il diritto di critica/cronaca, in quanto "terra insubre", "holy war" e "trincea Europa" sono (state considerate) realtà equivalenti o comunque assimilabili;
ovvero si è trattato di un errore che ha determinato "l'accavallamento" delle predette notizie e valutazioni, di talché le poco lusinghiere considerazioni, originariamente riservate a "holy war" e "trincea Europa" (associazioni delinquenziali), sono state impropriamente attribuite a "terra insubre" e dunque a SC (e a ON).
Nel primo caso, si sarebbe dovuto valutare se il diritto di critica/cronaca è stato esercitato legittimamente, vale a dire entro i limiti che la giurisprudenza di legittimità ha - ormai da non pochi anni - enucleato;
nel secondo caso, si sarebbe dovuto accertare (e chiarire) se effettivamente di errore si sia trattato o di una condotta sostenuta da dolo (diretto o eventuale).
4. La sentenza impugnata non scioglie il dilemma;
anzi: lo crea e, pertanto, come premesso, essa appare illogica e gravemente contraddittoria e, in quanto tale, meritevole di annullamento.
5. Conseguentemente, la pronunzia della corte di appello di Milano va annullata con rinvio, ovviamente ai soli effetti civili. Il rinvio deve avvenire innanzi al giudice civile, competente per valore in grado di appello (come ultimamente - sia pure indirettamente - confermato da SS.UU: sent. n. 40109 del 2013, ric. Sciortino).
6. Le eventuali spettanze della parte civile verranno valutate (e liquidate, se del caso) "al definitivo".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2015