Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2014, n. 3893
CASS
Sentenza 16 dicembre 2014

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In tema di diffamazione commessa con il mezzo della televisione, il giornalista può operare accostamenti tra notizie vere, a condizione che esse non producano un ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo autonoma valenza lesiva; occorre, pertanto, fare riferimento al risultato che il detto accostamento determina nel senso che qualora esso consista in un mero corollario o dato logico, pur insinuante e suggestivo, l'effetto denigratorio è da escludere ma ove, viceversa, l'effetto consista in una notizia sostanzialmente nuova, grava sul giornalista l'onere di accertarne la rispondenza al vero. (Fattispecie in cui ad un servizio televisivo concernente l'associazione 'terra insubrè, caratterizzata da 'fermento etnonazionalisticò veniva accostato altro servizio concernente le associazioni 'holy war' e 'trincea europà, aventi connotazioni non solo razzistiche e xenofobe ma financo ispirate alla ideologia nazista; la S.C., censurando il giudice di appello, ha ritenuto che detto accostamento aveva dato origine ad una notizia nuova e denigratoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2014, n. 3893
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3893
    Data del deposito : 16 dicembre 2014

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