Sentenza 8 giugno 2000
Massime • 1
L'intervento del giudice, ai sensi dell'art.507 c.p.p., nel procedimento di formazione della prova può essere solo integrativo e sussidiario, non mai del tutto sostitutivo dei poteri propri delle parti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero il quale si doleva dell'assoluzione dell'imputato dall'addebito di omessa custodia di arma, per non avere il giudice - a fronte di un capo d'imputazione formulato in modo generico - disposto d'ufficio l'individuazione e la citazione di testi i quali potessero chiarire quale specifica condotta negligente fosse ascrivibile all'imputato medesimo).
Commentario • 1
- 1. Prelazione agraria: la ''denuntiatio'' deve avvenire in forma scrittaAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 26 gennaio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2000, n. 8566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8566 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 08/06/2000
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. FABBRI GIANVITTORE " N. 668
3. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOSANA CAMILLO " N. 11317/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di BARI, nei confronti di:
DE LA N. il 29.07.1952
avverso sentenza del 10.12.1999, TRIBUNALE di MANFREDONIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO
Svolgimento del processo.
Con sentenza 10 dicembre 1999 il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, in composizione monocratica, ha assolto DE LA dell'imputazione di cui all'art. 20 della legge n.110/75 perché il fatto non sussiste. Il Giudice non ha ammesso i testi dedotti dal P.M. perché la lista testimoniale era stata depositata tardivamente, in violazione quindi del disposto dell'art.468 c.p.p.; e conseguentemente, non essendo stata provata l'accusa,
ha pronunciato sentenza di assoluzione.
Propone ricorso per cassazione il P.G. di Bari e deduce violazione dell'art. 507 c.p.p.. Secondo il ricorrente il compito del Giudice, come anche affermato dalle sentenze 06.11.1992, Martin, delle Sezioni unite di questa Corte, e 111 del 26.03.1993 della Corte costituzionale, è quello di ricercare la verità; egli pertanto deve sopperire anche alle negligenze delle parti, facendo se necessario, un'opera di supplenza. Nella specie, non essendo stati ammessi i testi dedotti dal P.M., il Giudice aveva comunque l'obbligo di colmare la lacuna, provvedendo a citare i testi ritenuti assolutamente indispensabili a sensi appunto, dell'art. 507 c.p.p.. Motivi della decisione.
1) Le affermazioni teoriche citate dal ricorrente sono esatte. In vero, con riferimento all'interpretazione dell'art. 507 c.p.p. si sono espresse sia le Sezioni unite di questa Corte sia la Corte costituzionale. Le prime hanno precisato che ne' gli elementi letterali ne' quelli sistematici consentono di affermare che al giudice sia negato il potere di ammettere prove che le parti avrebbero potuto chiedere e non hanno richiesto;
sussiste quindi il potere del giudice di ammettere prove rispetto alle quali le parti sono decadute e, addirittura, di ammettere prove nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione. Invero l'espressione di cui all'art. 507 c.p.p. "terminata l'acquisizione delle prove" è stata interpretata nel senso che con essa il legislatore ha inteso indicare il punto dell'istruzione dibattimentale in cui può avvenire l'ammissione delle nuove prove, ovvero il momento iniziale di tale facoltà; e non invece, il presupposto del potere attribuito al giudice. Analogo principio è stato affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 26 marzo 1993 n. 111. Su questa linea interpretativa questa Corte si è pronunciata più volte. (tra le altre: Sez. III, 22 novembre 1995, Causerano;
Sez. I, 12 maggio 1995, Baggi;
). È stato poi precisato che, non potendo l'esito del processo essere rimesso alla pura discrezionalità del Giudice, quest'ultimo ha l'obbligo di ricorrere al potere di cui all'art. 507 c.p.p. quando ciò sia indispensabile per decidere;
e sul mancato esercizio di tale potere-dovere egli ha l'obbligo di motivare (così Sez. III, 13 maggio 1997, Fani). Analogo dovere di motivazione il Giudice ha nel caso in cui abbia, invece, ammesso nuove prove a sensi dell'art. 507 c.p.p.: in tal caso la motivazione dovrà riguardare l'esistenza della assoluta necessità della prova (così Sez. III 6 febbraio 1995 Spinelli); e ciò perché l'esercizio del potere di cui al citato art. 507 c.p.p. è frutto di una valutazione, sindacabile in sede di legittimità.
2) I pur condivisibili principi sopra sintetizzati non comportano tuttavia che il Giudice possa esorbitare dal suo ruolo specifico esercitando poteri che sono propri delle parti.
Pertanto, il Giudice può, e deve, esercitare il potere di cui all'art. 507 c.p.p anche qualora la lista dei testi indicati dalle parti non sia stata ammessa (e senza che si siano acquisite altre prove), ma sempreché l'individuazione delle persone la cui escussione appaia assolutamente necessaria per l'accertamento della verità, e le circostanze sulle quali esse dovrebbero rispondere, emergano con immediatezza, sulla base delle specifiche circostanze attinenti alla condotta criminosa, quale descritta nel capo di imputazione, e con l'eventuale integrazione delle precisazioni e delle richieste formulate dalle parti stesse. Il Giudice, in sostanza, ha bensì l'obbligo di ricercare la verità, e quindi di colmare lacune istruttorie, facendo, in qualche modo, anche un'opera di supplenza, ma non può arrogarsi anche il potere di ricercare quali fossero le concrete modalità della condotta ascritta all'imputato e quali persone possano eventualmente utilmente testimoniare al riguardo. L'intervento del Giudice non può che essere integrativo e sussidiario, mai del tutto sostitutivo dei poteri propri delle parti.
Ed allora, venendo al caso di specie, si deve rilevare come, non soltanto fosse mancato il tempestivo deposito della lista testimoniale da parte del P.M., ma nel capo di imputazione non fossero neppure specificate le concrete modalità della condotta posta in essere dall'imputato (cui si attribuiva, genericamente, il reato di cui all'art. 20 della legge 110/75 per non avere adeguatamente custodito un'arma, la quale gli era stata rubata da persone ignote, ma senza alcuna precisazione ne' del luogo ne' delle modalità effettive della custodia dell'arma medesima). Nè specificazione alcuna risulta essere avvenuta nel corso dell'udienza (dal relativo verbale risulta soltanto che "si dà per letto" il capo di imputazione;
senza alcuna ulteriore specificazione, o integrazione o chiarimento, da parte del P.M.). Non emergeva dunque, ne' risulta che il P.M. lo abbia in qualche modo evidenziato, quali fossero le circostanze sulle quali l'esame di eventuali testimoni avrebbe dovuto essere espletato, cosa che era indispensabile anche per potere individuare esattamente la condotta contestata.
Va aggiunto che, dichiarato inammissibile, da parte del Pretore, il mezzo di prova così come dedotto dal P.M., quest'ultimo non risulta neppure avere esplicitamente richiesto al Giudice l'esercizio del potere di cui all'art. 507 c.p.p.. 3) In tali condizioni, è evidente come l'omesso esercizio del potere di cui all'art. 507 c.p.p. da parte del Giudice fosse non soltanto consentito, ma doveroso. Il Giudice infatti, nella situazione processuale sopra descritta, per esercitare quel potere, avrebbe dovuto ricercare egli stesso: a) quale fosse la condotta negligente che si contestava all'imputato; b) quali fossero le circostanze su cui eventuali testimoni potessero essere utilmente escussi;
c) quali fossero i possibili testimoni. Ma, in tal modo, il Giudice si sarebbe irritualmente sostituito alla parte pubblica, attribuendosi un ruolo che è proprio del Pubblico ministero.
Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2000