Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2000, n. 8566
CASS
Sentenza 8 giugno 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'intervento del giudice, ai sensi dell'art.507 c.p.p., nel procedimento di formazione della prova può essere solo integrativo e sussidiario, non mai del tutto sostitutivo dei poteri propri delle parti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero il quale si doleva dell'assoluzione dell'imputato dall'addebito di omessa custodia di arma, per non avere il giudice - a fronte di un capo d'imputazione formulato in modo generico - disposto d'ufficio l'individuazione e la citazione di testi i quali potessero chiarire quale specifica condotta negligente fosse ascrivibile all'imputato medesimo).

Commentario1

  • 1Prelazione agraria: la ''denuntiatio'' deve avvenire in forma scrittaAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 26 gennaio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2000, n. 8566
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8566
Data del deposito : 8 giugno 2000

Testo completo