Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2007, n. 3675
CASS
Sentenza 16 gennaio 2007

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In tema di ravvedimento del condannato, tra gli elementi valutabili può essere considerato il grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza, ma il risarcimento del danno alla persona offesa non è sufficiente da solo a costituire prova del ravvedimento. È infatti necessario che il giudice valuti globalmente la condotta del soggetto, al fine di evidenziare come l'azione rieducativa complessivamente svolta abbia avuto per risultato il compiuto ravvedimento del reo, all'esito di una revisione critica della propria vita anteatta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2007, n. 3675
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3675
    Data del deposito : 16 gennaio 2007

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