Sentenza 29 novembre 2005
Massime • 1
In materia di diritto d'autore, a seguito dell'accertamento di responsabilità per la duplicazione e contraffazione di supporti fonografici e audiovisivi può essere disposta la confisca, oltre che dei supporti già duplicati, degli strumenti e dei materiali non ancora utilizzati per commettere i reati di cui alla L. 22 aprile 1941 n. 633, ma destinati a commetterli.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2005, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 29/11/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1326
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 23731/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO TA, nato a [...] il 29 dicembre del 1971;
avverso la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Napoli del 25 novembre del 2004;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Procuratore Generale Dott. Giovanni Galati che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente alla confisca;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 25 novembre del 2004, il Tribunale di Napoli applicava nei confronti di IP TA ex art. 444 c.p.p. la pena concordata nella misura di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa con la confisca di quanto in sequestro.
Il IP era imputato del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. e) e comma 2, lett. a), modificato L. n. 248 del 2000, ex art. 14, perché deteneva per la vendita e poneva in commercio C.D. musicali e Play Station duplicati abusivamente, con l'aggravante di avere posto in commercio oltre cinquanta copie di opere tutelate dal diritto d'autore. Fatto commesso in Casoria il 24 novembre del 2004.
Ricorre per Cassazione l'imputato denunciando la violazione dell'art. 445 c.p.p. e art. 240 c.p., perché in tema di patteggiamento la confisca non può essere disposta salvo che nei casi in cui sia obbligatoria;
che nella fattispecie era stato sequestrato anche materiale per il quale la confisca non è prevista e più precisamente erano stati sequestrati anche DVD vergini ed altri oggetti che non avevano attinenza con i fatti contestati. Il collegio rileva che, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., dopo le modifiche apportate dall'entrata in vigore della L. 12 giugno 2003, n. 134 (pubblicata in G.U. 14/06/2003, n. 236 e in vigore dal
29/06/2003), anche con la sentenza di patteggiamento può essere applicata la misura di sicurezza patrimoniale della confisca, di cui all'art. 240 c.p., in tutti i casi ivi previsti giacché l'originario riferimento all'art. 240 c.p., comma 2, è stato eliminato ad opera della L. n. 134 del 2003, art. 2, comma 1, lett. a). Quindi, perché possa operare la confisca, sia o no obbligatoria, è necessario che vi sia un rapporto di strumentalità tra la cosa sequestrata ed il reato. Nella fattispecie, oltre a numerosi CD e musicassette già utilizzati per la duplicazione, sono stati sequestrati e poi confiscati anche alcuni supporti e custodie non ancora utilizzati perché si è ritenuto che detto materiale, avuto riguardo all'attività svolta dal prevenuto, fosse destinato alla riproduzione e quindi fosse pertinente al reato. In materia di duplicazione e contraffazione delle opere dell'ingegno di cui all'art. 171 bis, ter e quater della legge citata, oltre a quella dei supporti fonografici, audiovisivi ecc., già duplicati, può essere ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali non ancora utilizzati per commettere i reati ma destinati a commetterli, se l'attività criminosa non fosse stata interrotta. Siffatto vincolo di destinazione risulta accertato dal Tribunale;
avuto riguardo al rilevante numero dei supporti già utilizzati. D'altra parte nel corso del processo l'imputato non ha contestato il vincolo di pertinenzialità tra il reato ed i supporti allora non ancora utilizzati. Solo ora, in sede di legittimità, sull'erronea premessa che con la sentenza di applicazione della pena concordata possa essere disposta la confisca esclusivamente nelle ipotesi in cui essa sia obbligatoria, chiede la restituzione dei supporti e delle custodie all'epoca non ancora utilizzate in quanto non intrinsecamente criminose. Caduta la premessa, peraltro infondata, perché a norma della citata legge, art. 171 sexies, comma 2, "è sempre ordinata la confisca dei materiali e degli strumenti serviti o destinati a commettere i reati agli art. 171 bis, ter e quater, della legge citata", cade anche la conclusione.
Il ricorso va quindi rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2006