Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2001, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
1 Reg. Gen. N. 264/99 + 1495/99 UD. 28.11.2000 02 9 9 9 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN LA CORTL SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Rep. 963 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Crou. 6248 Dott. Franco PONTORIERI Presidente Consigliere Dott. Rafaele CORONA Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Matteo JACUBINO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti ✓.3,000 ha pronunciato la seguente 111 MAR 2001 SENTENZA IL CANCELLIERE Sui ricorsi iscritti al n. 264/99 + 1495/99 - Ricorso n. 264/99 proposto Oggetto: Risarcimento da danni. GI IA, elettivamente domiciliata in Roma, Via LIRE 3000 CANCELLERIA Vallisneri n. 11, presso lo studio dell'Avv. Paolo Pacifici che unitamente all'Avv. Antonio Greco la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso. CG073631 RICORRENTE CG0136 32.
contro
TT LD, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 237, presso lo studio dell'Avv. Francesco Pa- 1942100 1 lermo che unitamente all'Avv. Francesco Ciriaco lo rappre- CORTE ZIONE senta e difende come da procura in calce al proprio ricorso. Rilasciata copia legale alzig. PACIFICI CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE For citi L. 1/1000 +5 2.4. APR. 2001 e
contro
IL CANCELLIERE CONDOMINIO PALAZZO TT. IA IA TO. INTIMATI Ricorso n. 1495/99 proposto da TT LD, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 237, presso lo studio dell'Avv. Francesco Pa- LIRE 5000 lermo che unitamente all'Avv. Francesco Ciriaco lo rappre- CANCELLERIA senta e difende come da procura in calce al controricorso. RICORRENTE INCIDENTALE AT959111
contro
AT959112 GI IA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vallisneri n. 11, presso lo studio dell'Avv. Paolo Pacifici che EB111451 unitamente all'Avv. Antonio Greco la rappresenta e difende BB114462 come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE e
contro
IA IA TO, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Mirabello n. 18, presso lo studio dell'Avv. Ma- ria Luisa Jaus Richiello che unitamente all'Avv. Giuseppe 2 Pandolfo la rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE e
contro
CONDOMINIO PALAZZO TT. INTIMATO per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 632/97 del 16.10.1997 / 25.11.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.11.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Francesco Palermo e AR Luisa Jaus Ri- chiello. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Rosario Russo che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo e ri- getto del 2° motivo del ricorso principale della IL, e rigetto del ricorso incidentale del TT. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 11.11.1975 AR IL conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Lamezia Terme, il IN di Palazzo TT e l'ing. AL TT lamentando che nel suo ap- partamento si erano verificate varie lesioni alle pareti, per l' eliminazione delle quali aveva sostenuto una spesa complessi- va di £.
3.326.471. Assumendo che la responsabilità dei danni era ascrivile sia al IN, che aveva consentito la sopra- 3 elevazione del fabbricato, sia al TT, che aveva demolito al piano terra di sua proprietà un pilastro e una trave portanti, chiedeva la condanna dei convenuti alla rimessione in pristino dell'appartamento, ovvero in subordine la condanna al risar- cimento dei danni. Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio. Il TT contestava la domanda assumendo di non aver demolito alcun pilastro e trave portanti né di aver posto in essere altro com- portamento generativo di danni. Il IN Palazzo TT eccepiva, in via preliminare, l' improponibilità dell'azione, deducendo il proprio difetto di le- gittimazione passiva per non aver dato alcun consenso alla sopraelevazione e per essere responsabile di eventuali danni la persona che aveva effettuato tale sopraelevazione. Chiedeva di essere estromesso dal giudizio. Veniva disposto l'integrazione del contraddittorio nei con- fronti di AR ON IA, la quale, costituitasi, dichia- rava la propria estraneità ai fatti di causa, assumendo di non aver effettuato alcuna sopraelevazione essendosi limitata ad apportare modeste modifiche ai tramezzi del suo apparta- mento. Istruita la causa, anche mediante due c.t.u., il Tribunale, esclusa qualsiasi rilevanza ai lavori di sopraelevazione eseguiti dalla IA e ogni responsabilità del IN, riteneva 4 che i danni erano ascrivibili unicamente al TT in conse- guenza di alcuni lavori dallo stesso eseguiti negli anni 1970/72 al piano terra sottostante a quello dell'attrice, come descritti e accertati dal c.t.u.; pertanto condannava il TT a pagare in favore della IL la somma di £. 19.158.480, a ti- tolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria se- condo indici Istat dal 1975 alla data della sentenza e interessi legali sulla somma rivalutata dalla stessa data e sino al soddi- sfo. In ordine alle spese, condannava il TT a rifonderle alla IL, e quest'ultima a rimborsarle alla IA e al Condo- minio. Contro tale decisione proponeva appello il TT, chiedendo- ne la riforma con conseguente rigetto di tutte le domande pro- poste nei suoi confronti e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. La IL contestava il gravame e proponeva ap- pello incidentale relativamente al capo della sua condanna al pagamento delle spese in favore della IA e del Condomi- nio. Si costituiva la IA contestando l'appello del TT e chiedendone il rigetto;
chiedeva altresì il rigetto dell'appello in- cidentale spiegato nei suoi confronti. Il IN rimaneva contumace. Con sentenza n. 632/97 del 16.10.1997 / 25.11.1997, la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell' ap- pello principale, condannava il TT al pagamento in favore 5 della IL della somma di £. 27.871.400, comprensiva di ca- pitale, somme da svalutazione sino alla data della sentenza e di IVA, con gli interessi da calcolare a tasso del 5% sulla somma media di lire 15 milioni dal gennaio 1975; rigettava l'appello incidentale;
dichiarava compensate per un quinto le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra il TT e la IL ponendo i restanti 4/5 a carico del TT;
condanna- va la IL al pagamento in favore della IA delle spese del giudizio d'appello e confermava nel resto l' impugnata sentenza. Osservava la Corte d'appello, rigettando il primo motivo di doglianza del TT, che dall'esame della c.t.u. era risultato al di là di ogni ragionevole dubbio che i danni accertati nell' ap- partamento della IL erano riconducibili ai lavori eseguiti dal TT nei locali a piano terra, sottostanti all'appartamento danneggiato, consistiti nella costruzione di un vano montaca- richi, di una scala di servizio, di una porta di sicurezza e di un'ampia scala interna collegante il piano terra con gli scanti- nati. Rilevava la Corte d'appello che il consulente d'ufficio, con ragionamento logico e tecnico immune da vizi, aveva chiarito le modifiche che il TT aveva apportato ad alcune strutture dell'immobile (solaio di calpestio e trave portante) e il nesso di causalità tra dette modifiche e i danni arrecati all' apparta- mento soprastante della IL. Il consulente aveva anche 6 escluso che i danni potessero essere stati causati da scosse si- smiche verificatesi negli ultimi venti anni. Inoltre nessuna im- portanza poteva avere la circostanza se i lavori erano stati ese- guiti negli anni 1970-72, come affermato dal c.t.u., ovvero fra il 1965-66, come sostenuto dal TT, potendo le modifiche strutturali provocare alterazioni ad altre parti di un fabbricato anche a distanza di tempo. In ordine alla seconda doglianza del TT, la Corte d' ap- pello riteneva che era fondata limitatamente al punto della ri- valutazione, che era stata fatta decorrere dal 1975 senza con- siderare che il c.t.u. aveva quantificato i danni riferendosi ai costi di mercato alla data della sua indagine, cioè estate 1988. Pertanto, a giudizio della Corte distrettuale, la rivalutazione della somma di £. 16.236.000 doveva essere effettuata dall' agosto 1988 e poteva essere liquidata, in via equitativa, in £. 8.000.000; per cui l'intero danno ammontava a £. 24.236.000, oltre £.
3.635.400 di IVÂ al 15%. Riteneva poi che gli interessi legali potevano essere liquidati ad un tasso fisso del 5% su una somma media di £. 15.000.000 e che erano dovuti dal 1975, data d'insorgenza dei danni. Infine la Corte distrettuale rigettava l'appello incidentale della IL osservando che giustamente era stata condannata alle spese processuali, atteso che aveva convenuto in giudizio 7 il IN, risultato del tutto estraneo alla vicenda, e la IA, nei cui confronti era risultata soccombente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AR IL in base a due motivi, illustrati da memoria. Anche AL TT ha proposto ricorso (da qualificare inci- dentale), deducendo tre motivi, ai quali hanno resistito con separati controricorsi AR IL e AR ON IA, la quale ha anche depositato memoria. Il IN Palazzo TT non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi (principale e incidentale) in quanto pro- posti contro la stessa sentenza. Va poi disattesa l'eccezione, sollevata dalla controricorrente IA, di inammissibilità del ricorso (incidentale) del TT per tardività, perché il giorno 10 gennaio 1999, indicato come termine ultimo utile per l'impugnazione, era festivo (domenica) onde la notifica del ricorso effettuata il giorno successivo, 11 gennaio 1999, è tempestiva. 1) Col primo motivo la ricorrente principale AR IL deduce omessa motivazione su un punto decisivo della con- - - con violazione e falsa troversia rivalutazione ed interessi applicazione degli artt. 1173, 1219, 1223, 1224, 2043, 2056 e 2058 c.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). 8 Sostiene che la Corte d'appello ha sbrigativamente, e senza motivazione alcuna, liquidato, equitativamente, per svaluta- zione, la somma di £.
8.000.000 su un credito di £. 24.236. 000, calcolando inoltre gli interessi a un tasso fisso del 5% su una somma media di £. 15.000.000, discostandosi enorme- mente dalla realtà, senza considerare che anche secondo gli indici Istat, nel periodo di tempo considerato, vi era stata una svalutazione ufficiale del 20% annuo e che lo stesso c.t.u. ave- va ritenuto che l'originaria somma di £.
3.326.471 del 1975 occorsa per le riparazioni ammontava a £. 16.236.000 nel 1988, per cui si era quintuplicata.
1.1. Il motivo, che investe il criterio di determinazione sia della svalutazione sia degli interessi, merita accoglimento sotto il primo profilo, restando il secondo assorbito.
1.2. Non v'è dubbio che la rivalutazione monetaria può es- sere determinata dal giudice anche in via equitativa, senza do- ver necessariamente far ricorso agli indici inflattivi secondo scadenze temporali fisse (v. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712), specie quando si tratta di evitare complessi calcoli (cfr. ex plu- rimis: Cass. 28.3.1997 n. 2780; 22.2.1997 n. 1640). Ma il potere riconosciuto al giudice di merito di determinare la svalutazione in via equitativa deve essere giustificato attra- verso la motivazione del provvedimento, onde consentirne, in sede di legittimità, il controllo della logicità. 9 1.3. Nel caso specifico l'impugnata sentenza non ha indicato le ragioni in base alle quali, in applicazione del criterio equita- tivo, era da ritenere congrua la somma di £.
8.000.000 a titolo di svalutazione monetaria su un credito di £. 24.236.000 per un arco di tempo che andava dall'agosto 1988 all'ottobre 1997, impedendo così al giudice di legittimità di poter effettua- re il dovuto controllo sulla logicità della motivazione, del tutto omessa.
2. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè violazione degli artt. 91, 270 c.p.c., 1122 e 1130 c.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), si duole che la Corte d'appello abbia rigettato l'appello incidentale della IL, senza minimamente esami- narlo, ritenendo che il IN era del tutto estraneo alla vicenda e attribuendo alla IL la responsabilità della chia- mata in causa della IA. Al riguardo, sostiene la ricorren- te, che il IN non poteva essere ritenuto estraneo, es- sendo responsabile dell'illecito del TT, in quanto con il suo comportamento di assoluta mala fede aveva consentito allo stesso di eseguire la demolizione di un pilastro portante del fabbricato: invero il IN, e per esso l'amministratore, anche a norma dell'art. 1130 n. 4 c.c., doveva impedire ciò, comportando le opere eseguite dal TT un danno alle parti comuni dell'edificio (art. 1122 c.c.). Il IN non poteva 10 disinteressarsi delle lagnanze della IL e non diffidare o denunciare il TT per le modifiche che stava effettuando. Inoltre la Corte d'appello non ha considerato che la chiamata in causa della IA è stata effettuata su richiesta del Con- dominio. Era quindi il IN che doveva essere condan- nato alle spese sia nei confronti della IL che della IA per avervi dato causa.
2.1. Il motivo è infondato in tutti i profili.
2.2. La sentenza impugnata ha esaminato l'appello inci- dentale con il quale la IL si doleva della sua condanna alle spese processuali nei confronti del IN e della Caiaz- zo;
e, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ri- gettato tale appello, osservando come la condanna della IL risultava giustificata in base al principio della soccombenza, dato che era stata la IL a convenire in giudizio il Condo- minio, risultato poi del tutto estraneo alla vicenda, e a deter- minare la chiamata in causa della IA, la cui attività di ri- strutturazione (cd. sopraelevazione) del proprio appartamento non aveva procurato alcun danno a quello della IL.
2.3. In tale contesto unitario è del tutto incongruo il riferi- mento a presunta omessa sorveglianza o disinteresse del Con- dominio circa le opere pregiudizievoli realizzate dal TT e la puntualizzazione della chiamata in causa della IA da parte del IN, atteso che i giudici di merito hanno 11 proceduto ad una valutazione globale e complessiva delle ra- gioni e del comportamento della IL e in base a tale valuta- zione hanno affermato la sua soccombenza nei confronti sia del IN che della IA. B.1) Col primo motivo il ricorrente incidentale AL TT deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 113, 115 e 116 c.p.c.; erroneità, insufficienza e contradditto- rietà della motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Assume il ricorrente che la sentenza impugnata si sarebbe basata su di un fatto storico mai accaduto, non provato, né desumibile dalle tavole processuali: vale a dire la ristruttura- zione del piano terra mediante demolizione di un pilastro e ta- glio di una trave portante. I giudici d'appello avrebbero tenuto conto soltanto delle “arbitrarie congetture" prospettate dal se- condo c.t.u., il quale tuttavia non aveva negato la natura di ipotesi da conferire alla propria esposizione. La Corte d'appello avrebbe poi omesso di esaminare la do- cumentazione esibita dal TT, dalla quale emergeva che i la- vori, i quali sarebbero stati la causa del danno, erano stati ef- fettuati anni prima (1965/1966) rispetto all'epoca (1970/1972) in cui li aveva collocati il c.t.u., non dando al riguardo alcuna spiegazione. Ed avrebbe inoltre giudicato in assenza di prove legittima- mente addotte dalle parti e, comunque, in contrasto con la re- 12 stante documentazione acquisita agli atti, attribuendo valore pienamente probatorio alle asserzioni del secondo consulente tecnico, senza considerare le indagini svolte dal primo perito, omettendo anche di pronunciarsi su un punto decisivo in or- dine all'epoca di effettiva realizzazione dei lavori, atteso che il c.t.u. aveva fondato la propria tesi circa il nesso di causalità tra i danni lamentati dalla IL e i lavori attribuiti al TT proprio sulla prossimità cronologica dei due eventi. B.1.1.) Il motivo è inammissibile nella parte in cui assume che la sentenza sarebbe l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti (laddove ha affermato che le modifiche riguardavano le strutture dell'immobile), essendo tale errore denunciabile con il diverso rimedio della revocazione (art. 395 n. 4 c.p.c.); ed è infondato nelle restanti parti, con le quali si tende a dare prevalenza, nella ricostruzione dei fatti, e peraltro sulla base di considerazioni ipotetiche, ad elementi ulteriori rispetto a quelli esaminati e valutati dalla Corte d'appello e che, quindi, devono ritenersi da questa implicitamente considerati non decisivi. La Corte d'appello ha, infatti, ritenuto, con motivazione im- mune da vizi logici e giuridici, che dall'esame della c.t.u. ri- sultava, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i danni accer- tati nell'appartamento della IL erano riconducibili ai lavori eseguiti dal TT nei locali a piano terra, dove erano state ef- fettuate modifiche ad alcune strutture dell'immobile (solaio di 13 calpestio e trave portante). Tale valutazione dei fatti, riservata al giudice di merito, non può essere contrastata, in questa sede di legittimità, da man- cato confronto tra le opere autorizzate alcuni anni prima (1965/1966) con regolare concessione edilizia e quelle che il consulente ha ritenuto fossero state realizzate negli anni 1970/1972. Né può essere inficiata per omessa motivazione, atteso che il principio secondo cui, ove il giudice del merito ri- tenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indica- zione, come fonte di convincimento, della relazione di consu- lenza, è applicabile anche nel caso in cui le valutazioni conte- nute in una prima relazione peritale siano state oggetto di esame critico in una successiva consulenza tecnica d'ufficio alle difformi conclusioni della quale il giudice del merito abbia ritenuto di dover aderire;
anche in questo caso, infatti, è suffi- ciente la ragionata accettazione dei risultati della nuova con- sulenza per ritenere implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni ed i rilievi esposti nella consulenza precedentemente espletata (v. fra le tante Cass. 23.5.2998 n. 5151). 14 B.2) Col secondo motivo il ricorrente incidentale TT dedu- ce violazione degli artt. 2043, 2056, 2058 e 1223 c.c., 112 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello non si sarebbe pronunciata sul motivo con il quale il TT aveva denunciato che il Tribunale lo aveva condannato al risarcimento dei danni laddove la IL, con l'atto di citazione, aveva chiesto in via principale la condanna dei convenuti al ripristino stato dell' appartamento. B.2.1) Il motivo è destituito di fondamento, atteso che sul punto la Corte d'appello ha osservato che la IL sia in pri- mo che in secondo grado aveva chiesto, sia pure in via subor- dinata, il risarcimento dei danni subiti. B.3) Col terzo motivo, deducendo violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente inci- dentale si duole che la Corte d'appello, pur avendo accolto in parte il gravame del TT, lo abbia condannato alla rifusione dei 4/5 delle spese del grado di appello. B.3.1) Il motivo non ha pregio. E' ius receptum di questa Suprema Corte che in tema di re- golamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittorio- sa. Pertanto, nella ipotesi di soccombenza reciproca, esula da 15 tale sindacato e rientra, invece, nei poteri del giudice del me- rito, la valutazione dell'opportunità di disporre o meno la compensazione, in tutto o in parte, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia disposto la compensazione delle spese in una determinata misura. (cfr. ex plurimis: Cass. 19.5.1998 n. 4997; 30.4.1997 n. 6402; 11. 11.1996 n. 9840). C) In conclusione, in base alle considerazioni sopra svolte, la Corte rigetta il secondo motivo del ricorso principale di Ma- ria IL e il ricorso incidentale di AL TT. Accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale di Ma- ria IL;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte di Appello di Catanzaro, che provvederà an- che in ordine alle spese del giudizio di cassazione fra la IL e il TT, facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpv., c.p.c.). Nulla in ordine alle spese tra la ricor- rente principale IL e gli intimati IN e IA (nei cui confronti la IL è risultata soccombente) poiché quest'ultimi non si sono costituiti. Per quanto riguarda le spese tra il ricorrente incidentale Al- do TT e la controricorrente AR ON IA, osserva la Corte che il ricorso del TT non contiene alcuna doglianza 16 il ordine alle statuizioni della sentenza impugnata riguardanti la suddetta IA. Tale ricorso, pertanto, deve essere consi- derato alla stregua di una semplice denunciatio litis. Si ravvi- sano, quindi, giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente incidentale TT e la IA. 100.000 352.000
P. Q. M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi;
rigetta il secondo motivo del ricorso principale di AR IL;
rigetta il ricorso incidentale di AL TT;
compensa le spese del giudizio di cassazione tra AL TT e AR ON IA;
accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso principale di AR IL;
cassa la sentenza impugnata in relazione al mo- tivo accolto e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezione p. 1 della Corte di Appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione tra AR IL e AL TT. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 28 novembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE dontown ernitoring Polyanite franco IL CANCELLITRE C1 Fal co 4 DEPOSITATO IN CANCELLERIA F 1 MAR. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 Colorico 17