Sentenza 15 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0380/ 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A S S A I T CORTE SUPREMA DI CASSA , D , A Oggetto S O E L P L S O I B Cessazione soccida N I G ON. D O parziaria A A T D S E O , P O osta dagli Illan Si ri Magistrati: M R I T S A I D G E E A R T R.G.N. 8615/99 N Dott. Vittorio DUVA Presidente E S E 11773/99 Dott. Renato PERCONTE LICATESE 756 Cron. Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. Ud. 11/07/01 Dott. AR FINOCCHIARO Consigliere Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: OL SE, OL CC, OL RL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANGELETTI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI ADRIANO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
AI RO, AI GI, AI AR;
intimati 2001 оe sul 2° ricorso n' 11773/99 proposto da: 1513 AI RO, AI GI, AI AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato DANIELE MANCA BITTI, difesi dall'avvocato FEDERICO ISETTA, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
OL SE, OL CC, OL RL;
- intimati -
avversO la sentenza n. 98/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI SEZ DIST SASSARI, SEZ SPECIALIZZATA AGRARIA, emessa il 31/03/98 e depositata il 04/05/98 (R.G. 79/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato US SCHILLACI (per delega Avv. A. ANGELETTI); udito 1'Avvocato Giavanna DETTORI MASALA (per delega Avv. F. ISETTA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OM IANNELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso (in riassunzione) del 10.3.1993 Carzed- da AZ ved. UR e i figli UR IE, US 2 e AR, eredi di UR OM, assumendo essere in atto con OL BA, RI e AR un rap- porto di soccida parziaria, per la quale le parti ave- vano conferito bestiame nella misura del 50% ciascuna ed il solo UR OM aveva inoltre conferito il pascolo dei terreni posti in agro di Laerru e Martis, convenivano i OL dinanzi alla Sezione specializza- ta agraria del Tribunale di Sassari per la cessazione del rapporto alla scadenza del 10.11.1992, con condanna dei convenuti al rilascio dei terreni e alla restitu- zione del bestiame conferito, oltre agli incrementi so- den pravvenuti nella proporzione del 50%. I convenuti, costituitisi in giudizio, eccepivano che il contratto non era di soccida ma di mezzadria, per cui ne chiedevano la cessazione alla naturale sca- denza, e con domanda riconvenzionale chiedevano che fossero riconosciuti in loro favore i corrispettivi per le addizioni e i miglioramenti apportati ai terreni, insieme al diritto di ritenzione, fino al pagamento. Chiedevano, inoltre, ai sensi dell'art. 37 1. n. 203/1982, la ripartizione dei frutti in ragione del 6% in proprio favore e affermavano che i UR avevano venduto 61 dei 130 capi (pecore) da essi conferiti e non avevano mai, diversamente da come precisato dagli stessi, accresciuto il gregge di 47 capi e 3 montoni. 3 Proseguito il processo da parte dei UR, anche quali eredi, dopo la morte della madre AR AZ, l'adita Sezione con sentenza del 4.12.1996 qualificava il rapporto quale accordo misto soccida/mezzadria con prevalente caratteristica di soccida parziaria e, non essendone stata chiesta la conversione, ne dichiarava la cessazione alla data del 10.11.1992; condannava i convenuti OL а rilasciare i terreni entro il 10.11.1997 e a riconsegnare agli attori 69 capi di be- stiame ovino;
disponeva la suddivisione degli incremen- ti in ragione del 60% a favore dei convenuti;
accerta- to, inoltre, che una parte dei predi era stata coltiva- ta con finalità di vendita dei prodotti, condannava i UR a pagare ai OL la somma di L. 144.000.000, oltre a L. 27.000.000 quale quota di usura dei mezzi meccanici;
rigettava, infine, la domanda riconvenziona- le relativa alle migliorie. La decisione veniva appellata in via principale dai UR e incidentale (per l'applicazione del regime della mezzadria e il rimborso delle addizioni e dei mi- glioramenti) dai OL. Con sentenza del 4.5.1998 la Sezione specializzata -agraria della Corte d'appello di Cagliari Sez. dist. di Sassari rilevava che l'attività di coltivazione si era esplicata su una superficie minima dei terreni e il 4 prodotto era stato destinato principalmente all'allevamento del bestiame. Dichiarava, quindi, che fra le parti era intervenuto un contratto di soccida parziaria con conferimento di pascolo, non convertibile in affitto, e che la ripartizione del bestiame e dei frutti doveva avvenire in ragione della metà per cia- scuna parte;
condannava i OL a restituire al Bur- come da rai 150 pecore adulte, oltre ad altro bestiame, relativo dispositivo;
condannava inoltre i UR a pa- gare ai OL a titolo di rimborso delle spese della soccida la somma di L. 28.057.000, con gli interessi;
rigettava infine l'appello incidentale proposto dai So- linas. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i OL, svolgendo due motivi. Hanno resi- stito con controricorso i UR che hanno altresì pro- posto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Previamente i ricorsi vanno ai sensi dell'art. 335 c.p.c. riuniti. Con il primo mezzo del ricorso principale si denun- ciano vizi della motivazione e violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 2141 C.C., 20 e SS. e 37 e SS. censurano la ritenuta quali- 1. n. 203/1982. I OL ficazione del rapporto come di soccida parziaria con 5 conferimento di pascolo, non convertibile (stante l'entità dei capi di bestiame conferiti dai soccidan- ti), e non, invece, come di mezzadria. Sostengono che il rapporto di mezzadria risultava provato da numerose circostanze (quali l'iscrizione di OL AR allo SCAU su richiesta della AR, la destinazione del lavoro principale dei OL alla produzione di avena e orzo, il versamento di contributi per il SSN anche per OL AR e RI, ecc.). I ricorrenti assu- mono, inoltre, la ricorrenza di un travisamento dei fatti in punto di divisione del bestiame e di rimborso ad essi dovuto per la quota di spese erogate per lo all svolgimento del rapporto. Il motivo è da disattendere. E' principio noto che la determinazione della natu- e del contenuto di un rapporto giuridico e, correla- ra tivamente, degli obblighi che ne derivano per le parti non dipende dal nomen iuris attribuitogli dall'una dall'altra parte, ma dalla reale volontà negoziale, che va desunta dal contenuto del contratto in relazione agli scopi pratici perseguiti dagli interessati (cfr. Cass. n. 3444/1996). In questo caso la ricerca e la in- dividuazione della comune volontà dei contraenti, con il correlativo inquadramento nello schema legale corri- spondente, configura un tipico accertamento di fatto 6 riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo se viziata da errori logici e giuridi- ci (cfr. Cass. n. 5893/1996). Valutata in detta prospettiva l'ipotesi di specie, la Corte territoriale sarda, nel qualificare la stessa come soccida parziaria con conferimento di pascolo (non convertibile), e scartando al contempo trattarsi -come assunto dagli odierni ricorrenti- di mezzadria, ha in- vero osservato alla stregua degli elementi di fatto di- sponibili -dando così congruamente conto del proprio convincimento circa la ritenuta configurazione del con- tratto tra le parti quale soccida parziaria con confe- rimento di pascolo- che: a) l'oggetto del contratto ri- guardava sicuramente l'allevamento del bestiame;
b) non era [invece] elemento acquisito con certezza in causa la coltivazione del terreno finalizzata alla vendita dei prodotti%;B c) l'attività di coltivazione si esplica- va, difatti, su una superficie minima ed il relativo prodotto era destinato principalmente all'allevamento del bestiame ed occasionalmente venduto a terzi, uti- lizzandone al contempo il ricavato per l'acquisto di altro e diverso mangime. Andava peraltro esclusa -secondo la Corte territo- riale la qualificazione del contratto. stesso come con- tratto a struttura mista, di soccida e mezzadria, giac- 7 chè come affermato da questa Corte regolatrice, da es- sa puntualmente richiamata (sent. n. 3797/1983) - la presenza nei contratti di soccida parziaria con confe- rimento di pascolo di elementi del tutto accessori (conferimento della casa colonica, allevamento di ani- mali da cortile, coltivazione limitata di foraggio) è pienamente compatibile con tale figura contrattuale e non vale a trasformare tale soccida in un contratto di mezzadria, caratterizzato dalla associazione del conce- dente e del mezzadro per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse. Emerge, dunque, con estrema evidenza che i ricor- dh renti, con il proprio motivo, criticano il giudizio in sé, non la motivazione come viziata o carente, opponen- do invero una loro interpretazione delle risultanze probatorie, che si risolve nella sollecitazione ad un riesame del giudizio stesso sulla natura del rapporto, attraverso una nuova valutazione dei fatti, inammissi- bile in sede di legittimità. Nel motivo, peraltro, non risulta considerato l'allevamento del bestiame nella affermata prevalenza di tale attività rispetto a quel- la, meramente accessoria, della coltivazione. E nuova, oltre che assorbita dai rilievi enunciati dal giudice a quo, è la qualificazione del rapporto come mezzadria impropria, sottoposta tuttavia alle comuni regole del 8 rapporto tipico", dedotta in questa sede dai ricorren- ti;
come del tutto nuova è la loro prospettazione di un rapporto tra le parti ad meliorandum. Esclusosi, poi, trattarsi, nella specie, di mezza- dria, bensì di soccida parziaria con conferimento di pascolo, in cui i UR conferirono il 50% dei capi di bestiame, e dunque di rapporto associativo non soggetto (art. 25 1. n. 203/1982), corretta deveа conversione inevitabilmente ritenersi l'esclusione del diritto dei OL di ottenere la maggiorazione della quota di ri- parto della produzione di cui all'art. 37 1. n. 20382. Destinatari di questa norma sono infatti soltanto colo- ro che, pur essendo titolari di un rapporto in astratto convertibile, non possano tuttavia ottenere la conver- sione del contratto in affitto per la presenza di alcu- no degli impedimenti di cui agli artt. 29 e 31 stessa legge, о che, pur potendo ottenerla, in concreto non l'abbiano richiesta. Premesso che la Corte d'appello ebbe a disporre, con adeguato metodo d'indagine, "un supplemento di con- sulenza tecnica onde accertare la misura delle spese e la quantità del bestiame presente in azienda alla data di scadenza del contratto (10.11.1992)", attiene infine al merito, riducendosi ad una richiesta di riesame, con rilievi peraltro di carattere lato, la doglianza circa 9 la non condivisibilità della decisione della Corte ter- ritoriale "in ordine alla divisione del bestiame ed ai rimborsi dovuti ai OL da parte dei UR per la quota di spese erogate per lo svolgimento del rappor- to", con riguardo, anche, alla allegata riduzione -per vendita da parte dei soccidanti di un certo numero di capi (61) - del conferimento del bestiame e al mancato accrescimento del gregge da parte dei medesimi UR- di 47 capi e 2 montoni. Non può, d'altronde, l'assunto -in proposito- tra- th visamento dei fatti costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi nell'inesatta perce- zione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunziabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (cfr. da ultimo, Cass. n. 6235/1998). Con il secondo motivo si denunciavano vizi della motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 38, 20 1. n. 203/82, 233 e SS., 356 e SS., 437 c.p.c. I OL si dolgono del rigetto della do- manda di indennizzo dei miglioramenti e di quella con- nessa relativa al diritto di ritenzione, avendo escluso i giudici d'appello l'ipotesi di un credito rimborsabi- 10 le in considerazione del particolare regime giuridico della soccida. E lamentano la mancata ammissione della prova testimoniale sull'assenso dei UR ai migliora- menti e alle addizioni, nonché l'omessa disposizione di consulenza tecnica e, occorrendo, di giuramento deciso- rio. Anche questo mezzo va disatteso. Una volta appurato che il rapporto per cui è causa ha natura di contratto di soccida parziaria con confe- di una percentuali rimento di bestiame da parte dei soccidanti M pari al 50% // l'art. 38 1. n. 203/1982 non può trovare applicazione, atteso che questa norma (non diversamente dal precedente art. 37) si riferisce unicamente ai con- tratti associativi che, pur essendo convertibili in af- fitto ai sensi dell'art. 25 della stessa legge, non SO- no stati convertiti per la mancata richiesta da parte degli interessati entro il termine prescritto, o per la presenza di alcuni degli impedimenti di cui agli artt. 29 e 31 della legge. Per la soccida, inoltre, stante il mancato richia- nell'art. 38, dell'art. 16 legge stessa, la possi- mo, bilità, prospettata dai ricorrenti, di far riferimento all'art. 8 della legge n. 756/1964 ai fini del ricono- scimento del diritto di eseguire miglioramenti e inno- vazioni alle condizioni in questa norma indicate, trova 11 -come condivisibilmente rilevato da parte resistente- un altro insormontabile ostacolo nella stessa 1. 756/64, poiché questa, nella sua applicazione, non ri- comprende in nessun caso i vari tipi di soccide: quelle tipiche semplici o parziarie, perché manca in esse il conferimento del fondo;
quelle con conferimento di pa- scolo per l'espressa previsione dell'art. 2, secondo cui "le disposizioni della presente legge non si appli- cano ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari né ai contratti di soccida con conferimento di pascolo". Ar A sua volta è inammissibile la censura con cui i ricorrenti si dolgono che, pur risultando documental- mente provato in causa l'assenso della AR ai mi- glioramenti e alle addizioni, non siano state ammesse le prove dedotte nella comparsa di costituzione in se- condo grado, senza specifica motivazione sul punto. Osservato in primo luogo che la mancata motivazione processOdel diniego di ammissione di nuove prove nel di appello secondo il rito del lavoro equivale ad im- plicito giudizio negativo circa il carattere dell'indispensabilità delle prove medesime per la deci- sione della causa, va osservato, poi, che, giusta il principio di autosufficienza del ricorso per cassazio- ne, il ricorrente, il quale lamenta la mancata ammis- 12 sione da parte del giudice di merito, di istanze proba- torie, ha l'onere di indicare analiticamente in ricorso le circostanze che formavano oggetto della prova ri- chiesta e non ammessa. E ciò, onde consentire in sede di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse sulla sola ba- se di tale atto di impugnazione, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative, né all'uopo può svolgere una funzione sostitutiva il rife- rimento per relationem ad altri atti o scritti difensi- vi dei precedenti gradi del giudizio (cfr., in proposi- to, Cass. n. 5945/199; n. 4754/99; n. 2838/99; n. 72/1998; n. 10997/98). La consulenza, dal canto suo, non è mezzo istrutto- rio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria о opportuna (e nella specie la consulenza tecnica era sollecitata dai Soli- nas "al fine di accertare e valutare i miglioramenti ed addizioni", la cui indennizzabilità, come visto in pre- cedenza, era di per sé esclusa). Il principio dell'autosufficienza del ricorso vale, inoltre, anche in ordine al giuramento decisorio che si assume dedotto in via subordinata ("occorrendo"), la cui formula non è difatti riportata nell'atto di impu- gnazione. 13 In definitiva il ricorso principale va rigettato. Da rigettare è, parimenti, il ricorso incidentale, con il cui unico motivo i UR denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2170 e SS. C.c. e omessa о insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Lamentano rim-che il giudice d'appello non ha -nel condannare a borsare ai OL le spese ammontanti a L. 28.057.000- contestualmente proceduto a determinare insieme alle spese anche i ricavi e a riconoscere alla parte che fosse risultata in credito il relativo importo. Trattasi di motivo inammissibile, in quanto palese- mente generico, non specificandosi invero le spese e i ricavi che si sarebbero dovuti determinare e/o di cui si sarebbe dovuto tenere conto, né in quale Mode essi ricorrenti incidentali sarebbero stati creditori. Il rigetto di entrambi i ricorsi comporta la com- pensazione, per la sussistenza dei giusti motivi, delle spese del giudizio di Cassazione ་ སྐ ར
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Camera di Consiglio, l'11.7.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Viñois tuva H IL CANCELLERE C Gina Casoli 14