Sentenza 30 ottobre 2007
Massime • 1
In caso di condanna irrevocabile per reato successivamente depenalizzato per effetto del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 (nella specie, emissione di assegno bancario senza copertura) esula la configurabilità del delitto di cui all'art. 483 cod. pen. qualora l'agente, in una dichiarazione sostitutiva di certificazione destinata ad un pubblico ufficio, in data posteriore all'intervenuta depenalizzazione, abbia affermato di non aver riportato condanne penali; e ciò avuto riguardo al fatto che, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs. n. 507 del 1999, il giudice dell'esecuzione deve, con procedura "de plano", attivabile anche "ex officio", revocare la sentenza di condanna e dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2007, n. 43919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43919 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 30/10/2007
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2188
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1039/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO RI, nata il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 7.6.2006 della Corte d'appello dell'Aquila.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello dell'Aquila confermava la sentenza 13.2.2004 del Tribunale di Chieti che aveva dichiarato RI IL responsabile del reato di cui all'art.483 c.p., commesso il 12.1.2002, condannandola alla pena di due mesi di reclusione.
1.1. Il fatto addebitato alla IL consisteva nell'avere asseverato di non avere riportato condanne penali nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni depositata nella Cancelleria del Tribunale di Chieti con l'istanza diretta ad ottenere la riabilitazione civile a seguito di fallimento, e ciò nonostante avesse riportato più condanne per il reato di emissione d'assegni a vuoto.
1.2. Osservava la Corte d'appello che l'intervenuta depenalizzazione dei reati oggetto delle condanne taciute non escludeva il reato, giacché il fatto storico della condanna era indubbio, e restava;
che la legge di depenalizzazione non aveva previsto la cancellazione delle condanne dai certificati;
che se di tali condanne non se ne poteva tenere conto a fini penali, ben diversa era la finalità della dichiarazione per la riabilitazione civile;
che la IC temeva evidentemente di non potere raggiungere il suo scopo se avesse detto la verità; che se non avesse inteso ingannare l'Ufficio destinatario della autocertificazione avrebbe dichiarato i fatti come erano realmente, chiedendo che non se ne tenesse conto.
2. Ricorre il difensore dell'imputata nell'interesse di questa chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 483 e 47 c.p.. Deduce che difettava quantomeno l'elemento soggettivo del reato giacché l'imputata sapeva che i fatti per i quali aveva riportato condanna erano stati depenalizzati e quindi a suo parere non erano ostativi per la riabilitazione. Del resto se fosse stata più istruita avrebbe immaginato che l'esistenza di quelle condanne sarebbe comunque emersa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
A norma della L. Fall., art. 145 vigente all'epoca dei fatti (ma la medesima cosa dice in materia di esdebitazione l'attuale L. Fall., art. 142, comma 1, n. 6) ostavano alla riabilitazione civile del fallito le condanne per taluni reati, salvo che per detti reati fosse intervenuta la riabilitazione prevista dalla legge penale. Poiché gli effetti della abolitio criminis e della depenalizzazione sono indubitabilmente più ampi di quelli della riabilitazione (cfr., ove occorra, tra molte Sez. 3, Sentenza n. 411 del 10/02/1995, Loi) a maggior ragione non può considerarsi ostativa alla riabilitazione (civile come penale) condanna per fatto successivamente depenalizzato. Nè occorreva che la L. Fall., art. 145, lo ricordasse, giacché bastava ad escludere che la condanna per reato depenalizzato potesse sortire l'effetto ricollegabile ad una condanna penale la previsione dell'art. 2 c.p., comma 2, secondo cui, quando secondo una legge posteriore il fatto non costituisce più reato, ne cessano l'esecuzione e gli "effetti penali".
2. Per altro, e con riferimento più specifico alla situazione in esame, la depenalizzazione dei reati per i quali la ricorrente era stata condannata, e cioè per la emissione di assegni senza provvista, è stata disciplinata dal D.Lgs n. 507 del 1999, il quale all'art. 101 ha espressamente previsto che in caso di condanna irrevocabile il giudice dell'esecuzione revoca la condanna e adotta i provvedimenti conseguenti provvedendo "con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 667 c.p.p., comma 4". Significativamente innovando rispetto al dato normativo ricavabile dal disposto degli artt. 666 e 673 c.p.p. - il quale aveva dato luogo ad elaborazione giurisprudenziale consolidata secondo cui alla revoca della sentenza per abolitio criminis il giudice dell'esecuzione non potesse procedere d'ufficio - la novella ha introdotto dunque per la pronunzia di revoca una procedura de plano, che, come l'analoga già prevista in caso di amnistia o indulto, non richiede iniziativa delle parti ed è officiosamente attivabile.
Nè è dubitabile (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 769 del 15/02/2000, Poma) che tale procedura, "speciale" rispetto a quella dell'art. 673 c.p.p., debba condurre, con i provvedimenti conseguenti, alla eliminazione della iscrizione della condanna dal casellario giudiziale a norma della previsione dell'art. 687 c.p.p. trasfusa nel D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 5 (T.U. di raccolta e coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale).
La qual cosa sta a significare, da un lato, che non è esatto quanto ha osservato la Corte d'appello allorché ha affermato che la legge di depenalizzazione non ha previsto la cancellazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale delle condanne per i reati depenalizzati, giacché al contrario la legge di depenalizzazione ha previsto addirittura di più, e cioè che si procedesse de plano alla revoca delle condanne e a tutti i provvedimenti conseguenti. Dall'altro, e soprattutto, che non può porsi a carico dell'imputata la dichiarazione contestata, sostitutiva del certificato del casellario, nella quale non riportava condanne "penali" che avrebbero potuto e dovuto - non esistendo potere della giurisdizione che non consista in attività doverose - essere revocate d'ufficio e cancellate da detto certificato.
3. La sentenza impugnata va per tale ragioni annullata senza rinvio perché il fatto reato contestato alla ricorrente non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2007