Sentenza 12 gennaio 2016
Massime • 1
È inammissibile l'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione per la rideterminazione della pena illegale, derivante da dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, quando quest'ultimo, al momento della pronuncia su tale istanza, è stato interamente eseguito e il condannato ha già scontato la pena, poichè in tal caso si sono prodotti effetti irreversibili, con la conseguenza che l'eventuale rideterminazione finalizzata a future richieste risarcitorie per ingiusta detenzione è questione che deve essere risolta dal giudice competente a conoscere di tale richiesta, anche in via incidentale. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di incostituzionalità della disciplina sugli stupefacenti ad opera della sentenza n. 32 del 2014 Corte cost.).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di Sandro F. volta a ottenere la rideterminazione della pena inflitta con quattro sentenze, in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle parole «è obbligatorio» contenute nell'art. 99, comma quinto, c.p., evidenziando che, ad eccezione della sentenza del Tribunale di Torino del 3 novembre 2004, nella quale non era stata contestata la recidiva obbligatoria, in tutti gli altri titoli oggetto del procedimento di esecuzione i giudici di merito …
Leggi di più… - 2. Estradizione concessa ma condizioni non rispettate: pena illegale (Cass. 1776/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2018
- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 luglio 2017
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di Sandro F. volta a ottenere la rideterminazione della pena inflitta con quattro sentenze, in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle parole «è obbligatorio» contenute nell'art. 99, comma quinto, c.p., evidenziando che, ad eccezione della sentenza del Tribunale di Torino del 3 novembre 2004, nella quale non era stata contestata la recidiva obbligatoria, in tutti gli altri titoli oggetto del procedimento di esecuzione i giudici di merito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2016, n. 15362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15362 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2016 |
Testo completo
15 36 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : Udienza c.c. 12.1.2016Dott. Grazia Lapalorcia Presidente Sentenza n. h8 Consigliere Dott. Antonio Settembre Consigliere Dott. Paolo Micheli Registro generale n. 33935/15 Dott. Paolo Giovanni De Marchi Albengo Consigliere Dott. Roberto Amatore Rel. Consigliere Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : NE PASQUALE, nato a [...], il [...] ; ordinanza del 12.5.2015 del Gip del Tribunale di avversO la Cosenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore presso la Corte di Cassazione che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Gip presso il Tribunale di Cosenza, quale giudice dell'esecuzione. della pena, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Gaccione diretto ad ottenere la rideterminazione della pena riportata dal predetto nella sentenza n. 585/10 emessa dal Gip presso l'indicato Tribunale, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 32/2014 ; il sopra menzionato ricorso era stato presentato in seguito all'intervento di questa Corte di legittimità che aveva in precedenza annullato l'ordinanza emessa dal Gip di Cosenza sempre in sede di rideterminazione della pena per il noto intervento abrogativo della Corte Cost.. Riteneva invero il giudice impugnato che l'esecuzione della pena, medio tempore intervenuta, con la conseguente liberazione dell'istante rendevano carente di interesse il ricorrente nella presentazione della nuova istanza di rideterminazione della pena. 1 + 1.2 Avverso la sopra indicata ordinanza ricorre il Gaccione, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa ad un unico motivo di doglianza.
1.3 Deduce la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b, cpp, violazione dell'art. 673 cpp e, ai sensi del medesimo articolo lett. e, il vizio di motivazione per illogicità. Deduce la parte ricorrente che lo stato di esecuzione della pena doveva essere valutato al momento della proposizione della domanda di rideterminazione della pena, retrocedendo la valutazione al momento in cui era ancora detenuto, e ciò anche ai fini di un'eventuale richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.
1.4 Con successiva memoria depositata in data 17.12.2015, la parte ricorrente, insistendo nella sua domanda, ha altresì evidenziato concreto attualeche un edsussiste interesse alla rideterminazione della pena in ragione della sua volontà di ottenere un ristoro risarcitorio per ingiusta detenzione, anche sulla scorta della giurisprudenza che riconosce tale diritto nelle ipotesi di atti clemenza ( amnistia ed indulto ) che intervengano successivamente al momento della espiazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 Quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile dichiarazionedi condanna, interviene la d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di quelle dichiarate diverse da norme incostituzionali, О comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente "medio tempore" approvate dal legislatore (così, Cass., Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014 dep. 14/10/2014, P.M. in proc. Gatto, Rv. - 260697) 2.2 Le Sezioni Unite hanno individuato il limite di rilevanza della pronuncia di incostituzionalità rispetto al giudicato in ciò che l'aspetto decisivo che segna il limite di impermeabilità e insensibilità del giudicato anche alla situazione di sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata è costituito dalla non reversibilità degli effetti, giacché l'art. 30 della 1. n. 87 del 1953 impone di rimuovere tutti gli effetti pregiudizievoli del giudicato non divenuti nel frattempo irreversibili, perché già consumati, come nella ipotesi in cui il 2 * condannato abbia già scontato la pena. Ed invero, l'esecuzione della pena implica l'esistenza di un rapporto esecutivo che nasce dal giudicato e si esaurisce soltanto con la consumazione о l'estinzione della pena. Pertanto, sino a quando l'esecuzione della pena è in atto il rapporto esecutivo non può dirsi esaurito gli effetti della norma dichiarata costituzionalmente e illegittima sono perduranti e dunque possono essere ancora rimossi. a2.3 Ne consegue che lo stato dell'esecuzione, contrariamente quanto dedotto dal ricorrente, va correlato non già al momento della domanda, ma a quello della pronuncia. Con l'ulteriore conseguenza che, qualora al momento della pronuncia, l'esecuzione della pena è ormai cessata per aver il condannato già scontato la pena, allora viene meno anche il suo interesse a richiedere al giudice dell'esecuzione la rimozione degli effetti della norma dichiarata incostituzionale perché non più perduranti. Ne può assumersi un perdurante interesse del condannato ad un accertamento di tal genere innanzi al giudice dell'esecuzione in previsione di una eventuale e successiva richiesta risarcitoria per ingiusta detenzione, giacché ben potrà il giudice competente a conoscere la predetta richiesta risarcitoria accertare, anche incidentalmente, l'illegittimità dell'espiazione della pena sofferta anche sulla base di una norma oramai dichiarata incostituzionale.
3. Non può condannarsi la parte ricorrente al pagamento della sanzione in favore della Cassa Ammende, stante il sopraggiungere della causa che ha determinato la inammissibilità dell'odierno ricorso rispetto alla presentazione di quest'ultimo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12.1.2016 Il Presidente Lofoborara) Il Consigliere estensore Rabuto Senator DEPORTATA IN CANCELLERIA add 13 APR 2016 x 0414 IL FUNZIONARIOGUDIZIARIO Carmela Lanzuise 3