Sentenza 6 dicembre 2005
Massime • 1
Non è penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 650 cod. pen. richiamato dall'art. 17 ter R.D. n. 773 del 1931 e succ. modif. - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza -, la violazione dell'ordinanza sindacale di sospensione di un'attività commerciale, perché detta attività è estranea alla previsione del menzionato art. 17 ter che, nel prevedere la cessazione ovvero la sospensione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione, ha riguardo soltanto alle attività di possibile turbamento per l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, per le quali le norme dell'indicato testo unico prescrivono la necessità della preventiva autorizzazione di polizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/12/2005, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 06/12/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 2268
Dott. LOMBARDO Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 31206/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE UN, N. IL 15/08/1941;
avverso SENTENZA del 20/04/2004 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. Geraci che ha concluso per: annullamento senza rinvio per prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 aprile 2004, il Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia - ha ritenuto BR CH responsabile del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 11 ter e art. 650 c.p., come accertato il 26 ottobre 2000, per non aver osservato il provvedimento di sospensione dell'attività commerciale emesso dal Sindaco di Olbia il 25 settembre 2000, condannandolo alla pena di Euro 206,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'imputato avanti alla Corte d'Appello di Cagliari che, con sentenza del 24 febbraio 2005, ha dichiarato la propria incompetenza in ordine all'impugnazione qualificabile, ex art. 568 c.p.p., comma 5, come ricorso per Cassazione, trasmettendo gli atti a questa Corte.
In tale ricorso, la difesa dell'imputato censura la sentenza impugnata per erronea applicazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17 ter, che riguarderebbe unicamente le autorizzazioni di competenza dell'autorità di P.S..
Il Giudice avrebbe altresì errato nel ricondurre il fatto alla fattispecie di cui all'art. 650 c.p., non configurabile quando l'inosservanza dei provvedimenti ivi menzionati è già specificamente sanzionata altrimenti (nel caso di specie, la violazione di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 7, in materia di autorizzazione all'apertura di esercizio commerciale sarebbe sanzionata in via amministrativa dall'art. 22, comma 1 del medesimo decreto, mentre l'inottemperanza ad ordinanza sindacale sarebbe sanzionata sempre in via amministrativa dal R.D. 3 marzo 1934 n. 383, art. 106 (ora D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Infine, il ricorrente deduce che lui conduce l'impresa unicamente in nome e per conto della figlia minorenne, a ciò autorizzato dal Tribunale e munito delle prescritte autorizzazioni amministrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reato contestato al ricorrente sarebbe prescritto. Poiché la pena prevista dall'art. 650 c.p., richiamato quoad penam dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17 ter, per tale contravvenzione è l'arresto in alternativa all'ammenda, la durata della prescrizione, a norma dell'art. 157 c.p., comma 1, punto 5), e comma 4, è di tre anni, maggiorabili fino alla metà al verificarsi di uno degli eventi interruttivi di cui all'art. 160 c.p.p., nella specie rappresentato dal decreto di citazione a giudizio. Ne consegue che la prescrizione, rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sarebbe maturata il 26 aprile 2005. Occorre peraltro verificare, sempre d'ufficio, ai sensi del secondo comma dell'art. 129 citato, se sulla conseguente pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione non debba prevalere una delle pronunce ivi indicate più favorevoli all'imputato. Su tale piano, va allora rilevata l'evidenza dagli atti della fondatezza del primo motivo di ricorso.
Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17 ter, stabilisce infatti che in caso di attività condotta senza l'autorizzazione da parte dell'autorità competente al relativo rilascio o in violazione di prescrizioni o divieti da essa o direttamente dalla legge stabilite nei casi indicati al precedente art. 17 bis, comma 1 e 2 e al successivo art. 221 bis, l'autorità di pubblica sicurezza, per quanto qui interessa, impone con provvedimento motivato la cessazione dell'attività svolta senza autorizzazione (o detta altri provvedimenti in caso di inosservanza delle prescrizioni). Il citato art. 17 ter, comma ultimo, del citato prevede infine per chi non osserva i provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 la punibilità della relativa condotta, si sensi dell'art. 650 c.p.. L'art. 17 bis cit., comma 1 e 2 nonché l'art. 221 cit. bis, richiamati dalla norma citata, riguardano una serie di attività che necessitano dell'autorizzazione o licenza del prefetto o del questore o in genere dell'autorità di pubblica sicurezza in quanto possono interessare l'ordine e la sicurezza pubblici o comunque coinvolgere la necessità di un controllo di tale autorità su attività che possono presentare profili di coinvolgimento della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, oppure una serie di divieti o prescrizioni dettate per la medesima finalità.
Trattasi, ad es. del fatto di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie in determinati periodi dell'anno (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 59), dell'impianto di un ascensore (art. 60, decreto citato), dell'esercizio di alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono bevande alcoliche o non (art. 86 decreto citato), dell'apertura e conduzione di agenzie di prestiti su pegno o di altre agenzie di affari (art. 115 decreto citato) etc., oppure del divieto di vendita ambulante di bevande alcoliche (art. 87 decreto citato) etc. oppure ancora delle prescrizione di tenuta di determinati registri (ad es., artt. 219, 220 e 260 del Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940 n. 635, richiamati dall'art. 17 ter citato) o di portare sempre con sè la carta di identità o altro documento di riconoscimento (art. 240 del Regolamento), etc.
In nessuna di tali norme richiamate viene presa in considerazione l'attività di apertura di un normale esercizio commerciale, come quello attivato dal ricorrente per la vendita di generi non alimentari.
Del resto il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni disciplina la materia della pubblica sicurezza, provvedendo, attraverso le autorità di pubblica sicurezza (tra le quali è previsto anche il sindaco, ma in posizione del tutto marginale ed eventuale), a quanto necessario al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, alla tutela della proprietà nonché all'osservanza delle leggi relative (art. 1 del decreto) e quindi presenta un ambito tutt'affatto diverso da quello interessato dall'apertura di esercizi commerciali, che attiene all'ordinato svolgimento delle vita produttiva all'interno del territorio, normalmente coincidente con quello comunale, per le implicazioni anche urbanistiche che presenta.
Tale materia è invece disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che classifica i vari esercizi commerciali a seconda del tipo di merce venduta, le dimensioni, la dislocazione etc., stabilendo gli adempimenti necessari nelle varie ipotesi per la relativa attivazione ed esercizio, nonché le sanzioni amministrative e i provvedimenti che il Sindaco adotta in caso di inosservanza.
Ed infatti, l'ordinanza del Sindaco di Olbia che ha disposto la chiusura immediata dell'esercizio commerciale del ricorrente richiama nel proprio provvedimento il D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 7 (relativo agli adempimenti necessari per l'apertura di piccoli esercizi commerciali, detti "di vicinato" e lo svolgimento della relativa attività) e l'art. 22, comma 6 (decreto citato) (che prevede tale ordine di chiusura in caso di svolgimento abusivo dell'attività di vendita), norme che, come rilevato, il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17 ter, non richiama in alcun modo e che trovavano la sanzione specifica per la violazione dell'ordinanza del Sindaco in quella meramente amministrativa prevista nel R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 106, abrogato dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 274, comma 1, lett. a)
e oggi nella sanzione ancora solo amministrativa di cui alla L. 16 gennaio 2003, n. 3, art. 16 (dal che deriverebbe comunque la non configurabilità, anche solo in via autonoma, del reato di cui all'art. 650 c.p.; cfr., al riguardo, anche Cass. Sez. T, 17 luglio 2003 n. 30137 nonché 3 marzo 2000 n. 2653). Alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto alla legge invocata come reato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2006