Sentenza 9 luglio 2004
Massime • 1
È da considerare abnorme il provvedimento con il quale il GIP, dopo avere accolto la richiesta di archiviazione del procedimento per i reati individuati dal P.M., dispone a carico del medesimo indagato e per gli stessi fatti la formulazione coatta dell'imputazione ritenendo configurabili reati diversi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2004, n. 37470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37470 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato Presidente del 09/07/2004
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore Consigliere SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio Consigliere N. 1353
Dott. ROTUNDO Vincenzo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico Consigliere N. 29917/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1 - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia;
2 - NI LL;
avverso l'ordinanza in data 16 aprile 2003 del Giudice per le Indagini Preliminari di La Spezia.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, con le quali si chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui dispone la formulazione della imputazione, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia.
FATTO
1.1 .-. Con ordinanza in data 16 aprile 2003 il Giudice per le Indagini Preliminari di La Spezia, all'esito di udienza camerale, ha disposto la archiviazione del procedimento a carico di NI LL limitatamente alle ipotesi di cui agli artt. 368 e 640 c.p. e ha ordinato al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione ed esercitare la azione penale nei confronti del medesimo NI per i reati di cui all'art. 595 c.p. (commesso ai danni di HI AU) e di cui all'art. 380 c.p., "mediante citazione diretta ex art. 550 c.p.p.". 1.2 .-. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, chiedendone l'annullamento per abnormità, "nella parte in cui ordina al P.M. la citazione diretta ex art. 550 c.p.p. dell'indagato".
Ad avviso del ricorrente, non sarebbe consentito al GIP di "individuare ed indicare al P.M. nuove ipotesi di reato da questi non ritenute sussistenti o processualmente proponibili". In particolare, l'art. 409, comma 5, prevederebbe la possibilità per il GIP di ordinare al P.M. di formulare l'imputazione "quando non accoglie la richiesta di archiviazione" e limitatamente a ciò che il P.M. stesso aveva ritenuto di contestare all'indagato. Nel caso in esame, invece, il NI era stato indagato esclusivamente per i reati di calunnia e truffa, in ordine ai quali il GIP aveva disposto la archiviazione, salvo poi ravvisare a carico del medesimo due nuove ipotesi di reato (che il P. M. non aveva ritenuto di contestare), ordinando la formulazione di tali imputazioni "mediante citazione di retta ex art. 550 c.p.p.". Tale provvedimento sarebbe abnorme, in quanto si tradurrebbe in una espropriazione del potere costituzionale di iniziativa del P.M.
1.3 .-. Anche NI LL deduce la abnormità "strutturale" della ordinanza censurata, nella parte in cui il GIP, dopo avere disposto la archiviazione richiesta dal P.M. per i reati di calunnia e truffa, ha ordinato al P.M. la sua citazione diretta davanti al Tribunale per i reati di cui agli artt. 595 e 380 c.p. Tale provvedimento sarebbe estraneo ad ogni schema legale, in quanto contrario alle previsioni dell'art. 409 c.p.p., che prevede la possibilità per il GIP di disporre la formulazione della imputazione solo "quando non accoglie la richiesta di archiviazione". In ogni caso nel nostro sistema processuale il GIP non potrebbe ordinare al P.M. di formulare l'imputazione per fatti diversi da quelli individuati dalla accusa
1.4 .-. Nella imminenza della odierna camera di consiglio il difensore della parte offesa, HI AU, ha depositato una memoria, con la quale chiede il rigetto dei ricorsi presentati dal Procuratore della Repubblica di La Spezia e da NI LL. DIRITTO
2.1 .-. I ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia e da NI LL sono fondati. L'art. 409, comma 5, c.p.p. stabilisce che "fuori del caso previsto dal comma 4 (necessità di ulteriori indagini), il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il Pubblico Ministero formuli l'imputazione".
Nel caso di specie il Pubblico Ministero aveva formulato richiesta di archiviazione nei confronti di NI LL per i reati di cui agli artt. 368 e 640 c.p. Il Giudice per le Indagini Preliminari di La Spezia, all'esito della udienza camerale di cui all'art. 409 c.p.p., ha accolto tale richiesta, disponendo la archiviazione del procedimento a carico del NI limitatamente alle ipotesi di cui agli artt. 368 e 640 c.p., originariamente individuate dal Pubblico Ministero, ma, avendo ravvisato nei fatti i reati di cui agli artt. 595 e 380 c.p., ha ordinato al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione ed esercitare la azione penale nei confronti del medesimo NI per tali ultimi delitti, "mediante citazione diretta ex art. 550 c.p.p.". 2.2 .-. L'ordinanza impugnata, limitatamente all'ordine di formulazione dell'imputazione, deve ritenersi atto abnorme. Questa Corte ha già annullato per abnormità un decreto del Giudice per le Indagini Preliminari limitatamente alla parte in cui il medesimo, dopo avere disposto la archiviazione richiesta dal Pubblico Ministero per determinati reati (resistenza a pubblico ufficiale e manifestazione sediziosa), aveva ordinato la restituzione degli atti all'organo dell'accusa per l'ulteriore corso con riferimento al reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (sez. 6^, 12 7-1995, n. 2939, Paradiso).
Nella fattispecie in esame, il Giudice per le Indagini Preliminari ha chiaramente fatto ben di più, accogliendo la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero in relazione alle ipotesi di reato da lui ravvisate e ordinando al medesimo Pubblico Ministero di formulare, per gli stessi fatti, l'imputazione a carico dello stesso imputato in relazione a due nuove ipotesi di reato, individuate da esso giudice e mai prese in considerazione dall'organo della accusa.
Anche a volere aderire a quell'orientamento giurisprudenziale che - sulla premessa che la richiesta di archiviazione ed il relativo provvedimento del giudice hanno per oggetto una notizia di reato e non una imputazione, sicché deve ammettersi che il giudice possa ordinare la formulazione di imputazioni anche diverse da quelle individuate dall'accusa nella richiesta di inazione (sez. 5^, 12-7- 2001, n. 4581, Pagni)-sta di fatto che l'art. 409, comma 5, c.p.p. consente ciò solo quando il giudice "non accoglie la richiesta di archiviazione", in quanto il giudice stesso "ovviamente ... non ha poteri di iniziativa dopo la pronuncia del decreto di accoglimento della richiesta del pubblico ministero" (v. sentenza da ultimo citata), fatti sempre salvi i poteri (ed i doveri) che gli spettano ai sensi dell'art. 331, comma 1, c.p.p.. In definitiva, deve concludersi che nella fattispecie in esame il Giudice per le Indagini Preliminari di La Spezia, a fronte di una richiesta di archiviazione per determinati reati da parte del Pubblico Ministero, ben avrebbe potuto non accogliere tale richiesta e ordinare al Pubblico Ministero la formulazione dell'imputazione per i reati diversi da esso giudice ravvisati negli stessi fatti a carico del medesimo imputato (sez. 6^, 19-12-1995, Galasso). Ciò che invece non è consentito nel nostro sistema processuale è che il giudice (come si è verificato nel caso di specie) accolga la richiesta del Pubblico Ministero di archiviare il procedimento a carico di un indagato per i reati dall'organo dell'accusa individuati, salvo poi disporre la formulazione coatta dell'imputazione a carico di quel medesimo indagato per i diversi reati ravvisati dal giudice in quegli stessi fatti.
Tale provvedimento è senz'altro abnorme, in quanto del tutto esorbitante dalle soluzioni previste dall'ordinamento e lesivo della disciplina sulla iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio della azione penale, poiché l'art. 409, comma 5, c.p.p attribuisce al giudice il potere-dovere di imporre all'accusa la formulazione della imputazione solo "quando non accoglie la richiesta di archiviazione".
2.3 .-. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'ordine di formulazione dell'imputazione e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di formulazione dell'imputazione e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2004. Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004