Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3324
CASS
Sentenza 6 aprile 1999

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In tema di previdenza e assistenza per i dottori commercialisti, a norma dell'art. 7 legge n. 21 del 1986 spetta la pensione indiretta al coniuge e ai figli dell'iscritto deceduto senza aver maturato il diritto a pensione, sempre che il defunto avesse compiuto almeno dieci anni di effettiva iscrizione e di contribuzione, mentre, a norma dell'art. 7 legge n. 45 del 1990, può essere richiesto dai superstiti del libero professionista il ricongiungimento dei periodi assicurativi presso diverse gestioni previdenziali, sempre che i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni; ne consegue che, essendo differenti i presupposti per il conseguimento della pensione indiretta e della cosiddetta pensione unica reversibile, non è possibile richiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi al fine della maturazione del più' breve periodo di contribuzione previsto per il conseguimento della pensione indiretta, atteso anche che la facoltà di ricongiunzione è finalizzata al conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia e non anche di quella indiretta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3324
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3324
    Data del deposito : 6 aprile 1999

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