Sentenza 6 aprile 1999
Massime • 1
In tema di previdenza e assistenza per i dottori commercialisti, a norma dell'art. 7 legge n. 21 del 1986 spetta la pensione indiretta al coniuge e ai figli dell'iscritto deceduto senza aver maturato il diritto a pensione, sempre che il defunto avesse compiuto almeno dieci anni di effettiva iscrizione e di contribuzione, mentre, a norma dell'art. 7 legge n. 45 del 1990, può essere richiesto dai superstiti del libero professionista il ricongiungimento dei periodi assicurativi presso diverse gestioni previdenziali, sempre che i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni; ne consegue che, essendo differenti i presupposti per il conseguimento della pensione indiretta e della cosiddetta pensione unica reversibile, non è possibile richiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi al fine della maturazione del più' breve periodo di contribuzione previsto per il conseguimento della pensione indiretta, atteso anche che la facoltà di ricongiunzione è finalizzata al conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia e non anche di quella indiretta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Erminio RAVAGNANI - rel. Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. SC Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, N^ 38, presso lo studio dell'avvocato GIANGUIDO FOSSÀ, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZZ AN FR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE, N^ 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 65/97 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 03/06/97, R.G.N. 221/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/98 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato Gianguido FOSSÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbimento del secondo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 13 maggio 1995 la signora RA TU DI adiva il TO di Pordenone, e, deducendo che la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori e Commercialisti aveva rigettato la sua domanda volta a ricongiungere presso la Cassa medesima i periodi di contribuzione del defunto marito, dottor SC DI, per il quale esisteva presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) un periodo di contribuzione pari a 6 anni e 8 mesi ed un periodo di assicurazione pari a 6 anni e 4 mesi presso la Cassa, chiedeva che fosse accertato il suo diritto alla pensione indiretta.
La Cassa convenuta opponeva che fosse impossibile raggiungere un'anzianità utile alla pensione indiretta, posto che, a tale scopo, l'iscritto avrebbe dovuto vantare 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.
Il TO rigettava la domanda.
La TU interponeva gravame, assumendo che il rinvio dell'art. 7 legge n. 21 del 1986 all'art. 4 lett.b) della stessa legge dovesse intendersi riferito anche alla ricongiunzione effettuata dagli eredi a ciò legittimati dall'art. 7 legge n. 45 del 1990. La Cassa appellata ribadiva che non fossero ravvisabili i presupposti della chiesta ricongiunzione in mancanza dei requisiti di anzianità assicurativa e contributiva effettive posti a fondamento del diritto autonomo dei superstiti alla pensione indiretta.
Il Tribunale di Pordenone accoglieva l'appello, osservando quanto segue.
L'art. 7, terzo comma, legge 29 gennaio 1986 n. 21 prevede che la pensione indiretta spetti ai superstiti dell'iscritto senza diritto a pensione, nei casi ed alle condizioni di iscrizione e contribuzione alla Cassa previste dalla stessa legge per la pensione di inabilità. L'art. 1 legge n. 45 del 1990 attribuisce il diritto alla ricongiunzione presso la Cassa delle varie posizioni contributive " ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione", come è confermato dall'art. 5 della medesima legge, che prevede come le norme sulla pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi siano in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purché i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilità o invalidità.
Posta la ratio delle leggi n. 45 del 1990 e n. 29 del 1979 nella tutela del lavoro, tenendo conto del principio di mobilità, si deve escludere (conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sentenza n. 7580 del 1993) l'operatività della disciplina in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa nella parte in cui tale disciplina subordina il diritto a pensione ad un periodo di effettiva iscrizione presso la cassa.
Poiché l'art. 7 legge n. 45 del 1990 prevede che le facoltà di ricongiunzione stabilite dalla stessa possano essere esercitate anche dai superstiti "subentrando i medesimi ai fini della presente legge nelle posizioni giuridiche del dante causa" è evidente la sussistenza del diritto della TU alla ricongiunzione, al fine di conseguire il diritto ad un'unica pensione ed a beneficiare della pensione indiretta nei limiti di legge.
Avverso questa sentenza la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura.
La TU resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 5 legge n. 45 del 1990, in relazione all'art. 5, primo comma, della stessa legge, agli artt. 7, terzo comma, e21 legge n. 21 del 1986, lamenta che il Tribunale si sia limitato alla sintetica motivazione -di cui all'ultima parte della sentenza - della declaratoria del diritto alla ricongiunzione, omettendo di considerare che, ai sensi del terzo comma dell'art. 7 citato, la pensione indiretta spetta ai superstiti del defunto che non ha raggiunto l'anzianità utile al diritto a pensione, "sempreché quest'ultimo avesse maturato le condizione di iscrizione e di contribuzione alla Cassa ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. b)", vale a dire a condizione che avesse compiuto " ... almeno dieci anni ... di effettiva iscrizione e contribuzione". Tale condizione non si sarebbe verificata nella specie, anche perché il diritto alla pensione unica per effetto della ricongiunzione sarebbe escluso dalla mancanza dell'altra condizione di cui all'art. 5 citato, costituita dalla durata dei periodi di contribuzione non inferiore a 35 anni, sicché non sarebbe configurabile il diritto alla pensione unica del dante causa, cui possano succedere i superstiti.
Con il secondo motivo, deducendo il vizio di omessa motivazione in ordine all'accoglimento dell'istanza di ricongiunzione ed all'accertamento del diritto a pensione "nei limiti di legge" la Cassa ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia pronunciato condanna a procedere alla ricongiunzione, omettendo di specificare se la ricongiunzione sia stata operata direttamente dalla sentenza - senza peraltro procedere alla predisposizione delle tabelle statistico-attuariali da sottoporre però ad approvazione ministeriale - , o se debba avvenire a cura della Cassa di previdenza - senza peraltro procedere, anche in tal caso, alle necessarie specificazioni del caso. Lamenta infine che l'espressione "nei limiti di legge" usata nella declaratoria del diritto non consenta di individuare quali siano i diritti e quali gli obblighi delle parti. Il primo motivo è fondato.
Appare evidente che il Tribunale e la resistente non abbiano tenuto presente la distinzione posta dalla legge tra pensione indiretta e pensione unica reversibile.
La prima è prevista in favore del coniuge e dei figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, "sempreché quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione alla Cassa ai sensi dell'art. 4, primo comma, lett. b)" legge 29 gennaio 1986 n. 21 (art. 7, terzo comma, prima parte, stessa legge), e cioè avesse compiuto almeno dieci anni di effettiva iscrizione e di contribuzione.
La seconda, invece, è prevista per il caso che venga richiesta dal libero professionista o dai superstiti (art. 7 legge 5 marzo 1990 n. 45) la ricongiunzione dei periodi assicurativi presso diverse gestioni previdenzialì, purché i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni da parte dell'iscritto che non abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, e, quindi, come osserva attenta dottrina, richieda in sostanza la pensione (unica) di anzianità.
Ora, come ammette la stessa TU DI, nella specie non risulta verificata alcuna delle condizioni previste rispettivamente per l'una e per l'altra pensione, esistendo presso l'INPS un periodo di contribuzione pari a 6 anni e 8 mesi e presso la Cassa un periodo di assicurazione pari a 6 anni e 4 mesi, e, quindi, non essendosi compiuto ne' il decennio previsto per la pensione indiretta, ne' il complessivo periodo di 35 anni previsto per la pensione unica reversibile.
D'altra parte, non è condivisibile la tesi secondo cui l'art. 7 legge n. 45 del 1990, il quale stabilisce che le facoltà di ricongiunzione previste in favore dell'iscritto possono essere esercitate anche dai superstiti, consentirebbe a questi ultimi di richiedere la ricongiunzione anche al fine della maturazione del più breve periodo previsto per il conseguimento del diritto alla pensione indiretta, posto che le predette facoltà attengono alla ricongiunzione dei periodi di contribuzione non solo ai fini della pensione di anzianità o di quella di vecchiaia, non già della pensione indiretta, ma anche alla condizione di cui al richiamato art. 5 in ordine al periodo minimo di 35 anni (o al raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo) nella specie non compiuto. La fondatezza di questo motivo, pertanto, esonera la Corte dall'esame del secondo, per effetto del suo conseguente assorbimento. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e la causa, sussistendo gli estremi di cui all'art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito nel senso del rigetto dell'appello. Trattandosi di controversia previdenziale, nulla devesi disporre in ordine alle spese nei confronti della parte privata soccombente sia per il giudizio di appello, sia per questo di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello della TU DI contro la sentenza di primo grado. Nulla per le spese dei giudizi di appello e di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 1999