Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2001, n. 5802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5802 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
ce 66512 1 R.G. 20114/1999 Udienza del5 80240 1 SOME DEL POPOLO ITALIANO etto imposta di e stro REPUBBLICA ITALIANA S I A N N I I B G Ɑ A V L CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE U Go4 12458 V H N ID I S L SEZIONE TRIBUTARIA V U V IZ O Imposta dai sigg.ri Magistrati: N Dott. Mario Delli Priscoli E Presidente N O I Z E Dott. Giovanni Paolini Consigliere A L S S I A V C Dott. Mario Cicala Consigliere I . C C Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari A E M E 2 N R P 1 Dott. Salvatore Di Palma Consigliere U O S I 5 E P T ha pronunciato la seguente R 6 M O C 6 A SENTENZA C . sul ricorso proposto da N LI LI, LI NA MA e LI ME, elett.te dom.ti in Roma, piazza Cavour 17, presso lo studio dell'avv. Francesco Amici, rappresentati e difesi dall'avv. Ivana Cardola del foro di Ascoli Piceno, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrenti- contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- nouchi l'ufficio del reports di Ardi Picens мкмать avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, sezione 9, n. 38/9/1999, del 30.4/4.6.1999; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.2.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito per l'Amministrazione finanziaria l'avv. dello Stato Polizzi;
366/01 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
osservato in fatto che con scrittura privata in data 30.9.1982, registrata il 3.4.1986, Vallaroni LI trasferiva ai figli LI LI, NA MA LI e ME LI tutti i diritti a lei spettanti su un appezzamento i terreno con fabbricato da accertare all'urbano e su un altro fabbricato siti nel comune di Monteprandone, per il prezzo indicato nell'atto di lire 15.000.000; che in sede di valutazione l'Ufficio del registro rettificava in complessive lire 50.000.000 il valore del terreno con fabbricato da accertare all'urbano ed in lire 100.000.000 quello del fabbricato urbano;
- che avverso l'avviso di accertamento i ricorrenti presentavano ricorso alla Commissione tributaria di 1° grado di Ascoli Piceno;
- che il ricorso veniva rigettato;
-che l'appello dei contribuenti veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale delle Marche con la sentenza indicata in epigrafe;
- che i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'Ufficio del registro di Ascoli Piceno con atto notificato all'Ufficio medesimo in persona del suo direttore in data 22.10.1999; - che resiste in giudizio con controricorso l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza e difesa dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
- che il difensore dei contribuenti ha presentato memoria con cui sostiene l'ammissibilità del ricorso, benché proposto e notificato all'Ufficio del registro anziché all'Amministrazione finanziaria dello Stato, e chiede in subordine la rimessione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della controversia alle sezioni unite;
ritenuto in diritto che é errata non solo la notifica del ricorso (eseguita presso l'Ufficio anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato) ma la individuazione stessa 2 della controparte, indicata nell'Ufficio del registro anziché nell'Amministrazione finanziaria;
- che la soggettività processuale degli uffici tributari si conclude con il giudizio d'appello, sicché il singolo ufficio é privo di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione;
che a tali conclusioni questa Corte é pervenuta (Cass. 2807/1999; Cass. 657/2000; Cass. 717/2000; cfr. anche Cass. 1217/2001), con orientamento che il Collegio ritiene di condividere, in considerazione: a) dell'ampio richiamo effettuato al codice di procedura civile dall'art. 62, comma 2, del d. lgs. N. 546/1992; b) della norma interpretativa di cui all'art. 21 della legge n. 133/1999 relativa alla notificazione all'Amministrazione finanziaria, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente, delle sentenze della Commissione tributaria regionale ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione;
c) del riferimento fatto dagli artt. 10 e 11 del d.lgs. 546/1992, nel disciplinare la legitimatio ad causam e ad processum, al processo di fronte alle Commissioni tributarie;
d) del fatto che l'art. 52, comma 2, del d. lgs. 546/1992 subordina la proposizione dell'appello principale alla previa autorizzazione del responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate, mentre non si rinviene un'analoga disposizione per la proposizione del ricorso per cassazione;
- che, conseguentemente, non é condivisibile il principio, affermato dalla sentenza di questa Corte n. 1094/1999, secondo cui, ai sensi della nuova disciplina dettata dal d.lgs. n. 546/1992, la notificazione del ricorso per cassazione va effettuata presso l'Ufficio del Ministero delle Finanze che é stato in giudizio nel secondo grado;
3 - che non é possibile ordinare la integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., in quanto tale misura presuppone che ad uno dei legittimi contraddittori la notifica sia stata effettuata (Cass. sez. un. 11 gennaio 1997, n. 12; Cass. 19 agosto 1997, n. 7691); - che parimenti, non essendo stato proposto nei confronti di chi era legittimato a contraddire, non é possibile alcuna sanatoria;
- che, stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, non si ritiene di rimettere la controversia al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della controversia alle sezioni unite della Corte di cassazione;
che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
che sussistono giusti motivi (difforme sentenza della Corte di Cassazione - n. 1094/1999 pronunziata poco prima la notificazione del ricorso) per compensare le spese;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Roma, 26.2.2001 Mor elli sool. Il Presidente Il Consigliere estensore Two IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi. 19 APR 2001 CASSA IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio ESATION 'N & ISH IN GIN TV V AL N TTV IV L V A SNES IU V AN V N 9861/4/9% ULSID G IZV O AN *