Sentenza 10 marzo 2016
Massime • 1
L'integrazione del reato di abuso d'ufficio richiede una duplice distinta valutazione di ingiustizia, sia della condotta (che deve essere connotata da violazione di norme di legge o di regolamento), sia dell'evento di vantaggio patrimoniale (che deve risultare non spettante in base al diritto oggettivo); non è peraltro necessario, ai fini predetti, che l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale derivi da una violazione di norme diversa ed autonoma da quella che ha caratterizzato l'illegittimità della condotta, qualora - all'esito della predetta distinta valutazione - l'accrescimento della sfera patrimoniale del privato debba considerarsi "contra ius". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di abuso di ufficio nella condotta del dirigente comunale che, in assenza di deliberazione autorizzativa e di copertura economica, aveva disposto la prosecuzione di un progetto in convenzione, affidando incarichi di collaborazione e prorogando incarichi in scadenza, in violazione delle disposizioni di legge del testo unico sugli enti locali in tema di ripartizione di competenze tra gli organi comunali).
Commentari • 3
- 1. Abuso d'ufficio: legittimo il sequestro nei confronti degli aventi diritto estranei al reatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di abuso d'ufficio, la confisca prevista dall' art. 335-bis cod. pen. , in quanto obbligatoria, opera anche nei confronti degli aventi diritto estranei al reato, che non possono trarre vantaggio dall'ingiusto profitto conseguente ad una condotta illecita, sempre che sussista un nesso strutturale tra il bene da confiscare ed il reato. Fonte: CED Cassazione Penale 2019 Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. IV , 22/06/2018 , n. 41890 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano pronunciava il 12.10.2017 la sentenza in epigrafe, nei confronti di P.F., a seguito di sentenza del …
Leggi di più… - 2. Abuso d'ufficio: sussiste solo se il vantaggio è effettivamente l'obiettivo perseguito dall'agenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023
La massima In tema di abuso d'ufficio, l'elemento soggettivo è integrato dalla coscienza e volontà della condotta e l'intenzionalità dell'evento, nel senso che il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto devono costituire l'obiettivo perseguito e non solo genericamente incluso nella sfera di volontà dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la configurabilità del reato nei confronti di un sindaco che aveva illegittimamente sospeso l'attività di una discarica, nonostante la conclamata insussistenza dei presupposti e delle ragioni di urgenza, avendo questi agito essenzialmente per finalità ritorsive nei confronti del gestore della discarica. Vuoi saperne di più sul reato di …
Leggi di più… - 3. Abuso d'ufficio: professore universitario condannato per aver favorito alcuni candidatiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023
La massima In tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge può essere integrato anche dalla inosservanza dei doveri funzionali del pubblico dipendente che traggono fondamento dall' art. 13 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , norma ancora in vigore con riguardo ai docenti universitari, per i quali la contrattazione collettiva non ha mai disciplinato diversamente il rapporto di impiego. (Fattispecie relativa a docenti universitari accusati del reato di cui all' art. 323 cod. pen. per aver favorito illecitamente alcuni candidati, preventivamente individuati, nell'assegnazione di borse di studio. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2016, n. 13426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13426 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2016 |
Testo completo
13 42 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ! SESTA SEZIONE PENALE Composta da 428 Presidente - Sent. n. sez. Domenico Carcano Giorgio Fidelbo UP 10/03/2016 R.G.N. 39945/2015 Angelo Capozzi Orlando Villoni Relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EL UI MI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/03/2015 della Corte di Appello Sezione Distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Agnello Rossi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione dell'esecuzione; udito il difensore delle costituite parti civili, avvocato Eligio Curci, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 3 marzo 2015, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di UI MI EL, per essere estinto per prescrizione il reato a questi ascritto di abuso di ufficio continuato, ha confermato le statuizioni civili emesse nei confronti del medesimoAl dal giudice di prima cura, ha condannato, infine, l'imputato alla rifusione delle spese di grado in favore della costituita parte civile. Precisamente, al EL è stato contestato il reato di abuso di ufficio per aver adottato, nella qualità di responsabile della Direzione risorse finanziarie del Comune di Taranto, due determine dirigenziali, la n. 21 bis del 30 giugno 2004, e la n. 29 del 29 settembre 2004 con le quali aveva disposto la prosecuzione di un progetto in convenzione del Centro Risorse Donna con l'ente territoriale, affidando incarichi di collaborazione ex novo per 36 mesi a cinque persone, nonché prolungando sempre per 36 mesi altri due incarichi di collaborazione, così da impegnare a tal fine somme pari, rispettivamente, a 77.779,90 Euro e 22.900 Euro, in assenza di qualunque deliberazione autorizzativa degli organi competenti, e da procurare a tali persone un ingiusto vantaggio patrimoniale. All'esito del giudizio di primo grado, l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato addebitatogli, ed era stato condannato, per quello che interessa in questa sede, anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da . liquidarsi in separato giudizio.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la precisata sentenza della Corte di Appello, congiuntamente, gli avvocati Francesco Paolo Sisto ed Angelo Loizzi, quali difensori di fiducia e procuratori speciali del EL.
2.1. Nel ricorso, si deduce un unico, articolato, motivo e si formula contestualmente istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento delle provvisionali in favore delle costituite parti civili.
2.1.1. Con il motivo di ricorso, l'impugnante lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 479 (ma verosimilmente 323) cod. pen., nonché 578 e 129, comma 2, cod. proc. pen. La censura si incentra sulla mancata adozione, da parte della Corte di appello, di una sentenza di proscioglimento nel merito, quanto meno ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., tanto più che la decisione era stata pronunciata agli effetti delle disposizioni civili ex art. 578 cod. proc. pen. In particolare, si adduce, a sostegno di tale conclusione, che il EL si è limitato ad una mera } proroga dell'attività svolta dal Centro Risorse Donna, in linea con la previsione della delibera originariamente adottata dagli organi competenti del Comune nel 1999, la quale aveva previsto l'adesione dell'ente al progetto del precisato Centro Risorse donna fino al 30.06.2001, salvo prolungamento delle attività. Si aggiunge, inoltre, che, ai fini della configurabilità del delitto di abuso di ufficio, è necessaria la prova dell'intenzionalità del dolo, che questa non può essere desunta esclusivamente dalla mera illegittimità degli atti posti in essere, e che, 2 M sul punto, la sentenza impugnata aveva "immotivatamente sorvolato". Si : osserva, ancora, che la proroga si era resa necessaria per consentire al Comune di non perdere un finanziamento europeo.
2.1.2. L'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento delle provvisionali in favore delle costituite parti civili è formulata "con riserva di ulteriormente dedurre sul punto", e si fonda sul rilievo che "trattasi di condanna a somme assolutamente enormi", la cui esecuzione "provocherebbe l'assoluto disastro patrimoniale personale" dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Le censure, per quanto formalmente raggruppate sotto un unico motivo, in realtà si riferiscono sia al profilo oggettivo sia al profilo soggettivo del reato di abuso di ufficio.
3. Per quanto attiene al profilo oggettivo, le doglianze insistono sul fatto che illogicamente la sentenza impugnata non avrebbe considerato la natura degli atti adottati dal ricorrente, qualificabili come di mera proroga di provvedimenti preesistenti.
3.1. La sentenza impugnata rappresenta innanzitutto che le due determine dirigenziali del EL (la n. 21 bis del 30 giugno 2004 e la n. 29 del 29 settembre 2004): a) comportarono un sensibile incremento di organico del soggetto destinatario dei provvedimenti, il Centro Risorse Donne, che passò da tre a sette unità, in assenza di qualunque previsione contenuta in atti degli organi comunali, e persino di specifiche richieste della responsabile del Centro, la quale si limitò a richiedere l'assunzione di un operatore esperto in lingua inglese;
b) facevano riferimento non più al progetto europeo RECITE II-E.N.R.E.C., cui il Comune di Taranto aveva formalmente aderito con delibera del Commissario Straordinario del 13 dicembre 1999, e che era definitivamente cessato alla data del 30 giugno 2004, bensì al progetto europeo Interreg III CASDES-WEFnet, cui, però, la Regione Puglia, quale "soggetto referente", aderirà solo successivamente alla determine, in data 28 ottobre 2004, che non risulta mai oggetto di formale delibera di adesione da parte del Comune di Taranto, e che addossava una quota consistente del costo complessivo al singolo ente aderente;
c) non contenevano alcuna indicazione dei fondi necessari ad assicurare la copertura del progetto, limitandosi a richiamare «entrate terze», esterne al bilancio, senza precisare quali fossero. M Rileva, poi, che le violazioni delle regole procedurali sul riparto di attribuzioni tra gli organi del Comune, indicate dal capo di imputazione negli art. 42, 48, 107, 169, 175, 183 e 191 d.lgs. n. 267 del 2000, e che riservano agli organi di indirizzo le scelte fondamentali, non hanno avuto, nel caso di specie, valenza meramente endoprocedimentale, ma si sono poste «in evidente e diretto rapporto causale con l'ingiusto vantaggio arrecato ai beneficiari delle determine medesime e con il correlativo danno che ne è scaturito a carico del Comune>>. Osserva, quindi, che «all'ingiustizia delle determine adottate dall'imputato, e tra loro strettamente correlate [...] si somma l'ingiustizia della percezione degli emolumenti da parte dei soggetti indicati nel capo d'accusa [i cinque neo- ingaggiati ed i due prorogati]».
3.2. Questi essendo i presupposti di fatto, la cui ricostruzione non è oggetto di puntuali contestazioni nel ricorso, corretta risulta essere la conclusione raggiunta. Il delitto di abuso di ufficio, infatti, postula l'avvenuta violazione di una norma di legge o di regolamento e l'ingiustizia del danno o del vantaggio procurato a sé o ad altri, ma non una duplicità di violazioni di legge. Come osserva un significativo orientamento giurisprudenziale, l'integrazione del reato di abuso d'ufficio, se richiede una duplice distinta valutazione di ingiustizia, sia della condotta (che deve essere connotata da violazione di norme di legge o di regolamento), sia dell'evento di vantaggio patrimoniale (che deve risultare non spettante in base al diritto oggettivo), non presuppone, però, che l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale derivi da una violazione di norme diversa ed autonoma da quella che ha caratterizzato l'illegittimità della condotta, qualora - all'esito della predetta distinta valutazione - l'accrescimento della sfera patrimoniale del privato debba considerarsi contra ius (così Sez. 6, n. 48913 del 04/11/2015, Ricci, Rv. 265473, nonché Sez. 6, n. 11394 del 29/01/2015, Strassoldo, Rv. 262793). Nella specie, la sentenza impugnata ha individuato le norme violate nelle disposizioni di legge del testo unico sugli enti locali in tema di ripartizioni di competenze tra gli organi comunali, l'ingiustizia del vantaggio nel conferimento ex novo o nella proroga di incarichi di collaborazione retribuita in difetto di ogni potere in materia e sulla base di criteri di selezione dei beneficiati assolutamente arbitraria, l'ingiustizia del danno nell'assunzione di una spesa a carico del Comune in assenza di qualunque deliberazione degli organi competenti. Deve perciò escludersi che, con riferimento al profilo dell'elemento obiettivo del reato di abuso di ufficio, la decisione della Corte di appello sia censurabile per violazione di legge o vizio di motivazione.
4. Con riferimento al profilo soggettivo, le censure deducono che la sentenza impugnata è sostanzialmente priva di motivazione o fondata su mere ed apodittiche supposizioni», pur essendo necessaria per legge la certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto, che prova del dolo non può essere desunta dalla sola illegittimità degli atti adottati dall'imputato, e che, in realtà, le determine adottate dal EL avevano la finalità pubblicistica di portare a compimento il lavoro del Centro Risorse Donne per garantirsi gli importi del finanziamento europeo.
4.1. Occorre premettere in proposito che, secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, la prova del dolo intenzionale, necessaria per l'integrazione della fattispecie di abuso di ufficio, può essere desunta anche da elementi sintomatici come la macroscopica illegittimità dell'atto compiuto, non essendo richiesto l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, in quanto l'intenzionalità del vantaggio ben può prescindere dalla volontà di favorire specificamente quel privato interessato alla singola vicenda amministrativa (cfr., tra le più recenti: Sez. 6, n. 14038 del 02/10/2014, dep. 2015, De Felicis, Rv. 262950, non specificamente massimata sul punto;
Sez. 6, n. 36179 del 15/04/2014, Dragotta, Rv. 260233; Sez. 3, n. 48475 del 07/11/2013, Scaramazza, Rv. 258290).
4.2. Nella vicenda in esame, pur mancando la prova di un accordo collusivo tra soggetti beneficiati e pubblico ufficiale, la pluralità di violazioni di regole giuridiche e, in particolare, il conferimento di ben cinque contratti di collaborazione retribuita con l'impego di denaro pubblico a persone scelte al di fuori di ogni criterio di leggibilità e di competenza professionale (persino la responsabile del Centro Risorse Donne si era limitata a chiedere esclusivamente l'assunzione di un operatore esperto in lingua inglese) rendono immune da vizi la valutazione della sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente il dolo intenzionale richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Tale rilievo, anzi, esclude la plausibilità della prospettazione difensiva, peraltro allegata in termini generici, secondo cui il EL avrebbe agito nel modo accertato al solo fine di realizzare l'interesse pubblico di portare a compimento il lavoro del Centro Risorse Donne per garantirsi gli importi del finanziamento europeo. Invero, la finalità di assicurare il completamento del progetto affidato al Centro Risorse Donne non può comunque spiegare la stipulazione di cinque contratti di collaborazione con persone scelte al di fuori di ogni criterio obiettivamente verificabile.
5. L'infondatezza dei motivi impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese di fase in favore della parte civile Comune di Taranto, che si stima equo liquidare complessivamente in Euro 3.500, oltre il quindici per cento per spese generali, I.V.A. e C.P.A. Il rigetto del ricorso implica anche la reiezione della istanza di sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili. Per completezza, peraltro, va detto che detta istanza era ab origine inaccoglibile, perché riferita ad una condanna generica al risarcimento dei danni, come tale insuscettibile di essere portata ad una pratica esecuzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla refusione delle spese in favore della parte civile, Comune di Taranto, relative al grado, che liquida in complessivi Euro 3.500, più I.V.A. e C.P.A., e nella misura del quindici per cento le spese generali. Così deciso il 10 marzo 2016 Il Consigliere estensore Presidente Domenico CarcanoC at Antonio Corbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 APR 2016 CASSAZIO A EM IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R Pier Esposito O N S