Sentenza 10 gennaio 2000
Massime • 1
Pur potendosi astrattamente configurare a carico dell'amministratore comunale il concorso formale tra i reati di abuso di ufficio e il reato di (concorso in) costruzione abusiva correlato al rilascio di concessione edilizia illegittima, con teorica compatibilità di due giudizi successivi sul medesimo fatto per l'uno e per l'altro reato, tale compatibilità viene meno a fronte di un giudicato che abbia escluso, con ampio proscioglimento di merito, i presupposti fattuali essenziali del reato edilizio. (Nel caso di specie l'imputato era stato assolto, a seguito di un primo processo, dal reato edilizio e successivamente condannato, in separato giudizio, per il reato di abuso d'ufficio, per avere illegittimamente rilasciato la concessione edilizia: la Corte suprema ha annullato senza rinvio la seconda sentenza, ai sensi del'art. 620, lett. "h" c.p.p.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2000, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 10/01/2000
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ORESTE CIAMPA " N. 47
3. Dott. ANTONIO S. AGRÒ " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE " N. 20451/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
OV NI, n. 29/10/1940
Avverso la sentenza emessa il giorno 08/01/1999 dalla Corte d'Appello di Lecce;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo CORTESE;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto procuratore Generale, Dott. Aurelio GALASSO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 08/01/1999, la Corte d'Appello di Lecce confermava la penale responsabilità di OV NI per il reato di cui all'art. 323 c.p., perché, abusando della qualità di consigliere comunale di Ugento, delegato illegittimamente alle funzioni del settore dell'edilizia, rilasciava in data 07/10/1991 alla s.r.l. C.R.G. concessione edilizia per silenzio-assenso per la realizzazione di un complesso residenziale denominato C.R.G. Village, con procedura illegittima e in mancanza del previo nulla-osta regionale, allo scopo di procurare ingiusto vantaggio patrimoniale al beneficiario della concessione e a sè medesimo quale Presidente del Gruppo Sportivo Pallavolo Ugento in relazione alla ricezione dalla C.R.G., nel giorno successivo al rilascio della concessione, di una cospicua somma di denaro a titolo di sponsorizzazione delle squadre di pallavolo.
Propone ricorso il prevenuto, deducendo, con i primi due motivi, violazione dell'art. 649/ e/o dell'art. 620 lett. h) c.p.p., per essere egli stato processato e assolto con formula ampia, con sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 13/10/1995, divenuta irrevocabile il 31/03/1996, dal reato di cui agli artt. 110 c.p., 20 lett. c) L. 47/85 e 1-sexies L. 312/85, inerente alla realizzazione del complesso residenziale oggetto della concessione costituente il nucleo centrale del delitto di abuso contestato nel presente procedimento, e, col terzo motivo, vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato.
DIRITTO
L'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. h) c.p.p., in quanto si pone in insanabile contraddizione con la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 13/10/1995, divenuta irrevocabile il 31/03/1996, che assolse il OV per insussistenza del fatto dal rato di cui agli artt. 110 c.p., 20 lett. c) L. 47/85 e 1-sexies L. 312/85, inerente alla realizzazione del complesso residenziale oggetto della concessione costituente il nucleo centrale del delitto di abuso contestato nel presente procedimento.
L'incompatibilità fra le due pronunce discende dal fatto che nella sentenza sulla contravvenzione edilizia la responsabilità del OV fu esclusa in base all'accertamento che nel rilascio della concessione, al di là dei profili di illegittimità amministrativa, non era ravvisabile alcune aspetto di illiceità penalmente rilevante, escludendosi così proprio quella condotta abusiva, che già correttamente considerata in primo grado il presupposto per ritenere illecita la concessione e conseguentemente consumata la contestata contravvenzione, costituisce l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 323 c.p. contestato nel presente giudizio. Pur potendosi, invero, configurare concorso formale fra il reato di abuso di ufficio e il concorso nel reato di costruzione abusiva correlato a concessione illecita, con conseguente astratta contabilità di due giudizi successivi sul medesimo fatto sub specie dell'uno e dell'altro reato, non c'è dubbio che tale compatibilità viene meno a fronte di un giudicato che abbia (come nella specie) escluso, con ampio proscioglimento di merito, i presupposti fattuali essenziali del reato oggetto del secondo giudizio (conf., in generale, sul rapporto fra concordo formale e art. 649 c.p.p., Cass. sent. nn. 7262/1999 rv. 213709/ 2149/1997 rv. 207574).
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620 lett. h) c.p.p. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2000