Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
Il dipendente di un'azienda di autotrasporto in concessione che assuma di non aver goduto delle ferie ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, ma non è tenuto a dedurre (nè quindi a provare) di aver fatto richiesta di godimento delle ferie e che tale richiesta non sia stata accolta per esigenze aziendali, atteso che la stessa - ancorché prevista dall'art. 22 del regolamento all. A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 - non costituisce presupposto per la maturazione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie stesse.
Commentario • 1
- 1. Indennità sostitutiva delle ferie non godute ed onere della prova (Cass. n. 9599/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 7 maggio 2013
CASSA INTEGRAZIONE E LICENZIAMENTO DOPO LA RIFORMA Maggioli Editore – Novità Febbraio 2013 1. Questione Il lavoratore chiedeva il pagamento delle ferie non godute, della retribuzione per festività, del r.o.l. e della 14 mensilità e l'azienda contestava la domanda sotto vari profili. La domanda del lavoratore è stata accolta dal tribunale, il quale condannava la società al pagamento delle somme richieste. Avverso tale decisione proponeva appello la società, la cui Corte rigettava il gravame, ritenendo del tutto corretta la pronuncia del primo Giudice. A causa di ciò è stato presentato ricorso per cassazione con dieci motivi, la Corte di Cassazione accoglie l'ottavo, il nono ed il decimo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE Presidente
Dott. Sergio MATTONE Consigliere
Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Cons. Relatore
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ES SS, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Catone Papa n. 35, presso lo studio Aleni, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Benito Aleni e Franco Pace, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA CONSORTILE TRASPORTI CASERTANI, A.C.T.S., in liquidazione;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2050/94 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, depositata il 12.12.94 R.G. 994/93;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/2/98 dal Consigliere relatore Dott. Castiglione Vincenzo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Gregorio Carlo, ha concluso per l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 ottobre - 12 dicembre 1994, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in accoglimento dell'appello proposto dall'Azienda Consortile Trasporti Casertani avverso la decisione del 15 marzo 1993, con la quale il Pretore di Carinola aveva accertato il diritto del sign. ES ET a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie maturate sino al 30 aprile 1991 ed aveva, conseguentemente, condannato l'Azienda al pagamento della complessiva somma di L. 6.828.768, con gli accessori di legge, rigettò la domanda del lavoratore.
Disattesa la pregiudiziale eccezione di incompetenza territoriale del giudice di prima istanza, il Tribunale rilevò che il penultimo comma dell'art. 22 R.D. n. 148 del 1931, All. A., stabilisce che "i congedi chiesti dall'agente durante l'annata, e non potuti usufruire per esigenze di servizio, vengono usufruiti entro il primo semestre dell'anno successivo, e, qualora anche in questo periodo l'azienda non possa accordare il congedo, spetta di diritto il pagamento dello stipendio o paga delle indennità fisse delle equivalenti giornate".
Il Tribunale osservò, quindi, che, dovendo l'indennità sostitutiva essere corrisposta soltanto ove vi sia stata richiesta di ferie, non accolte, però, per esigenze d'ufficio nemmeno entro il primo trimestre dell'anno successivo, al ET non era dovuta tale indennità, posto che egli "non ha mai fatto riferimento ad una propria richiesta di ferie regolarmente formulata nei vari anni, cui si riferiscono le giornate di ferie richieste".
Contro la sentenza del Tribunale, ES ET ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. L'Azienda intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 22 R.D. n. 148 del 1931, art. 36 Cost., nonché motivazione contraddittoria circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.), il ricorrente censura la sentenza impugnata perché, da un lato, ha affermato che soltanto la preventiva richiesta dell'agente consente l'applicazione dell'art. 22 R.D. n. 148/31, dall'altro, ha ritenuto che il diritto al godimento delle ferie residue "non può vedersi caducato per chiaro dettato costituzionale", ancorché manchi la preventiva richiesta. Unico onere processuale gravante sul lavoratore, che chieda il pagamento dell'indennità per ferie non godute, è, invece, quello di fornire la prova del diritto fatto valere, prova, che, nella specie, era stata data da esso ricorrente.
La doglianza è fondata nei limiti delle ragioni, che seguono. L'art. 22 R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A (Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) dispone che "i congedi chiesti dall'agente durante l'annata, e non potuti usufruire per esigenze di servizio, vengono usufruiti entro il primo trimestre dell'anno successivo e, qualora anche in questo periodo l'azienda non possa accordare il congedo, spetta di diritto all'agente il pagamento dello stipendio o paga e delle indennità fisse delle equivalenti giornate". Secondo il Tribunale, la norma ora richiamata deve essere interpretata nel senso che, soltanto in presenza di una preventiva richiesta dell'agente, che aspiri al godimento delle ferie, potrebbe farsi luogo all'art. 22 citato ove la richiesta medesima non fosse accolta "per esigenze di servizio nemmeno entro il primo trimestre dell'anno successivo". Anche se non ha mancato di precisare - lo stesso Tribunale - che il "diritto al godimento delle ferie residue ... non può vedersi caducato per chiaro dettato costituzionale", sebbene manchi la necessaria preventiva richiesta entro la fine dell'anno di riferimento".
Premesso che il penultimo comma dell'art. 22 dell'allegato A al R.D. n. 148 del 1931 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 543 del 19 dicembre 1990) nella parte in cui prevedeva che l'agente possa non usufruire, nel corso dell'anno lavorativo, del periodo di congedo ordinario spettantegli e da esso richiesto - con conseguente rinvio della fruizione al primo trimestre dell'anno successivo - "per esigenze di servizio" anziché "per eccezionali, motivate esigenze di servizio", giova ricordare che la giurisprudenza del giudice delle leggi è costante nell'affermare che la disposizione, contenuta nel comma 3 dell'art. 36 Cost., garantisce la soddisfazione di primaria esigenza del lavoratore, della reintegrazione delle sue energie psico-fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali. Con riferimento a questa tutela particolarmente intensa del diritto al riposo feriale, dichiarato dalla Costituzione italiana irrinunziabile, la Corte Costituzionale ha conseguentemente affermato che il lavoratore ha diritto a godere delle ferie entro l'anno, sorgendo esso (diritto) contemporaneamente alla costituzione del rapporto di lavoro (Corte Cost. sent. n. 66 del 1963 e n. 16 del 1969), ma pur specificando "che può altresi ammettersi che spetti all'imprenditore la scelta del tempo in cui le ferie devono essere fruite, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi dei lavoratori", ha ribadito che un tale potere non può essere esercitato in modo da vanificare le finalità "cui è preordinato l'istituto". Essendo, tuttavia, consentite delle deroghe "soprattutto allorché l'attività svolta dal lavoratore si ricolleghi a servizi di pubblica utilità gestiti dall'impresa da cui dipende. Ma tale compressione, per la particolare natura e per il fine del diritto che ne è l'oggetto, può avvenire solo per l'insorgere di situazioni eccezionali non previste ne' prevedibili"; sicché un sacrifico del diritto costituzionalmente protetto del dipendente di effettuare le ferie nel corso dell' anno può essere legittimo solo allorché le esigenze di servizio assumano carattere di eccezionalità, e come tali siano motivate e comunicate ai lavoratori, i cui periodi feriali siano già stati fissati o debbano ancora essere fissati (Corte Cost. sent. n. 543/1990). La realizzazione del diritto può essere, evidentemente, impedita qualora il lavoratore (per svariate esigenze: di lavoro, ad esempio) non usufruisca nel corso dell'anno, in tutto o in parte, dei giorni di riposo retribuiti a lui spettanti. In questi casi, il lavoratore ovviamente non perde il diritto alle ferie (che, si è precisato, è irrinunziabile), che si tramuta nel diritto all'indennità sostitutiva, ossia in un attribuzione economica. Va, al riguardo, puntualizzato - secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, che è coerente con la trama giurisprudenziale delineata dalla Corte Costituzionale;
che il diritto alle ferie compete al lavoratore anche se esse non sono state espressamente richieste (Cass. n. 484/1965; n. 4198/1988; n. 6100/1991) e che, nel caso in cui il lavoratore assuma di non aver goduto delle ferie, egli ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione lavorativa nei giorni ad esse destinati (Cass. n. 6100/91, cit.). Orbene, il Tribunale, dopo aver affermato che l'indennità sostitutiva delle ferie, secondo la normativa prevista nell'art. 22 R.D. n. 148 del 1931, allegato A, deve essere corrisposta solo nel caso in cui il lavoratore abbia formulato richiesta di fruire del periodo di riposo annuale, ed essa non sia stata accolta "per esigenze d'ufficio nemmeno entro il primo trimestre dell'anno successivo", ha negato al ET il diritto alla chiesta indennità, senza darsi carico di accertare se lo stesso avesse provato o no di avere prestato attività lavorativa durante il periodo destinato alle ferie e, quindi, di non aver fruito delle medesime.
Sotto tale profilo, la sentenza impugnata appare incongrua e difettosa nel suo impianto logico - argomentativo, di modo che merita le censure che le vengono addebitate.
La stessa, in accoglimento del ricorso nei limiti delle suesplicitate ragioni, deve essere cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di appello, che si designa nel Tribunale di Benevento - Sezione lavoro, che si uniformerà ai principi affermati.
Il giudice del rinvio provvederà, infine, alla regolamentazione anche delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Benevento - Sezione lavoro.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999.