Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 935
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il dipendente di un'azienda di autotrasporto in concessione che assuma di non aver goduto delle ferie ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, ma non è tenuto a dedurre (nè quindi a provare) di aver fatto richiesta di godimento delle ferie e che tale richiesta non sia stata accolta per esigenze aziendali, atteso che la stessa - ancorché prevista dall'art. 22 del regolamento all. A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 - non costituisce presupposto per la maturazione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie stesse.

Commentario1

  • 1Indennità sostitutiva delle ferie non godute ed onere della prova (Cass. n. 9599/2013)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 7 maggio 2013

    CASSA INTEGRAZIONE E LICENZIAMENTO DOPO LA RIFORMA Maggioli Editore – Novità Febbraio 2013 1. Questione Il lavoratore chiedeva il pagamento delle ferie non godute, della retribuzione per festività, del r.o.l. e della 14 mensilità e l'azienda contestava la domanda sotto vari profili. La domanda del lavoratore è stata accolta dal tribunale, il quale condannava la società al pagamento delle somme richieste. Avverso tale decisione proponeva appello la società, la cui Corte rigettava il gravame, ritenendo del tutto corretta la pronuncia del primo Giudice. A causa di ciò è stato presentato ricorso per cassazione con dieci motivi, la Corte di Cassazione accoglie l'ottavo, il nono ed il decimo …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 935
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 935
Data del deposito : 3 febbraio 1999

Testo completo