Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2002, n. 10829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10829 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
1 0 8 29 /0 2 IN NOM DE POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Giudiceconciliatore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente - R.G.N. 23677/99 - Consigliere- Cron. 28435 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere- Rep. Dott. Ernesto LUPO Dott. Roberto PREDEN Consigliere - Ud. 09/05/02 - Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO C.C. ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: UN IG, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato LICINIO AGRIGENTO, con studio in 90127 PALERMO VIA MAUROLICO 53, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA PA, MAPFRE PROGRESS SPA;
- intimati avverso la sentenza n. 43/98 del Giudice conciliatore di PALERMO, Sezione III dell'Ufficio Unico di 2002 Conciliazione, emessa 1 01/10/98 e depositata 1126 1'08/10/98 (R.G. 710/95); -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del primo motivo, manifestamente infondato il terzo e si accolga il secondo, con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata il 31.3.1995, PP LU, proprietaria di auto Opel Corsa conveniva davanti al Giudice 'conciliatore di Palermo LO IG quale proprietario l'assicuratore per la r.c.a. didi auto Peugeot 305 e quest'ultimo, la s.p.a. Mapfre Progress, assumendo che l'incidente stradale in cui erano state coinvolte le due auto in Palermo il 4.1.1995, era da ascriversi ad esclusiva responsabilità del LO, e chiedeva la condanna in solido dei due convenuti al risarcimento dei danni, pari a £. 952.000. Si costituiva il convenuto, che resisteva alla domanda e proponeva domanda riconvenzionale per i danni da lui subiti alla sua auto. Il Giudice conciliatore, con sentenza dell'8.10.1998, riteneva che l'eccezione di incompetenza per valore proposta dall'attrice era tardiva e che non era superata la presunzione di pari concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c., tra i due conduecenti e si limitava a dichiarare la responsabilità concorsuale dell'attrice e del convenuto in pari misura. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il LO. Motivi della decisione. 9. 3 1. Con il primo motivo di ricorso il LO lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 1° C.C., ritenendo che nella fattispecie risultasse provata la responsabilità dell'attrice sulla base delle risultanze degli atti processuali.
2.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia non avendo tenuto in debito conto i fatti esposti dal testimone e la manovra di emergenza effettuata da esso ricorrente.
3. Ritiene questa Corte che i suddetti motivi siano inammissibili. Quanto al primo motivo, è giurisprudenza costante che la sentenza emessa dal conciliatore, essendo pronunciata secondo equità, non è denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di norma sostanziale, se non sia dedotta la violazione dei principi regolatori della materia o della Costituzione, in quanto ove anche il giudice abbia fatto riferimento ad una norma sostanziale, il giudizio rimane pur sempre di equità, avendo egli ritenuto la disciplina positiva conforme all'equità (ex multis Cass. 8.7.1995, n. 7545). In ogni caso nella specie la censura attiene alla ricostruzione del fatto, quale operata dal giudice di merito. G. 4 Quanto al secondo motivo, è egualmente giurisprudenza costante che il vizio di motivazione in siffatte sentenze del conciliatore è rilevante solo quando sia unaconfigurabile un'inesistenza di motivazione о motivazione apparente ovvero un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (ex multis Cass. 13.12.1994,n. 10653). è statoNella fattispecie il vizio motivazionale non prospettato in questi termini, né, in ogni caso, la sentenza impugnata presenta una motivazione affetta dai suddetti vizi.
4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che da una parte il giudice ha affermato una responsabilità concorsuale che nessuno gli aveva richiesto e dall'altra che, pur ritenendo detta responsabilità concorsuale, poi non ha provveduto alla condanna al risarcimento dei danni in detta misura.
5.1. Il motivo in parte è manifestamente infondato ed in parte è manifestamente fondato. Quanto alla prima censura, infatti, non vi è vizio di mancata correlazione tra il chiesto ed il pronunciato, poiché, avendo l'attrice richiesto che fosse affermata la responsabilità esclusiva del convenuto, ben poteva il sussistesse una responsabilità di giudice ritenere che quest'ultimo solo nella misura del 50% trattandosi di un ' R. 5 semplice adeguamento riduttivo della pronuncia al fatto accertato (Cass. 10.3.1980, n. 1592).
5.2.Manifestamente fondata è invece la censura di omessa pronuncia. Avendo il giudice accertato un concorso di responsabilità nella misura del 50%, avrebbe dovuto pronunciare condanna al risarcimento dei danni, in questi termini, stante la domanda riconvenzionale. Non avendo ciò fatto il giudice ha violato l'art. 112 c.p.c.. 6.Il quarto motivo di ricorso (attinente alle spese processuali) è assorbito. laNe consegue che, in relazione alla censura accolta, sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di pace di Palermo, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Visto l'art 375, c. 2, c.p.c. Rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso. Accoglie per quanto di ragione il secondo motivo, assorbito il quart Cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo acco: A rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassatione, R T S I G al giudice di pace di Palermo. E R A D Così deciso in Roma, lì 9 maggio 2002. E T N E Il cons. est.Andonio segreto S Il Presidente E Depositata in Cancelleria 24.07.02 Do r Oggi, 6 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello