Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OC US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI PULCI 15, presso lo studio dell'avvocato DONATO TRAVERSA, difeso dall'avvocato BENITO NICOLA TRAVERSA, come da procura speciale 3/11/2000 Notaio GIANDOMENICO CITO di TARANTO rep. 68922;
- ricorrente -
contro
TI NI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 191/00 della Corte d'Appello di LECCE Sez. dist. di TARANTO, depositata il 04/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/03 dal Consigliere Dott. COLARUSSO Vincenzo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Presidente del Tribunale di Taranto, TT ON chiedeva di essere autorizzato a procedere al sequestro conservativo dell'immobile di proprietà di RA US oggetto del contratto di appalto intervenuto tra esso ricorrente ed il RA, nei confronti del quale il TT vantava un credito residuo per L. 65 milioni, a garanzia del quale veniva richiesto il sequestro.
La misura era concessa e l'attore con atto di citazione del 20 - 24 aprile 1985 conveniva in giudizio il RA innanzi allo stesso Tribunale per sentirlo condannare al pagamento dell'indicato corrispettivo residuo e sentir convalidare il sequestro. Il convenuto contestava la fondatezza della domanda deducendo di aver versato acconti e pagato materiali e spiegeva domanda riconvenzionale sostenendo di aver diritto al pagamento della penale pattuita per il ritardo nella consegna nonché al risarcimento dei danni per la insufficiente e viziata esecuzione dei lavori e per l'abbandono di essi al rustico.
Il Tribunale condannava il RA al pagamento della somma di L. 25.382.310, oltre interessi legali.
Il RA proponeva appello e la corte di Appello di Lecce, con sentenza del 3 maggio - 4 luglio 2000, rigettava l'appello osservando:
a) che il sequestro dell'immobile poteva essere concesso inaudita altera parte poiché l'art. 672, nel testo in vigore al momento della concessione della misura cautelare, prevedeva l'obbligo di sentire l'altra parte solo in caso di sequestro giudiziario e che, in ogni caso, il Presidente del Tribunale aveva disposto la comparizione delle parti per una udienza nella quale era comparso il difensore del RA;
che, inoltre, sussisteva il periculum in mora avendo il TT dedotto, senza contestazioni da parte del RA, che costui non possedeva altri beni oltre all'immobile di cui era stato autorizzato il sequestro;
b) che, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., vi era stata decadenza del RA dal diritto di far assumere la prova testimoniale per la mancata citazione dei testi da escutere nonostante alcuni rinvii disposti per l'assunzione di alcuni testi ed avendo il giudice istruttore rinviato la causa fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni;
c) che non poteva ritenersi l'avvenuta confessione da parte del TT della ricezione della somma di L. 12 milioni poiché costui aveva precisato che le cambiali per tale importo a lui consegnate erano state tutte protestate;
d) che, per quanto concerneva il versamento della somma di L. 50 milioni, il TT aveva disconosciuto le sottoscrizioni delle ricevute esibite dal RA, che non aveva proposto istanza di verificazione, e non era attendibile il teste AR perché suocero del RA e contraddetto da altri testimoni;
e) che l'opera era attribuibile nella sua interezza al TT, sulla base delle attendibili deposizioni dei testi che avevano preso parte alla costruzione e non essendo, al contrario attendibili, le contraddittorie deposizioni dei testi AR ed ON. Avverso detta sentenza, notificata l'il ottobre 2000, ricorre per Cassazione RA US con quattro motivi.
L'intimato TT non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 671 e segg. c.p.c. e 2905 c.c. La misura cautelare del sequestro non poteva essere concessa in presenza delle sicure capacità patrimoniali del RA di far fronte alle sue obbligazioni e non essendo state dedotte ne' provate attività fraudolente del debitore tese ad occultare la proprie condizioni patrimoniali ovvero a diminuirne la consistenza.
Nelle fattispecie il periculum in mora era stato desunto, nonostante la opposizione formulata dal RA alla concessione della misura, semplicemente dalla mancata contestazione degli assunti del creditore istante.
Il motivo non è fondato.
Quanto alla sussistenza del periculum in mora, la motivazione della Corte di appello si basa sulla mancata contestazione, in sede di concessione della misura, dell'assunto che il RA non aveva altri beni immobili oltre a quello sottoposto a sequestro. Il ricorrente oppone a siffatta motivazione una censura del tutto generica basata sul contrario assunto che egli, in quella sede, aveva formulato la sua opposizione. Ma, come è evidente, opporsi alla misura non significa certamente contestare la propria incapacità patrimoniale a far fronte al credito vantato sotto il profilo dedotto dal richiedente il sequestro e relativo al possesso di un unico bene. Il ricorso non precisa in quali altre deduzioni specifiche si sia articolata l'opposizione e su quali elementi essa fosse fondata, ond'è che la motivazione della Corte, sebbene stringata ed essenziale, non può ritenersi censurata in modo adeguato sotto il profilo della ravvisata esistenza dei presupposti del sequestro. Nel secondo motivo si deduce violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c. nonché dei combinati disposti degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.. La Corte territoriale, una volta rilevata la mancata proposizione della istanza di verificazione delle scritture, disconosciute, a firma del TT, prodotte dal RA ed attestanti il versamento della somma di L. 50 milioni, non poteva tenere queste in alcun conto e trarre dalle stesse elementi di prova in favore del disconoscente TT. In ogni caso, per la istanza di verificazione, non erano necessarie formule sacramentali, e nella specie, era stata chiesta la prova sull'effettivo rilascio delle scritture e dagli scritti difensivi in secondo grado del deducente poteva evincersi la volontà di avvalersi della scritture disconosciute. La Corte territoriale non poteva, inoltre, ritenere la pretesa omissione dell'istanza di verificazione alla stregua di una rinuncia alla prova.
Anche questa censura è destituita di fondamento.
Ed, infatti, il pagamento di 12 milioni è stato dalla Corte di appello escluso perché il TT aveva dichiarato di aver ricevuto cambiali andate in protesto. Per il pagamento dei 50 milioni è stata ritenuta non raggiunta la prova per il fatto che il TT aveva disconosciuto le relative ricevute e la prova testimoniale (teste IO ) era inattendibile. Era, quindi, inevitabile, sul piano logico, trarre da ciò la prova del mancato pagamento della somma in questione: conclusione sfavorevole alla tesi del RA, che assumeva il pagamento in base ai documenti disconosciuti, e, di conseguenza, favorevole alla pretesa creditoria del TT.
A questa lineare motivazione della sentenza il ricorrente oppone censure poco chiare.
Non specifica, infatti, le prove dalla cui articolazione dovrebbe evincersi la volontà di avvalersi delle scritture disconosciute e, quindi, la proposizione implicita della istanza di verificazione che, se anche non richiede formule sacramentali, deve essere in ogni caso chiara ed in equivoca (Cass. 9543/02). Ed, inoltre, la richiesta di prova sui fatti che emergono da una scrittura disconosciuta non implica istanza di verificazione proprio perché il disconoscimento, escludendo la portata probatoria della scrittura, non preclude la richiesta la effettuazione della prova sulle circostanze enunciate nel documento (Cass. 11437/2002). La stessa mancata indicazione delle prove (e dei provvedimenti presi in ordine alla richieste di esse) non consente di comprendere quali ragioni di censura siano state articolate ne' di verificare se il giudice di merito abbia - come sostiene il ricorrente - scambiato la mancata proposizione della istanza di verificazione per rinunzia alla prova. In ogni caso (come si legge a pag. 11 della sentenza impugnata) sulle circostanze delle scritture (ricevute per L. 50 milioni) venne espletata la prova testimoniale ed il teste assunto ( AR ) è stato giudicato inattendibile.
Nel terzo motivo si deduce violazione del combinato disposto degli artt. 2730 e 2734 c.c. e 228 c.p.c.. Il ricorrente assume di aver dedotto in appello che il TT, in sede di risposta all'interpello, aveva confessato di aver ricevuto la somma di oltre trentamilioni: era irrilevante ed inverosimile la specificazione aggiunta che parte della somma era rappresentata da cambiali e che queste non erano state onorate alla scadenza, dal momento che non erano state prodotte la cambiali protestate.
Neppure questa censura è fondata.
Del versamento, coperto da cambiali, per l'importo di dodici milioni si è già detto sopra e non risulta che l'interrogatorio formale vertesse su una somma diversa e maggiore. Per il resto, non è dato conoscere quali conseguenze pratiche il ricorrente intenda riconnettere al rilievo che, peraltro, non sembra pertinente atteso che - come emerge dalla sentenza impugnata (pag. 5) - il RA, in sede di formulazione del motivo di appello, intendeva avvalersi proprio della dichiarazione riguardante i dodici milioni che ora ritiene inidonea a sminuire il valore della asserita confessione di aver ricevuto oltre 30 milioni.
Nel quarto motivo si deduce violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione alla valutazione della prova per testi. La Corte di appello, ignorando le censura svolte nell'atto di appello, si sarebbe, al riguardo, imitata a ripetere la valutazioni del giudice di primo grado, disattendendo immotivatamente talune testimonianze (teste AR ); non avrebbe rispettato il principio della unitarietà della confessione quanto al versamento della somma di L. 12 milioni e valutato favorevolmente la prova dedotta dalla controparte nonostante la contraddizioni e le incongruenze da cui era affetta.
La censura è infondata.
Quale che sia il contenuto della valutazione della prova fatta dal giudice di merito, certo è che il ricorso, sul punto, ha un contenuto assolutamente generico;
non vi sono censure di illogicità ma solo apodittiche contestazioni e, quanto alla prova valutata a favore del TT, vengono meramente addotte presunte contraddizioni.
In ogni caso la Corte di Appello ha svolto un ragionamento autonomo senza adagiarsi su quello del Tribunale (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza).
Quanto alla confessione, dato e non concesso (poiché il contenuto non viene riportato nel ricorso) che essa contenesse due parti suscettibili di valutazione autonoma, ancora una volta non si riesce a comprendere quale parte di essa il ricorrente intenda utilizzare ed, in ogni caso, per il pagamento dei dodici milioni vale quanto già si è detto più sopra.
Al rigetto del ricorso non consegue la condanna alle spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 10 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004