Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 724
CASS
Sentenza 19 gennaio 2004

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Spadone Mario, con relatore il Dott. Colarusso Vincenzo. Le parti in causa erano un creditore, che richiedeva il sequestro conservativo di un immobile per garantire un credito residuo, e un debitore, che contestava la legittimità della misura cautelare e avanzava domande riconvenzionali per il pagamento di penali e danni. Il giudice di merito ha ritenuto sussistente il periculum in mora, evidenziando l'assenza di altri beni da parte del debitore e la decadenza dal diritto di prova testimoniale per la mancata citazione dei testi.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del debitore, confermando le valutazioni della Corte d'Appello. Ha argomentato che l'opposizione alla misura cautelare non equivaleva a una contestazione della propria incapacità patrimoniale e che le prove addotte dal debitore non erano sufficienti a dimostrare il pagamento delle somme dovute. Inoltre, ha sottolineato che la valutazione delle prove era stata condotta in modo autonomo dalla Corte d'Appello, senza illogicità. La decisione finale ha ribadito la legittimità del sequestro e la fondatezza della pretesa creditoria del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 724
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 724
    Data del deposito : 19 gennaio 2004

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