Sentenza 11 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/06/2001, n. 7836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7836 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
A IC E L B N B 0060212 O PU I Z A R / 5 4 T . / S A 6 ITALIANA N I I 2 7836/0 1 - G R . E R B A . R P . T . L D NOME DEL POPOLO ITALIANO L U ✓ A L B E . I D B R A RTE S T * * C * SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele Cantillo Presidente 10212/18 R.G.N. Dott. Enrico Papa Consigliere Dott. Giulio Graziadei Cron. 18078 Consigliere Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. Ud. 16/3/2001 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA D CASSAZIONE SE N T ENZA CAMPION CIVILE sul ricorso proposto da: N. 60212 Amministrazione delle Finanze dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente
contro
IN AR;
- intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia n. 10/25/98, depositata il 10/3/1998; 0 1 5 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/3/2001 dal Relatore Cons. Tirelli;
Udito l'avvocato dello Stato Gentili, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, La Corte, osserva quanto segue. Avendo ricevuto due cartelle esattoriali per IRPEF 1986 e 1987, IN AR proponeva separati ricorsi deducendo che in precedenza non era mai e notificato alcun avviso di stato emesso accertamento. Riuniti i ricorsi, la Commissione adita li respingeva e l'IN si rivolgeva al giudice superiore, che con sentenza del 27/1/1998 accoglieva il gravame per vizio di notifica degli avvisi di accertamento. L'Amministrazione ricorreva allora per cassazione deducendo - violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di ruolo, dell'art. 16 del DPR n.636/1972 e dell'art. 19 del Dlgvo n. 546/1992; -violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 2 221 e 227 cpc, 2697, 2699 e 2700 cc e 39 del Dlgvo n. 546/1992; -violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del DPR n. 636/1972 e degli artt. 49 e 61 del Dlgvo n. 546/1992; -omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Esponeva, in sintesi, la ricorrente che la eventuale invalidità della notifica degli avvisi di accertamento non avrebbe potuto di per sé comportare la nullità delle cartelle esattoriali e che, comunque, la Commissione Tributaria Regionale non aveva affatto spiegato la concreta ragione per cui doveva concludersi per l'irritualità delle notificazioni che, invece, risultavano come d'altronde emergevaperfettamente regolari, anche dalle relate in cui il messo comunale aveva dato atto del puntuale adempimento di tutti gli incombenti previsti.
Considerato che
l'IN non aveva proposto querela di falso sul punto e che, a tutto concedere, i giudici tributari avrebbero dovuto in ogni caso disporre la rinnovazione delle notificazioni in ipotesi nulle, concludeva per la cassazione della sentenza impugnata con ogni 3 conseguenziale statuizione. L'intimato non svolgeva nessuna attività difensiva e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 16/3/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Fra i vari motivi dedotti, carattere preliminare riveste quello relativo alla insufficienza della motivazione, atteso che in tanto potrebbe utilmente discutersi degli obblighi dei giudici tributari e dei possibili riflessi sul ruolo della invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, in quanto quest'ultima sia stata prima validamente accertata. Cominciando perciò dall'esame della relativa doglianza e, cioè, dalla quarta, devesi rilevare che la Commissione Tributaria Regionale si è limitata ad affermare che la notificazione degli accertamenti non appariva "fedele" al disposto dell'art. 140 cpc, che imponeva una serie di adempimenti essenziali ai fini della validità del procedimento. Una motivazione del genere risulta, però, oggettivamente inidonea a fornire un'adeguata e convincente giustificazione in quanto non consentendo di capire in cosa sia consistita la 4 violazione concretamente commessa, non permette di ricostruire e di valutare la fondatezza del percorso logico seguito dai giudici di secondo grado. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa per un nuovo esame ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il medesimo giudice dovrà inoltre provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il quarto motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, E 6 N 8 O Commissione Tributaria 9 ad altra Sezione della I 1 5 Z / . 4 A / A N R 6 Regionale della Lombardia. I - T 2 R S . B I R A . . G P T L Roma, il 16/3/2001 . E L D U R A B L . I E A B D O R IL CONSIGLIERE EST. A T T S Panceres piell N 1 E 3 Y S 1 : * IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 11 GIU 2001 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 5