CASS
Sentenza 18 maggio 2023
Sentenza 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2023, n. 21143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21143 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LITTA RI che ha concluso chiedendo pronunciarsi la inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte della difesa di LI FA in persona dell'avv.to OL EO il quale ha chiesto accogliersi il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21143 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'annullamento delta sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, confermava la sentenza del Tribunale di L'Aquila che aveva determinato la pena in un anno mesi tre di reclusione nei confronti di LI AB per la violazione dell'art.5 D.Lgs. 74/2000 in ragione della omessa presentazione della Dichiarazione Unico S.C. 2010/2009 con riferimento alla imposta IRES relativa all'anno 2009, con la conseguente evasione di imposta pari a euro 57.867,00. 2. Poiché la entità della evasione era risultata in misura (euro 7.867,00) di poco superiore al limite di punibilità (pari ad euro 50.000), il giudice di legittimità aveva riconosciuto la illogicità della motivazione della corte di appello per giustificare la applicazione di una pena superiore rispetto al minimo edittale (pari ad un anno di reclusione), consistita nell'argomento della "non trascurabile entità delle imposte evase", a fronte del minimo superamento della soglia di punibilità. 3. La Corte di Appello di Perugia in sede di rinvio, richiamati i principi giurisprudenziali in ordine all'onere motivazionale cui risulta gravato il giudice di merito nella dosimetria della pena tra minimo e massimo, ha evidenziato come il superamento del minimo editale fosse giustificato dai precedenti penali specifici in capo all'imputato (entrambi concernenti la evasione di imposte dei redditi anche in concorso con i reati di truffa ed associazione per delinquere, oltre per dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture false) e che in epoca successiva il ricorrente annoverava ulteriori nove condanne di cui l'ultima per un reato analogo a quello per cui si procede. Da tali risultanze il giudice del rinvio traeva argomento per affermare la ricorrenza di una elevata capacità a delinquere dell'imputato e di uno stile di vita riottoso ai dettami dell'ordinamento penale. 4. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto impugnazione la difesa del LI denunciando violazione di legge e vizio motivazionale, per carenza di motivazione, in ragione dei criteri edittali cui il giudice del rinvio si era ispirato, non avendo in alcun modo preso in considerazione i profili oggettivi del reato e in particolare la scarsa gravità dello stesso, la ricorrenza di un dolo eventuale tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva assunto da poco la carica di amministratore e aveva avuto difficoltà a presentare il modello Unico IRES in relazione all'anno di imposta 2009 per il mancato rinvenimento delle scritture r 1 contabili e che comunque i reati commessi in epoca successiva erano sostanzialmente di natura contravvenzionale o sanzionati con la pena pecuniaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata la quale si è limitata a recepire il dettato della sentenza di annullamento che aveva riscontrato esclusivamente un profilo di illogicità nel fatto che i giudici di merito avessero applicato una pena base (un anno mesi tre di reclusione) superiore al minimo edittale, richiamando un indicatore (non trascurabile entità dell'evasione) nella specie non ricorrente, di fatto privando il discostamento da adeguata copertura argomentativa. 2. Il giudice del rinvio pertanto, nel rideterminare la misura della pena base, non ha fatto che ispirarsi ai principi che regolano l'onere motivazionale nella dosimetria della pena tra minimo e massimo del parametro edittale rinnovando, nei limiti del thema decidendunn imposto dalla sentenza rescindente, la valutazione dei criteri da applicare al caso concreto, desumibili dall'art.133 cod. pen. 2.1 A tale riguardo la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, rv. 245596). 2.2 Sotto diverso profilo il giudice di rinvio ha valorizzato, nell'esercizio della propria discrezionalità, uno dei principali criteri interpretativi, desumibile dall'art.133 cod.pen., onde fissare la pena edittale in misura percentualmente di poco (un quarto) superiore a quella minima della forchetta edittale, e decisamente inferiore a quella che risulta essere la media edittale (anni due di reclusione). Deve ribadirsi il principio risalente e ampiamente condiviso nella 2 giurisprudenza di legittimità che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (sez. 4, n.41702, del 20/04/2004, Nuciforo, Rv.230278). Non era pertanto onere del giudice distrettuale operare una valutazione comparativa di tutti i criteri direttivi tratti dall'art.133 cod.pen. ma , a fronte di trattamento sanzionatorio comunque modulato sulla base di una piattaforma edittale orientata verso il minimo, era compito del giudice del rinvio evidenziare eventuali elementi di criticità nella commissione dei fatti reato, ovvero nella propensione a delinquere del reo, che giustificavano l'innalzamento della soglia di punibilità. 3. Con motivazione non contraddittoria e priva di fratture logiche il giudice del rinvio ha ravvisato profili di criticità nella attitudine del LI a violare la legge penale in materia di imposte sui redditi, con reiterate manifestazioni della volontà di evadere o di eludere, anche fraudolentemente, gli obblighi tributari che fanno carico ai soggetti commerciali dallo stesso rappresentati, sia prima che successivamente al reato per cui si procede, indicando i precedenti penali della stessa natura e la ricaduta nel reato anche a seguito dei fatti di cui al presente giudizio. In tale compito il giudice del rinvio si è pienamente adeguato al mandato del giudizio rescindente, riconoscendo implicitamente la modesta gravità della violazione tributaria, nella sua oggettiva consistenza quantitativa, ma giustificando il lieve discostannento dal minimo edittale sulla base dell'indicatore della capacità a delinquere del reo, tratta dai precedenti penali della stessa natura e dalle violazioni commesse in epoca successiva. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., che si determina come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende. Così deciso in Roma, il 2 Marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LITTA RI che ha concluso chiedendo pronunciarsi la inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte della difesa di LI FA in persona dell'avv.to OL EO il quale ha chiesto accogliersi il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21143 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'annullamento delta sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, confermava la sentenza del Tribunale di L'Aquila che aveva determinato la pena in un anno mesi tre di reclusione nei confronti di LI AB per la violazione dell'art.5 D.Lgs. 74/2000 in ragione della omessa presentazione della Dichiarazione Unico S.C. 2010/2009 con riferimento alla imposta IRES relativa all'anno 2009, con la conseguente evasione di imposta pari a euro 57.867,00. 2. Poiché la entità della evasione era risultata in misura (euro 7.867,00) di poco superiore al limite di punibilità (pari ad euro 50.000), il giudice di legittimità aveva riconosciuto la illogicità della motivazione della corte di appello per giustificare la applicazione di una pena superiore rispetto al minimo edittale (pari ad un anno di reclusione), consistita nell'argomento della "non trascurabile entità delle imposte evase", a fronte del minimo superamento della soglia di punibilità. 3. La Corte di Appello di Perugia in sede di rinvio, richiamati i principi giurisprudenziali in ordine all'onere motivazionale cui risulta gravato il giudice di merito nella dosimetria della pena tra minimo e massimo, ha evidenziato come il superamento del minimo editale fosse giustificato dai precedenti penali specifici in capo all'imputato (entrambi concernenti la evasione di imposte dei redditi anche in concorso con i reati di truffa ed associazione per delinquere, oltre per dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture false) e che in epoca successiva il ricorrente annoverava ulteriori nove condanne di cui l'ultima per un reato analogo a quello per cui si procede. Da tali risultanze il giudice del rinvio traeva argomento per affermare la ricorrenza di una elevata capacità a delinquere dell'imputato e di uno stile di vita riottoso ai dettami dell'ordinamento penale. 4. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto impugnazione la difesa del LI denunciando violazione di legge e vizio motivazionale, per carenza di motivazione, in ragione dei criteri edittali cui il giudice del rinvio si era ispirato, non avendo in alcun modo preso in considerazione i profili oggettivi del reato e in particolare la scarsa gravità dello stesso, la ricorrenza di un dolo eventuale tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva assunto da poco la carica di amministratore e aveva avuto difficoltà a presentare il modello Unico IRES in relazione all'anno di imposta 2009 per il mancato rinvenimento delle scritture r 1 contabili e che comunque i reati commessi in epoca successiva erano sostanzialmente di natura contravvenzionale o sanzionati con la pena pecuniaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata la quale si è limitata a recepire il dettato della sentenza di annullamento che aveva riscontrato esclusivamente un profilo di illogicità nel fatto che i giudici di merito avessero applicato una pena base (un anno mesi tre di reclusione) superiore al minimo edittale, richiamando un indicatore (non trascurabile entità dell'evasione) nella specie non ricorrente, di fatto privando il discostamento da adeguata copertura argomentativa. 2. Il giudice del rinvio pertanto, nel rideterminare la misura della pena base, non ha fatto che ispirarsi ai principi che regolano l'onere motivazionale nella dosimetria della pena tra minimo e massimo del parametro edittale rinnovando, nei limiti del thema decidendunn imposto dalla sentenza rescindente, la valutazione dei criteri da applicare al caso concreto, desumibili dall'art.133 cod. pen. 2.1 A tale riguardo la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, rv. 245596). 2.2 Sotto diverso profilo il giudice di rinvio ha valorizzato, nell'esercizio della propria discrezionalità, uno dei principali criteri interpretativi, desumibile dall'art.133 cod.pen., onde fissare la pena edittale in misura percentualmente di poco (un quarto) superiore a quella minima della forchetta edittale, e decisamente inferiore a quella che risulta essere la media edittale (anni due di reclusione). Deve ribadirsi il principio risalente e ampiamente condiviso nella 2 giurisprudenza di legittimità che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (sez. 4, n.41702, del 20/04/2004, Nuciforo, Rv.230278). Non era pertanto onere del giudice distrettuale operare una valutazione comparativa di tutti i criteri direttivi tratti dall'art.133 cod.pen. ma , a fronte di trattamento sanzionatorio comunque modulato sulla base di una piattaforma edittale orientata verso il minimo, era compito del giudice del rinvio evidenziare eventuali elementi di criticità nella commissione dei fatti reato, ovvero nella propensione a delinquere del reo, che giustificavano l'innalzamento della soglia di punibilità. 3. Con motivazione non contraddittoria e priva di fratture logiche il giudice del rinvio ha ravvisato profili di criticità nella attitudine del LI a violare la legge penale in materia di imposte sui redditi, con reiterate manifestazioni della volontà di evadere o di eludere, anche fraudolentemente, gli obblighi tributari che fanno carico ai soggetti commerciali dallo stesso rappresentati, sia prima che successivamente al reato per cui si procede, indicando i precedenti penali della stessa natura e la ricaduta nel reato anche a seguito dei fatti di cui al presente giudizio. In tale compito il giudice del rinvio si è pienamente adeguato al mandato del giudizio rescindente, riconoscendo implicitamente la modesta gravità della violazione tributaria, nella sua oggettiva consistenza quantitativa, ma giustificando il lieve discostannento dal minimo edittale sulla base dell'indicatore della capacità a delinquere del reo, tratta dai precedenti penali della stessa natura e dalle violazioni commesse in epoca successiva. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., che si determina come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende. Così deciso in Roma, il 2 Marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente