CASS
Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/2023, n. 15814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15814 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AF AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/02/2022 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 15814 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 9 febbraio 2022, in esito all'appello proposto dall'imputato e all'appello incidentale della parte civile, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AR GA in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso in Messina il 21 luglio 2012 per essere il reato estinto per prescrizione e, decidendo sulla impugnazione agli effetti civili, ha revocato le relative statuizioni. processo ha ad oggetto un incidente stradale così descritto. L'imputato alla guida della sua autovettura Fiat Stilo, percorrendo via ER I, aveva investito il motociclo condotto da Katia Munafò, la quale percorrendo Viale. Regina Margherita, non si era arrestata al segnale di stop presente alla intersezione con la predetta via;
per effetto dell'urto la persona offesa era caduta dal motociclo e aveva riportato lesioni personali, giudicate guaribili in giorni 40. 1.2.Secondo la sentenza di primo grado l'addebito di colpa nei confronti di GA era consistito nella violazione dell'art. 143 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, per non aver viaggiato in prossimità del margine destro della carreggiata. Il Tribunale, invece, aveva ritenuto che la responsabilità dell'imputato non fosse stata provata in quanto: a) le deposizioni testimoniali non avevano consentito di ricostruire in maniera certa ed univoca la dinamica del sinistro e la posizione in stato di quiete assunta dai veicoli non aveva consentito di accertare se al momento dell'incidente GA stesse procedendo senza tenere il margine destro della sua carreggiata;
b) la persona offesa, che aveva escluso di avere assunto droghe ed era, invece, risultata agli esami ematochimici positiva agli oppiacei, non poteva essere considerata attendibile;
c)l'assenza di tracce di frenata sull'asfalto e la collocazione dei danni sull'autovettura deponevano nel senso che il veicolo condotto da GA al momento dell'impatto fosse già transitato oltre la posizione occupata dal motociclo, sicché doveva ritenersi verosimile che la persona offesa non si fosse arrestata alla stop. (1 2 2. Avverso la sentenza la parte civile ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, formulando un unico articolato motivo con cui ha dedotto la erronea-omessa applicazione della legge e il vizio di motivazione con riguardo alla esclusione della responsabilità anche solo concorsuale dell'imputato e il travisamento degli atti del processo. Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le testimonianze dei testi IR e Catalfanno, perfettamente conformi al narrato della persona offesa, oltre che le conclusioni del perito nominato dal Tribunale, il quale aveva individuato il punto d'urto sul lato sinistro della carreggiata;
non avrebbe valutato che le testimonianze dei testi RI OL e NT OL erano contrastanti anche fra di loro e che l'imputato, davanti al giudice di pace, aveva reso dichiarazioni difformi rispetto a quelle rilasciate la sera dell'incidente. La colpa dell'imputato risultava- secondo il difensore- per tabulas, in quanto non aveva posto in essere azioni atte ad evitare l'impatto con il ciclomotore. Il perito 1 fra l'altro, nel concludere che il primo punto di impatto fra il motociclo e l'auto era avvenuto nel parafango anteriore sinistro di tale ultimo mezzo, si era fondato su documentazione fotografica di incerta datazione. Il Tribunale, inoltre, nel ribaltare, sia pure in senso assolutorio, la pronuncia di primo grado, non avrebbe adottato una motivazione rafforzata rispetto ai passaggi argomentativi che avevano condotto alla condanna. Infine il Tribunale avrebbe fondato il giudizio di inattendibilità della persona offesa sulla sua menzogna in relazione alla assunzione di sostanze oppiacee, ma non avrebbe, a tal fine, tenuto conto che la positività agli oppiacei riscontrata nel sangue si spiegava non già con il previo consumo di droghe, bensì con la somministrazione della morfina avvenuta ad opera dei sanitari del 118 e dell'ospedale presso cui era stata ricoverata a seguito delle gravi ferite riportate nell'incidente. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Lidia Giorgio ( ha chiesto inviarsi il ricorso al primo Presidente per l'assegnazione alla sezione civile ai sensi dell'art. 573 comma 1 bis cod. proc. pen. 4. Il difensore della parte civile ha depositato una memoria con cui ha insistito nel motivo di ricorso, ribadendo la illogicità del percorso motivazionale dettato dalla sentenza di appello e associandosi alla richiesta di rimessione degli atti al Presidente per riassegnazione alle sezioni civili. 5. Il collegio ritiene che il ricorso non superi il vaglio della ammissibilità e che pertanto, non possa porsi il problema della immediata operatività della previsione di cui all'art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen. introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. a) n. 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a decorrere dal 30 dicembre 2022 (ai sensi dell'art. 6 del d. I. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199), a norma del quale "se la sentenza è impugnata per i soli interessi civili il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente al giudice o alla sezione civile competente che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile". 6.Si deve, in primo luogo, ribadire che, ai sensi dell'art. 39 bis D.Igs. 28 agosto 2000 n. 274 e del corrispondente art. 606 comma 2 bis cod. proc. pen. per i reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione avverse le sentenze pronunciate in grado di appello può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606 comma 1 lett. a), b) e c) e quindi non anche per il vizio inerente la motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557). 7. Il motivo proposto, rubricato come erronea applicazione della legge e vizio di motivazione, nella sua variegata articolazione censura in realtà il percorso argomentativo seguito dal Tribunale per giungere alla revoca delle statuizioni civili ritenendolo viziato sotto il profilo della logicità e della mancata valorizzazione di alcuni elementi. Alla sentenza impugnata, nella quale si evidenzia come sulla base del compendio probatorio in atti sia impossibile ricostruire con certezza quale sia stata la dinamica dell'incidente ed in particolare il punto d'urto fra l'auto e il motociclo e di conseguenza se lo stesso sia addebit e 112_ ad una condotta, anche solo concorsuale, colposa dell'imputato, la ricorrente parte civile contrappone una diversa lettura delle prove, evidenziando, in ultima analisi, unicamente delle supposte lacune e la illogicità della trama motivazionale adottata. e est. Il Pre dente 8.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle cassa delle ammende. Deciso i 1 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 15814 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 9 febbraio 2022, in esito all'appello proposto dall'imputato e all'appello incidentale della parte civile, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AR GA in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso in Messina il 21 luglio 2012 per essere il reato estinto per prescrizione e, decidendo sulla impugnazione agli effetti civili, ha revocato le relative statuizioni. processo ha ad oggetto un incidente stradale così descritto. L'imputato alla guida della sua autovettura Fiat Stilo, percorrendo via ER I, aveva investito il motociclo condotto da Katia Munafò, la quale percorrendo Viale. Regina Margherita, non si era arrestata al segnale di stop presente alla intersezione con la predetta via;
per effetto dell'urto la persona offesa era caduta dal motociclo e aveva riportato lesioni personali, giudicate guaribili in giorni 40. 1.2.Secondo la sentenza di primo grado l'addebito di colpa nei confronti di GA era consistito nella violazione dell'art. 143 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, per non aver viaggiato in prossimità del margine destro della carreggiata. Il Tribunale, invece, aveva ritenuto che la responsabilità dell'imputato non fosse stata provata in quanto: a) le deposizioni testimoniali non avevano consentito di ricostruire in maniera certa ed univoca la dinamica del sinistro e la posizione in stato di quiete assunta dai veicoli non aveva consentito di accertare se al momento dell'incidente GA stesse procedendo senza tenere il margine destro della sua carreggiata;
b) la persona offesa, che aveva escluso di avere assunto droghe ed era, invece, risultata agli esami ematochimici positiva agli oppiacei, non poteva essere considerata attendibile;
c)l'assenza di tracce di frenata sull'asfalto e la collocazione dei danni sull'autovettura deponevano nel senso che il veicolo condotto da GA al momento dell'impatto fosse già transitato oltre la posizione occupata dal motociclo, sicché doveva ritenersi verosimile che la persona offesa non si fosse arrestata alla stop. (1 2 2. Avverso la sentenza la parte civile ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, formulando un unico articolato motivo con cui ha dedotto la erronea-omessa applicazione della legge e il vizio di motivazione con riguardo alla esclusione della responsabilità anche solo concorsuale dell'imputato e il travisamento degli atti del processo. Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le testimonianze dei testi IR e Catalfanno, perfettamente conformi al narrato della persona offesa, oltre che le conclusioni del perito nominato dal Tribunale, il quale aveva individuato il punto d'urto sul lato sinistro della carreggiata;
non avrebbe valutato che le testimonianze dei testi RI OL e NT OL erano contrastanti anche fra di loro e che l'imputato, davanti al giudice di pace, aveva reso dichiarazioni difformi rispetto a quelle rilasciate la sera dell'incidente. La colpa dell'imputato risultava- secondo il difensore- per tabulas, in quanto non aveva posto in essere azioni atte ad evitare l'impatto con il ciclomotore. Il perito 1 fra l'altro, nel concludere che il primo punto di impatto fra il motociclo e l'auto era avvenuto nel parafango anteriore sinistro di tale ultimo mezzo, si era fondato su documentazione fotografica di incerta datazione. Il Tribunale, inoltre, nel ribaltare, sia pure in senso assolutorio, la pronuncia di primo grado, non avrebbe adottato una motivazione rafforzata rispetto ai passaggi argomentativi che avevano condotto alla condanna. Infine il Tribunale avrebbe fondato il giudizio di inattendibilità della persona offesa sulla sua menzogna in relazione alla assunzione di sostanze oppiacee, ma non avrebbe, a tal fine, tenuto conto che la positività agli oppiacei riscontrata nel sangue si spiegava non già con il previo consumo di droghe, bensì con la somministrazione della morfina avvenuta ad opera dei sanitari del 118 e dell'ospedale presso cui era stata ricoverata a seguito delle gravi ferite riportate nell'incidente. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Lidia Giorgio ( ha chiesto inviarsi il ricorso al primo Presidente per l'assegnazione alla sezione civile ai sensi dell'art. 573 comma 1 bis cod. proc. pen. 4. Il difensore della parte civile ha depositato una memoria con cui ha insistito nel motivo di ricorso, ribadendo la illogicità del percorso motivazionale dettato dalla sentenza di appello e associandosi alla richiesta di rimessione degli atti al Presidente per riassegnazione alle sezioni civili. 5. Il collegio ritiene che il ricorso non superi il vaglio della ammissibilità e che pertanto, non possa porsi il problema della immediata operatività della previsione di cui all'art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen. introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. a) n. 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a decorrere dal 30 dicembre 2022 (ai sensi dell'art. 6 del d. I. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199), a norma del quale "se la sentenza è impugnata per i soli interessi civili il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente al giudice o alla sezione civile competente che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile". 6.Si deve, in primo luogo, ribadire che, ai sensi dell'art. 39 bis D.Igs. 28 agosto 2000 n. 274 e del corrispondente art. 606 comma 2 bis cod. proc. pen. per i reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione avverse le sentenze pronunciate in grado di appello può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606 comma 1 lett. a), b) e c) e quindi non anche per il vizio inerente la motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557). 7. Il motivo proposto, rubricato come erronea applicazione della legge e vizio di motivazione, nella sua variegata articolazione censura in realtà il percorso argomentativo seguito dal Tribunale per giungere alla revoca delle statuizioni civili ritenendolo viziato sotto il profilo della logicità e della mancata valorizzazione di alcuni elementi. Alla sentenza impugnata, nella quale si evidenzia come sulla base del compendio probatorio in atti sia impossibile ricostruire con certezza quale sia stata la dinamica dell'incidente ed in particolare il punto d'urto fra l'auto e il motociclo e di conseguenza se lo stesso sia addebit e 112_ ad una condotta, anche solo concorsuale, colposa dell'imputato, la ricorrente parte civile contrappone una diversa lettura delle prove, evidenziando, in ultima analisi, unicamente delle supposte lacune e la illogicità della trama motivazionale adottata. e est. Il Pre dente 8.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle cassa delle ammende. Deciso i 1 marzo 2023