Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5755 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B' IN NOM DEL POPO5755/01 REPUBBLICA ITALIANA ASSAZIONE LA CORTE SUHREM A Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente - R.G.N. 16028/98 - Consigliere- Cron.12411 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Guido VIDIRI Ud. 12/02/01 - Consigliere Dott. Camillo FILADORO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 OF per diritti L3000 IN DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA 2007| 19 APR. ZUUT il VIA GRAZIOLI LANTE 44, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE PAVONI DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROMANO VINCENZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in € persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 725 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso. resistente con mandato avverso la sentenza n. 301/98 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 15/04/98 R.G.N. 352/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 3/5/95 1'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di S. Maria C. V. con la quale era stato condannato alla corresponsione dell'assegno di invalidità in favore di AT EN, con decorrenza dal 1/4/94; deduceva che gli accertamenti effettuati in primo grado erano superficiali ed imprecisi ed in ogni caso che non sussisteva l'invalidità pensionabile del AT. L'appellato resisteva al gravame, ma il Tribunale, disposta ed effettuata la rinnovazione della consulenza, l'accoglieva rigettando la domanda dell'originario ricorrente. Precisava il giudice del riesame che dalle risultanze della nuova consulenza era emerso che le malattie da cui era affetto l'assicurato non erano gravi ed incidevano in misura modesta sulla capacità lavorativa e su quella di guadagno dell'interessato e che comunque la stessa era inferiore ai due terzi. Le conclusioni del CTU erano condivisibili, perché complete, precise e persuasive e quindi l'appello doveva essere accolto e la domanda rigettata, per insussistenza della incapacità lavorativa nei limiti di legge per godere della prestazione previdenziale richiesta. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il AT, fondato su due motivi. L'INPS si è costituito solo con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 222 del 1984 (art. 360 n. 3 CPC), deduce il ricorrente 1 che il consulente nominato in secondo grado aveva effettuato la valutazione seguendo criteri non conformi alla legge, nel senso che invece di valutare il complesso quadro morboso al fine di stabilire la sussistenza, o meno, della riduzione della capacità lavorativa nei limiti di legge, in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, aveva valutato le singole manifestazioni delle varie affezioni, procedendo a somme aritmetiche e non tenendo conto delle effettive attitudini del lavoratore. Lamentando, col secondo motivo, omessa motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale aveva accolto acriticamente le conclusioni del CTU, senza tenere conto delle censure mosse dalla parte, che aveva sottolineato la “inidoneità dei criteri utilizzati dal CTU per accertare la ridotta capacità lavorativa ed una non completa diagnosi”. Il dott. Savastano aveva escluso la sussistenza della patologia cardiocircolatoria, riscontrata poi in un successivo accertamento effettuato dopo la visita del CTU (referto 8/11/97); patologia peraltro già desumibile dagli accertamenti effettuati dal CTU. Giustificata quindi era la richiesta di rinnovo della consulenza, su cui la sentenza non aveva motivato. Il ricorso è infondato. I due motivi vanno trattati congiuntamente, essendo due aspetti della medesima censura;
innanzi tutto va rilevato che manca l'autosufficienza del ricorso, in quanto nello stesso non si specifica come si può giungere ad un giudizio di invalidità, valutando 2 unitariamente le patologie e la interconnessione delle stesse;
la critica in sostanza è generica e vaga e non censura adeguatamente la sentenza impugnata, in quanto si limita ad affermare che il consulente aveva valutato “le singole manifestazioni” delle varie malattie, senza una valutazione globale in relazione alle attitudini del lavoratore e senza tenere conto delle censure mosse dalla difesa;
non precisa però quali siano state dette censure ed in che modo una valutazione globale avrebbe sicuramente portato ad una diversa conclusione. Lamenta poi che da un accertamento diagnostico successivo alla visita del CTU sarebbe emersa la patologia cardiocircolatoria, che giustificava la richiesta di rinnovo della consulenza, ma poi contraddittoriamente aggiunge che tale "patologia peraltro (era) già desumibile dagli accertamenti espletati dallo stesso dr. Savastano" (il consulente di ufficio). Si trattava quindi evidentemente di un fatto già accertato e valutato dal consulente, per cui neanche sotto questo profilo emergono indizi di ingiustizia della decisione, tali da giustificare la cassazione della sentenza e la rimessione ad altro giudice di merito per la valutazione ci competenza. Il ricorso è quindi infontolo e va rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese non essendosi costituita l'altra parte.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese, Roma 12 febbraio 2001 IL PRESIDENTEPRESIDEN IL CONSIGLIERE EST.All CONSILIERE мо ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N: 533