Ordinanza presidenziale 23 giugno 2023
Ordinanza cautelare 26 ottobre 2023
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02645/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00581/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2023, proposto dalla società Biologika S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pagliuca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- la Regione Marche (Dipartimento Salute), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini e Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano), il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio.
nei confronti
della società Rays s.p.a., della Regione Lombardia, della Regione Autonoma Valle D'Aosta, della Regione Piemonte, della Regione Liguria, della Regione Veneto, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, della Regione Umbria, della Regione Toscana, della Regione Emilia-Romagna, della Regione Puglia, della Regione Lazio, della Regione Abruzzo, della Regione Molise, della Regione Basilicata, della Regione Calabria, della Regione Campania, della Regione Siciliana, della Regione Autonoma Sardegna, della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, della Provincia Autonoma di Trento, della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
per l'annullamento:
- della Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015 a firma del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, trasmessa a mezzo P.E.C. in data 14.11.2022;
- dell'Elenco Fornitori pubblicato sul portale istituzionale della Regione Marche in data 14.12.2022;
- del Decreto del Direttore del Dipartimento della Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022 avente ad oggetto Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” pubblicato sul portale istituzionale della Regione Marche in data 14.12.2022;
- dell’Allegato A al Decreto del Direttore del Dipartimento della Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022 avente ad oggetto Elenco delle aziende fornitrici di dispo-sitivi medici e i relativi importi di ripiano pubblicato sul portale istituzionale della Regione Marche in data 14.12.2022;
- della nota avente ad oggetto modalità di versamento riferimento bancario pubblicata sul portale istituzionale della Regione Marche in data 14.12.2022; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale emanato dalle articolazioni organizzative afferenti al Dipartimento della Salute della Regione Marche per quanto richiamato nel Decreto del Direttore del Dipartimento della Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022 e pubblicati sul portale istituzionale del-la Regione Marche in data 14.12.2022 e non notificati alla ricorrente ovvero: i. il Modello CE per payback dispositivi medici; ii. la Determina del Direttore Generale della A.O.U. di Ancona n. 708 del 21.08.2019; iii. la De-termina del Direttore Generale dell’ASUR n. 466 del 26.8.2019 ed allegati; iiii. la Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 706 del 14.11.2022 ed allegati; iiiii. la Determina del Direttore Generale dell’INRCA n. 348 dell’11.9.2018 ed allegati; iiiiii. la Determina del Direttore Generale degli O.R. Marche Nord n. 481 del 22.8.2019;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ovvero: I. del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; II. del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; III. della Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018 raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; IV. dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; V. ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; VI. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e delle amministrazioni statali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. IO OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha impugnato gli atti della Regione Marche recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti a ripiano per gli anni 2015-2018 ex art. 9- ter , c. 9- bis , d.l. n. 78/2015 e la presupposta disciplina nazionale (in particolare, i DD.MM. del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022), contestandone la legittimità sulla scorta di plurime doglianze con le quali ha, altresì, prospettato possibili profili di incostituzionalità della disciplina primaria.
2. Si è costituita la Regione Marche, che – svolte plurime eccezioni di inammissibilità – ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza presidenziale n. 4032 del 23.6.2023 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
4. Parte ricorrente ha adempiuto al superiore ordine istruttorio.
5. Si sono quindi costituite le amministrazioni statali, a mezzo della difesa erariale, con atto di mera forma.
6. Parte ricorrente ha quindi depositato un’istanza di misure cautelari collegiali, alla quale si è opposta, con memoria, la Regione Marche.
7. Con ordinanza n. 7110 del 26.10.2023 l’istanza cautelare è stata accolta.
8. Il 4.11.2024 uno degli originari difensori di parte ricorrente ha rinunciato al mandato.
9. Il 30.10.2025 parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, istando altresì per la compensazione delle spese di lite e la ripetizione del contributo unificato.
10. Il 18.11.2025 la Regione Marche ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
11. All’udienza straordinaria indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va anzitutto dichiarata la competenza territoriale di questo Tribunale, messa in dubbio dalla resistente Regione Marche, tenuto conto dell’impugnazione in questa sede anche degli atti statali presupposti a quelli della resistente Regione in questa sede contestati (cfr. art. 13, c. 3 e 4- bis , c.p.a.).
2. Ciò posto, in ossequio al principio della ragione più liquida (Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 951), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612 e giurisprudenza ivi citata).
3. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il carattere in rito della presente pronuncia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, senza restituzione alla ricorrente del contributo unificato, che sarebbe stato semmai dovuto laddove le controparti fossero risultate soccombenti nel presente giudizio (art. 13, c. 6- bis .1, d.P.R. n. 115/2002); circostanza – quest’ultima – più che dubbia nel caso di specie, posta la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale in materia di payback dei dispositivi medici (cfr., ex plurimis , TAR Lazio, sentt. nn. 8735/20025, 11550/2025, 23728/2025 e 471/2026), rispetto alla quale – peraltro – risulta altresì dubbia l’ammissibilità dell’impugnazione degli atti della Regione Marche contestati con il ricorso introduttivo.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
AL TI, Presidente
Rita Luce, Consigliere
IO OM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO OM | AL TI |
IL SEGRETARIO