CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2023, n. 24650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24650 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LA IO nato il [...] avverso l'ordinanza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24650 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 novembre 2022, la Corte di appello di Bari ha respinto la domanda formulata da AN Di AO per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale sofferta dall'Il gennaio 2021 al 7 gennaio 2022 (in carcere, dall'Il gennaio al 28 luglio 2021; agli arresti domiciliari, dal 29 luglio 2021 al 7 gennaio 2022). La misura cautelare era stata disposta dal G.i.p. del Tribunale di Trani per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dei delitti di tentato omicidio e violenza privata commessi il 14 ottobre 2000 in danno di CO LL. L'odierno ricorrente è stato assolto dal Tribunale di Trani con sentenza del 2 febbraio 2006 «per non aver commesso il fatto». La sentenza di assoluzione è stata confermata dalla Corte di appello con sentenza del 17 novembre 2015, divenuta irrevocabile il 1° aprile 2016. 2. Dal provvedimento impugnato risulta che LL sostenne di essere stato aggredito da una persona che viaggiava su una Volkswagen station wagon di colore bianco e spiegò che questa macchina gli aveva tagliato la strada, lo aveva speronato in retromarcia (colpendolo con tanta violenza da far fare un testacoda alla sua auto) e il conducente di quella macchina lo aveva poi colpito con un bloccapedale. I gravi indizi sulla base dei quali la misura cautelare fu applicata furono ritenuti sussistenti perché, in sede di incidente probatorio, LL riconobbe in Di AO l'autore dell'aggressione e perché, proprio in quei giorni, Di AO aveva venduto la Volkswagen Passat bianca della quale era proprietario per acquistarne un'altra dello stesso modello. Una perizia tecnica, infatti, aveva accertato che sull'autovettura venduta vi erano tracce dell'utilizzo di un bloccapedale della stessa tipologia di quello usato per l'aggressione. La Corte territoriale riferisce (pag. 2) che alla pronuncia di assoluzione si è poi pervenuti perché un perito, nominato dal giudice per esaminare l'autovettura in parola, ha ritenuto che quel veicolo non fosse stato «coinvolto in alcun incidente, ancorché provocato». L'ordinanza impugnata ha ritenuto che Di AO abbia dato causa o concorso a dar causa all'ingiusta detenzione con dolo o colpa grave non avendo fornito «spiegazioni plausibili [...] circa l'acquisto a poca distanza dai fatti di una vettura della stessa tipologia merceologica di quella posseduta». Secondo la Corte territoriale, questo avrebbe indotto gli inquirenti a ritenere «che fosse in corso un tentativo di inquinamento probatorio» consistito nel procurarsi una vettura che 2 «non presentasse i segni dell'utilizzo del bloccapedale utilizzato dal soggetto che ebbe ad aggredire il LL». 3. Contro l'ordinanza, il difensore di AN Di AO, munito di procura speciale, ha proposto tempestivo ricorso col quale lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente osserva: da un lato, che già in sede di interrogatorio di garanzia (il verbale stenotipico è allegato al ricorso), Di AO spiegò di aver venduto la Volkswagen Passat della quale era proprietario per comprare una vettura della stessa marca e modello, ma «più nuova» e meno usurata;
dall'altro, che egli ha sostenuto, fin da subito, di aver compiuto tale acquisto il 10 novembre 2000, quattro giorni prima dell'aggressione; dall'altro ancora, che la perizia ha escluso la presenza di tracce riferibili ad uno speronamento come quello descritto da LL su entrambe le autovetture che erano nella disponibilità di Di AO al momento del fatto. Sostiene che la Corte territoriale non ha chiarito perché la condotta del Di AO potrebbe essere considerata dolosa o gravemente colposa e perché tale condotta avrebbe contribuito al mantenimento della misura. 4. Nei termini di legge, il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Con memoria depositata del 28 aprile 2023 l'Avvocatura dello Stato ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta 3 dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Come noto, col d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188, è stato modificato il primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. Il legislatore ha escluso che possa essere considerato gravemente imprudente o negligente il comportamento di chi scelga di esercitare il diritto al silenzio riconosciutogli dalla legge ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo in tal modo a ingenerare la falsa apparenza di un reato. La giurisprudenza di legittimità ritiene, tuttavia, che il mendacio dell'indagato, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possa rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui chi sceglie di mentire avrebbe potuto indicare specifiche circostanze, ignote all'organo inquirente, idonee ad escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa (Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi, Rv. 242755; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419). Nell'attribuire rilevanza al mendacio, tuttavia, la giurisprudenza ha sottolineato che esso deve avere un ruolo causale nel determinare il sorgere o il permanere del quadro indiziario e perciò deve emergere dagli atti che, se l'imputato non avesse mentito, avrebbe potuto, con le proprie dichiarazioni, elidere il valore indiziante degli elementi emersi nel corso delle indagini (Sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Marzola, 242759; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, Sentenza n. 25252 del 20/05/2016 Rv. 267393). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non ha spiegato quali circostanze il ricorrente avrebbe omesso di comunicare agli inquirenti. La Corte territoriale si è limitata ad affermare che Di AO ha reso nell'udienza di convalida dichiarazioni «contraddittorie e poco chiare in ordine all'utilizzo di due vetture di analogo tipo e colore» e non ha mai «esaustivamente spiegato la ragione dell'acquisto». Non ha chiarito, però, per quali ragioni la spiegazione fornita da Di AO (secondo il quale 4 l'auto acquistata era meno usurata e aveva un chilometraggio inferiore rispetto a quella in suo possesso che fu successivamente venduta) sia stata valutata innplausibile e dunque menzognera e, soprattutto, non ha spiegato perché tale, non convincente, spiegazione avrebbe dato causa (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale. Come emerge dall'ordinanza, infatti, la misura fu applicata soprattutto perché Di AO era stato riconosciuto dalla vittima e non fu certo la asserita poca chiarezza delle dichiarazioni difensive di Di AO ad impedire un accertamento tecnico volto a verificare se sulle auto a lui intestate vi fossero danni riferibili ad uno speronamento come quello descritto da LL. È appena il caso di rilevare, poi, che - a differenza di quanto sostenuto dal Procuratore generale nella requisitoria scritta - il comportamento consistito nell'acquistare due auto dello stesso tipo non può essere considerato imprudente o contrario a regole cautelari e la stessa ordinanza impugnata non attribuisce rilievo a quel comportamento in sé, ma al fatto che Di AO non ne avrebbe fornito adeguata spiegazione. Si deve sottolineare, infine, che i giudici della cognizione sono giunti ad una pronuncia assolutoria perché hanno dubitato che l'auto utilizzata dall'autore dell'aggressione fosse una delle Passat in uso a Di AO. Hanno dubitato, dunque, della presenza stessa dell'imputato sul luogo del fatto. 4. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari, cui si demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso il 24 maggio 2023 Il Consigpere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24650 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 novembre 2022, la Corte di appello di Bari ha respinto la domanda formulata da AN Di AO per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale sofferta dall'Il gennaio 2021 al 7 gennaio 2022 (in carcere, dall'Il gennaio al 28 luglio 2021; agli arresti domiciliari, dal 29 luglio 2021 al 7 gennaio 2022). La misura cautelare era stata disposta dal G.i.p. del Tribunale di Trani per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dei delitti di tentato omicidio e violenza privata commessi il 14 ottobre 2000 in danno di CO LL. L'odierno ricorrente è stato assolto dal Tribunale di Trani con sentenza del 2 febbraio 2006 «per non aver commesso il fatto». La sentenza di assoluzione è stata confermata dalla Corte di appello con sentenza del 17 novembre 2015, divenuta irrevocabile il 1° aprile 2016. 2. Dal provvedimento impugnato risulta che LL sostenne di essere stato aggredito da una persona che viaggiava su una Volkswagen station wagon di colore bianco e spiegò che questa macchina gli aveva tagliato la strada, lo aveva speronato in retromarcia (colpendolo con tanta violenza da far fare un testacoda alla sua auto) e il conducente di quella macchina lo aveva poi colpito con un bloccapedale. I gravi indizi sulla base dei quali la misura cautelare fu applicata furono ritenuti sussistenti perché, in sede di incidente probatorio, LL riconobbe in Di AO l'autore dell'aggressione e perché, proprio in quei giorni, Di AO aveva venduto la Volkswagen Passat bianca della quale era proprietario per acquistarne un'altra dello stesso modello. Una perizia tecnica, infatti, aveva accertato che sull'autovettura venduta vi erano tracce dell'utilizzo di un bloccapedale della stessa tipologia di quello usato per l'aggressione. La Corte territoriale riferisce (pag. 2) che alla pronuncia di assoluzione si è poi pervenuti perché un perito, nominato dal giudice per esaminare l'autovettura in parola, ha ritenuto che quel veicolo non fosse stato «coinvolto in alcun incidente, ancorché provocato». L'ordinanza impugnata ha ritenuto che Di AO abbia dato causa o concorso a dar causa all'ingiusta detenzione con dolo o colpa grave non avendo fornito «spiegazioni plausibili [...] circa l'acquisto a poca distanza dai fatti di una vettura della stessa tipologia merceologica di quella posseduta». Secondo la Corte territoriale, questo avrebbe indotto gli inquirenti a ritenere «che fosse in corso un tentativo di inquinamento probatorio» consistito nel procurarsi una vettura che 2 «non presentasse i segni dell'utilizzo del bloccapedale utilizzato dal soggetto che ebbe ad aggredire il LL». 3. Contro l'ordinanza, il difensore di AN Di AO, munito di procura speciale, ha proposto tempestivo ricorso col quale lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente osserva: da un lato, che già in sede di interrogatorio di garanzia (il verbale stenotipico è allegato al ricorso), Di AO spiegò di aver venduto la Volkswagen Passat della quale era proprietario per comprare una vettura della stessa marca e modello, ma «più nuova» e meno usurata;
dall'altro, che egli ha sostenuto, fin da subito, di aver compiuto tale acquisto il 10 novembre 2000, quattro giorni prima dell'aggressione; dall'altro ancora, che la perizia ha escluso la presenza di tracce riferibili ad uno speronamento come quello descritto da LL su entrambe le autovetture che erano nella disponibilità di Di AO al momento del fatto. Sostiene che la Corte territoriale non ha chiarito perché la condotta del Di AO potrebbe essere considerata dolosa o gravemente colposa e perché tale condotta avrebbe contribuito al mantenimento della misura. 4. Nei termini di legge, il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Con memoria depositata del 28 aprile 2023 l'Avvocatura dello Stato ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta 3 dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Come noto, col d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188, è stato modificato il primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. Il legislatore ha escluso che possa essere considerato gravemente imprudente o negligente il comportamento di chi scelga di esercitare il diritto al silenzio riconosciutogli dalla legge ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo in tal modo a ingenerare la falsa apparenza di un reato. La giurisprudenza di legittimità ritiene, tuttavia, che il mendacio dell'indagato, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possa rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui chi sceglie di mentire avrebbe potuto indicare specifiche circostanze, ignote all'organo inquirente, idonee ad escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa (Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi, Rv. 242755; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419). Nell'attribuire rilevanza al mendacio, tuttavia, la giurisprudenza ha sottolineato che esso deve avere un ruolo causale nel determinare il sorgere o il permanere del quadro indiziario e perciò deve emergere dagli atti che, se l'imputato non avesse mentito, avrebbe potuto, con le proprie dichiarazioni, elidere il valore indiziante degli elementi emersi nel corso delle indagini (Sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Marzola, 242759; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, Sentenza n. 25252 del 20/05/2016 Rv. 267393). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non ha spiegato quali circostanze il ricorrente avrebbe omesso di comunicare agli inquirenti. La Corte territoriale si è limitata ad affermare che Di AO ha reso nell'udienza di convalida dichiarazioni «contraddittorie e poco chiare in ordine all'utilizzo di due vetture di analogo tipo e colore» e non ha mai «esaustivamente spiegato la ragione dell'acquisto». Non ha chiarito, però, per quali ragioni la spiegazione fornita da Di AO (secondo il quale 4 l'auto acquistata era meno usurata e aveva un chilometraggio inferiore rispetto a quella in suo possesso che fu successivamente venduta) sia stata valutata innplausibile e dunque menzognera e, soprattutto, non ha spiegato perché tale, non convincente, spiegazione avrebbe dato causa (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale. Come emerge dall'ordinanza, infatti, la misura fu applicata soprattutto perché Di AO era stato riconosciuto dalla vittima e non fu certo la asserita poca chiarezza delle dichiarazioni difensive di Di AO ad impedire un accertamento tecnico volto a verificare se sulle auto a lui intestate vi fossero danni riferibili ad uno speronamento come quello descritto da LL. È appena il caso di rilevare, poi, che - a differenza di quanto sostenuto dal Procuratore generale nella requisitoria scritta - il comportamento consistito nell'acquistare due auto dello stesso tipo non può essere considerato imprudente o contrario a regole cautelari e la stessa ordinanza impugnata non attribuisce rilievo a quel comportamento in sé, ma al fatto che Di AO non ne avrebbe fornito adeguata spiegazione. Si deve sottolineare, infine, che i giudici della cognizione sono giunti ad una pronuncia assolutoria perché hanno dubitato che l'auto utilizzata dall'autore dell'aggressione fosse una delle Passat in uso a Di AO. Hanno dubitato, dunque, della presenza stessa dell'imputato sul luogo del fatto. 4. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari, cui si demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso il 24 maggio 2023 Il Consigpere estensore Il Presidente