Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2025, n. 33394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33394 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
ANDREA MONTAGNI - Presidente -
UC LE
IE WA
IN ES
DA LA
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33394/2025 Roma, li, 08/10/2025
Sent. n. sez. 746/2025
UP - 10/09/2025
R.G.N. 13301/2025
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro
nel procedimento a carico di: De CC NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 11 novembre 2024 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;
udito l'Avvocato Carlo Petitto, del foro di Catanzaro, che ha concluso per la inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ce5dde0baa7e85
Firmato Da: DA LA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24a731743bbd9bc9
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 11 novembre 2024, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa in data 4 aprile 2022 dal Tribunale di Catanzaro, ha assolto NI De CC dal reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Pur ritenendo dimostrata la detenzione dello stupefacente del tipo cocaina da parte dell'imputato, la Corte di appello ha escluso che sia stata raggiunta la prova della destinazione ad un uso non personale della sostanza rinvenuta nella sua disponibilità.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico complesso motivo deduce l'inosservanza della legge penale sostanziale e vizio della motivazione (art. 606, comma 1, lett. B ed E, cod. proc. pen.). Il Procuratore ricorrente osserva che il peso lordo della sostanza stupefacente, da cui era possibile ricavare 34 dosi medie, supera "i limiti di legge" (p. 2 ricorso); inoltre, la mancata suddivisione in dosi e l'assenza di strumenti per il taglio, elementi valorizzati dalla Corte di appello, non sono dirimenti per escludere la destinazione della sostanza ad uso non personale. Secondo il ricorrente la Corte territoriale non ha valutato, inoltre, né la contemporanea presenza di diverse sostanze (cocaina e marijuana), né l'occultamento dello stupefacente, né il contestuale rinvenimento di un bilancino di precisione.
3. Richiesta e disposta la trattazione orale, all'odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. Nell'interesse del De CC è stata depositata una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il giorno 11 gennaio 2013, nel corso di un controllo, personale di polizia giudiziaria accertò che, presso una abitazione risultata in uso a NI De
2
CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ce5dde0baa7e85
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED Firmato Da: DA LA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24a731743bbd9bc9
CC, furono rinvenuti 2 involucri contenenti 8,252 grammi di cocaina e 1,080 grammi di marijuana, nonché una bilancia elettronica di precisione. La cocaina ed il bilancino erano occultati insieme in una confezione di gelato, a sua volta contenuta in una scatola di scarpe. Nel riformare in senso assolutorio la decisione del Tribunale (che aveva ritenuto penalmente irrilevante la sola detenzione della marijuana), la Corte di appello ha fondato la sua valutazione sul dato ponderale, ritenuto non significativo, e sulla suddivisione in involucri piuttosto che in singole dosi, sottolineando inoltre l'assenza di strumenti destinati al confezionamento e la condizione di tossicodipendente del De CC (affermata dal ricorrente e confermata dal di lui
padre).
2.1. La questione che pone il ricorrente è quella relativa alla destinazione o meno dello stupefacente all'uso personale. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo "spaccio" è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa;
non spetta, pertanto, all'imputato dimostrare la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614 -01; Sez. 6, n. 19047 del 10/01/2013, Grillo, Rv. 255165-01; Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Brambati, Rv. 241468 01; Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, Vidonis, Rv. 229685-01; Sez. 6, n. 26709 del 29/04/2003, Pezzella, Rv. 226276 -01).
-
A sua volta, la prova della destinazione della sostanza allo spaccio può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 01; Sez. 4, n. 4614 del 13/05/1997, Montino, Rv. 207485-01). In questa prospettiva, è stato ripetutamente affermato che i limiti tabellari non hanno introdotto nel nostro sistema alcuna presunzione assoluta di liceità ovvero di illiceità della detenzione delle diverse sostanze stupefacenti. Pertanto, il solo superamento di tali limiti non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, come invece sostiene il ricorrente, così formulando una censura manifestamente infondata (pp. 2 3 ricorso, ove si afferma che "il
3
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED
CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ce5dde0baa7e85 Firmato Da: DA LA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24a731743bbd9bc9
superamento dei limiti ponderali" è di per sé "fonte di intrinseca dimostrazione dell'illiceità della detenzione"). Il giudice, invece, sulla base degli ulteriori parametri indicati nell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deve effettuare una valutazione globale, onde verificare se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Delugan, Rv. 242923-01). Piuttosto, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare, se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez. 3, n. 9698 del 10/01/2024, Daunisi, non mass.; Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991 - 01; Sez. 6, n. 2652 del 21/11/2013, dep. 2014, Leoncavallo, Rv. 258245 01; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 25661101; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa, Rv. 255726-01). La giurisprudenza, partendo dal tenore letterale dell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è venuta così enucleando una serie di indici, oggettivi e soggettivi, che possono guidare l'interprete nella valutazione della destinazione o meno dello stupefacente ad un uso personale (per una sintesi, Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, in motivazione). Sotto il profilo oggettivo assumono rilievo qualità e quantità dello stupefacente e, nella valutazione complessiva demandata al giudice, il dato quantitativo acquisterà maggiore rilevanza indiziaria al crescere delle dosi ricavabili il rinvenimento di sostanze di diversa natura, la disponibilità di attrezzature per la pesatura o per il confezionamento delle dosi o di sostanze di taglio, il frazionamento in dosi dello stupefacente e le modalità di custodia. Il quantitativo di sostanza rinvenuta potrà essere rapportato al fabbisogno personale dell'imputato, al processo di naturale scadimento degli effetti droganti e alle difficoltà di conservazione per un tempo particolarmente lungo, che rende irragionevole la destinazione ad un uso personale. Sul piano soggettivo potranno assumere rilievo la capacità patrimoniale dell'imputato e la compatibilità delle sue condizioni economiche con la quantità e la qualità della droga rinvenuta, il contesto di vita e gli eventuali rapporti con soggetti implicati nel traffico degli stupefacenti, e lo stato di tossicodipendenza. L'esito di tale valutazione si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 3, n. 13655 del 16/02/2024, Antognoli, non mass.; Sez. 4, n. 46839 del 03/10/2023, Chtiwi, non
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO
CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ce5dde0baa7e85
QUALIFIED Firmato Da: DA LA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24a731743bbd9bc9
mass.; Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842-01; Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463-01; Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Antognoli, Rv. 204957 -01).
2.2. Facendo corretta applicazione di tali principi, la Corte di appello ha escluso che lo stupefacente fosse destinato alla cessione a terzi, giustificando la decisione non solo in rapporto alla quantità di sostanza detenuta, ma anche in relazione alla custodia in un unico involucro, alla mancanza di strumenti funzionali al confezionamento delle singole dosi, alle capacità economiche ed alla condizione di tossicodipendente del De CC quest'ultima ritenuta sulla scorta delle dichiarazioni del ricorrente e del di lui padre (p. 3 sentenza ricorsa); tutti elementi che, complessivamente valutati, sono stati ritenuti inidonei ad affermare la responsabilità penale secondo la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La sentenza impugnata, dunque, si fonda su una motivazione non manifestamente illogica, poiché utilizza dati fattuali valutandoli unitariamente e senza alcuna frattura logica, pervenendo così ad affermare che la detenzione fosse finalizzata ad un uso personale. D'altra parte, il ricorrente non solo denuncia cumulativamente i tre vizi della motivazione, senza isolare nel testo del provvedimento impugnato i passaggi manifestamente illogici o carenti, ma piuttosto sollecitando questa Corte, con un approccio puramente avversativo, ad una non consentita rivisitazione del giudizio di fatto sotteso alla decisione.
3. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Davide Lauro
5
P.Q.M.
Il Presidente
DR AG
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ce5dde0baa7e85 Firmato Da: DA LA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24a731743bbd9bc9