Sentenza 16 novembre 2005
Massime • 1
La realizzazione di serre può essere sottratta all'ordinario regime edilizio, con la necessità del preventivo rilascio del permesso di costruire, solo nel caso in cui il sistema adottato per la protezione delle culture sia precario e non preveda metodi stabili di ancoraggio al suolo; diversamente la realizzazione, in difetto del provvedimento della p.a., di serre destinate a fare fronte ad esigenze continuative, stabilmente fissate al suolo, e che comunque alterano in modo duraturo l'assetto urbanistico, configura il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2005, n. 46767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46767 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 16/11/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 02076
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 032684/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LÈ NZ, N. IL 15/05/1963;
avverso SENTENZA del 09/02/2005 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. IZZO G., che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 20 dicembre 2002, il Tribunale di Savona ha ritenuto MU IN responsabile dei reati previsti dalla L. 47 del 1985, art. 20 comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (per avere realizzato una serra in zona vincolata senza la concessione edilizia e la autorizzazione ambientale) e lo ha condannato alla pena di giustizia.
La decisione del Tribunale è stata confermata dalla Corte di Appello di Genova, con la sentenza in epigrafe precisata, per l'annullamento della quale l'imputato ricorre in Cassazione. Deduce difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che l'intervento avrebbe dovuto essere qualificato come manutenzione straordinaria (in quanto limitato alla sostituzione delle strutture linee di una serra con profilati di metallo e alla realizzazione di altre modifiche che non conferivano al manufatto la caratteristica di stabilità);
- che non era necessario il previo permesso di costruire e l'ordine di demolizione è illegittimo;
- che, per il reato ambientale, la Corte avrebbe dovuto accertare se quanto realizzato in difformità del manufatto precedente alterava lo stato dei luoghi.
Le deduzioni del ricorrente non sono fondate.
Deve, innanzi tutto, precisarsi che i Giudici di merito (con motivato accertamento fattuale che non può essere messo in discussione in sede di legittimità) hanno concluso che l'imputato avesse costruito una serra stabilmente ancorata al suolo e che l'opera costituiva l'ampliamento di un precario manufatto preesistente che era stato allargato e spostato verso il confine senza rispetto della distanza minima con il vicino.
Ora, avendo come referente la ricordata entità dei lavori (criticata dall'imputato con motivi privi della necessaria concretezza), si deve ritenere che la conclusione in diritto dei Giudici sia esatta. Possono essere sottratte al regime concessorio (ora al permesso di costruire) solo le serre nelle quali il sistema adottato per la protezione delle culture sia precario e non preveda metodi di stabile ancoraggio al suolo;
non esulano, invece, dalla sfera del controllo amministrativo le serre che, come quella per cui è processo, hanno l'attitudine a protrarsi nel tempo, sono destinate a fare fronte ad esigenze continuative, sono stabilmente fissate al terreno, contengono ambienti chiusi e, per tali caratteristiche, alterano in modo duraturo l'assetto urbanistico-ambientale.
Anche la censura inerente alla demolizione del manufatto è infondata in quanto il relativo ordine consegue di diritto alla condanna per il reato di cui alla L. 47 del 1985, art. 20 (ora D.P.R. n. 301 del 2001, art. 44) ed alla mancanza di determinazioni della autorità
amministrativa sul destino del fabbricato abusivo. Per quanto concerne la residua deduzione, si deve rilevare come, per raggiungere il risultato di un equilibrato sviluppo degli interventi sul territorio ed evitare danni allo ambiente, l'art. 163 D.Lgs. n. 490 del 1999 (ora D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181) stabilisca che le modifiche su di esso si svolgano secondo le linee preordinate dall'autorità amministrativa;
pertanto, il reato si perfeziona con l'impedimento del previo controllo che, secondo la comune esperienza, pone in pericolo il paesaggio che è il bene giuridico tutelato in via mediata.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nel rilevare che l'illecito, avendo funzione prodromica alla protezione del territorio, non richieda per la sua consumazione il danneggiamelo, il deturpamento o l'alterazione dei luoghi protetti.
Tuttavia, per il principio di necessaria lesività sotteso ad ogni tipo di illecito, si deve escludere dagli interventi penalmente rilevanti quelli minimi che si prospettano, pure in astratto, inidonei a compromettere o alterare il paesaggio.
Così inquadrata la questione di diritto, il fulcro del problema si incentra nello stabilire se fosse necessaria la autorizzazione ambientale in rapporto alla entità dello intervento. Tale controllo, per il limite cognitivo del giudizio di Cassazione, deve essere effettuato avendo come punto di riferimento gli accertamenti in fatto dei Giudici di merito e già riferiti;
da essi emerge che le nuove opere non si presentavano di irrilevante entità per cui la conclusione della Corte di Appello della loro incidenza sullo assetto territoriale non merita censure.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2005