Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7539
CASS
Sentenza 4 giugno 2001

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Ancorché la dichiarazione di fallimento (o del provvedimento di messa in l.c.a.), intervenuta nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito, determini l'inopponibilità alla massa dell'ingiunzione e l'improcedibilità del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 95 legge fall., il curatore fallimentare (o il commissario della l.c.a.), non ha diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a seguito del pagamento eseguito dal debitore ingiunto, prima del fallimento, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo. (Nella specie, la Corte ha affermato che la procedura concorsuale non spiega alcuna rilevanza, se non ai fini della revocatoria sul pagamento, perché eseguito dal fallito in forza di un valido titolo giudiziale che lo aveva reso coattivo, e nessuna incidenza riveste il fatto che l'ingiunzione sia divenuta inopponibile per effetto dell'apertura della procedura, poiché non è del provvedimento giudiziale che deve essere valutata l'efficacia nel momento suddetto ma dell'atto solutorio effettuato prima di esso).

Commentario1

  • 1Pagamento dell’imprenditore in bonis: revocatoria o ripetizione di indebito?Accesso limitato
    Irene Marconi · https://www.altalex.com/ · 6 marzo 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7539
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7539
Data del deposito : 4 giugno 2001

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