Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 1
Ancorché la dichiarazione di fallimento (o del provvedimento di messa in l.c.a.), intervenuta nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito, determini l'inopponibilità alla massa dell'ingiunzione e l'improcedibilità del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 95 legge fall., il curatore fallimentare (o il commissario della l.c.a.), non ha diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a seguito del pagamento eseguito dal debitore ingiunto, prima del fallimento, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo. (Nella specie, la Corte ha affermato che la procedura concorsuale non spiega alcuna rilevanza, se non ai fini della revocatoria sul pagamento, perché eseguito dal fallito in forza di un valido titolo giudiziale che lo aveva reso coattivo, e nessuna incidenza riveste il fatto che l'ingiunzione sia divenuta inopponibile per effetto dell'apertura della procedura, poiché non è del provvedimento giudiziale che deve essere valutata l'efficacia nel momento suddetto ma dell'atto solutorio effettuato prima di esso).
Commentario • 1
- 1. Pagamento dell’imprenditore in bonis: revocatoria o ripetizione di indebito?Accesso limitatoIrene Marconi · https://www.altalex.com/ · 6 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7539 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9 Oggetto SEZIO PAGAMENTO IN CIVILE 3 FORZA LING VZIONA Composta dagli 11 ES TIVA L.e.A. ri Magistrati: RIPETIZIONE INDEBITO 5 Dott. Corrado ARN ALE Presidente R.G.N. 17841/99 7 Dott. Gi n i LOSAVIO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA 17335 Cron.Rel. Consigliere Dott. Laura MILANI Rep. 2795 Consigliere Dott. Giuseppe SALME T Ud. 30/01/01 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. JL SOLE 24 OPE sul ricorso proposto da: per diritti SOC0 4 GIU, 2001 FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.p.A.. in liquidazioone IL CANCELLIERE coatta amministrativa, in persona del Commissario CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIEliquidatore elettivamente domiciliata in ' ROMA VIA Richiesta copia studio MONTI PARIOLI 12, presso l'avvocato GREGORIO IANNOTTA, dal Sig. 3040 per diritti L.che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine jl 4 GJU. 2001 del ricorso;
IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE INVESTIMENTI PATRIMONIALI S.p.A., in persona de lichiesta copia studio Presidente pro tempore, 71 dal Sig. elettivamente domiciliata 3000 in 2001 per diritti L. ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso l'avvocato ANTONIO 4 GIU, 2001 IL CANCELLIERE-249 RAPPAZZO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato 1 a margine del controricorso;
controricorrente CO avverso la sentenza n. 720/99 della Corte d'Appello di R ROMA, depositata il 09/03/99; de: So IAM MOTC/ udita la relazione della 101 280101 SET 2001 causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Iannotta che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso £500 per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 7.6.1993 il Presidente del Tribunale Roma in- 1495 giunse alla società RS Italia di Assicurazioni s.p.a. di pagare alla società Investimenti Patrimoniali il pa 1 Simma di gamento di L. 2 miliardi oltre accessori. Propose opposizione la RS, che tuttavia pagò la somma richiesta, essendo il decreto opposto provviso- riamente esecutivo. Con D.M. 23.5.1994 la società fu messa in liquida- zione coatta amministrativa e il giudizio di opposizio- ne, prima interrotto, fu estinto il 30.11.1996 per man- cata riassunzione. Con atto 12.6.1996 la liquidazione coatta convenne 2 dinanzi al Tribunale di Roma la società Investimenti Patrimoniali e ne chiese la condanna alla ripetizione della somma predetta, perchè costituiva un indebito og- gettivo, dal momento che il decreto ingiuntivo non le era opponibile, non essendo equiparabile a sentenza;
dedusse che la società convenuta avrebbe dovuto insi- nuare al passivo il suo credito nelle forme di rito. La Investimenti eccepi che con la estinzione del giudizio di opposizione il decreto ingiuntivo aveva ac- quistato autorità di giudicato e che il pagamento era avvenuto quanto la RS era in bonis. Il tribunale con sentenza 4.7/7.11.1997 rigettò la domanda osservando che il pagamento era stato esegui- to su valido titolo contrattuale e su provvedimento giudiziale esecutivo e che eventuali questioni relative al pagamento avrebbero dovuto essere sollevate in sede di giudizio di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 L.F. La sentenza fu gravata da appello dalla liquidazio- ma coatta che la Corte di Appello di Roma ne 1 con sentenza il graveme, lu 25.2.1999 respinse ritenendo insussistente 1'indebito in quanto la RS aveva pagato validamente. Ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, la liquidazione coatta amministrativa della SOC. RS, con un articolato motivo, cui ha resistito 3 la soc. Investimenti Patrimoniali. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunzia la ricorrente la violazione e falsa appli- cazione degli artt. 51, 52 e 201 L.F. e del principio della temporanea improponibilità delle azioni dirette all'accertamento di crediti nei confronti di imprese insolventi;
lamenta la violazione degli artt. 95, 52 e 201 L.F. e del principio in forza del quale è inopponi- bile al commissario liquidatore il decreto ingiuntivo non ancora definito vonel momento in cui è disposta la liquidazione coatta amministrativa, e deduce, infine la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Invoca il principio in forza del quale la sopravve- nienza del fallimento cui è equiparabile agli effetti in questione la liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio di opposizione al decreto in- giuntivo determina 1½ inopponibilità del provvedimento ed impone al creditore di far valere le sue ragioni con la insinuazione al passivo, a differenza di quanto pre- vede l'art. 95 L.F. per la sentenza di primo grado, che, se non impugnata, è opponibile alla massa concor- suale. Per l'effetto il pagamento eseguito in forza di quel titolo giudiziale risulterebbe non dovuto e legit- timerebbe l'azione di ripetizione. 4 La censura è priva di fondamento sotto tutti i pro- fili prospettati. Essa muove dalla circostanza che la liquidazione coatta amministrativa sopravvenne quando era in corso il giudizio di opposizione al decreto in- giuntivo;
e dal dato normativox che siffatta procedura avrebbe reso improcedibile il giudizio ordinario pen- dente, impegnando il creditore, che avesse inteso con- seguire l'accertamento giudiziale della sua pretesa, a trasferirla nella sede concorsuale della formazione dello stato passivo dinanzi al commissario liquidatore, desume il diritto della ricorrente a ripetere le somme versate in dipendenza del decreto opposto, dichiarato provvisoriamente esecutivo. a copsL'assunto è manifestamente erroneo. Se è incontro- vertibile la premessa in fatto e giuridicamente corret- ta quella in diritto, non è condivisibile la conseguen- za che se ne è tratta, giacchè la prospettazione dell'indebito oggettivo non può essere riferita ad un pagamento non dovuto, solo per il fatto di essere stato eseguito in costanza di un giudizio, che la sopravvenu- ta liquidazione coatta amministrativa avrebbe poi reso improseguibile. Esso fu, infatti, compiuto in forza di un valido titolo giudiziale, che lo aveva reso coatti- VO, sul quale non aveva ragione di incidere la soprav- venuta procedura concorsuale, se non ai fini, che la 5 sentenza impugnata ha evidenziato, de lla revocatoria, come nessuna rilevanza ha il fatto che la ingiunzione, alla data del decreto che aveva ordinato la liquidazio- ne coatta, sarebbe divenuta inopponibile, in quanto non è del provvedimento giudiziale che deve essere valutata 1 la efficacia nel momento in cui la procedura concorsua- le si aprì, ma dell'atto solutorio effettuato prima di essa, il quale risultava dovuto ed anz i coattivamente imposto, al di là delle successive azioni recuperatorie e a prescindere dalla sorte processuale della ingiun- zione, per effetto della sopravvenuta estinzione del giudizio di opposizione. E, poichè non si verte in fattispecie di pagamenti avvenuti о pretesi dopo l'apertura della liquida zione coatta, l'argomento che fa leva sulla inopponibilità del decreto ingiuntivo ai fini dell'accertamento del credito indicato è impropriamente impiegato, difettando il presupposto cui gioverebbe il richiamo del principio e delle regole che attengono all'accertamento dei cre- diti, in luogo di quelli che riguardano la loro estin- zione. A tale stregua anche il dedotto viz io motivazionale non sussiste, avendo la corte di merito, sia pure suc- cintamente, fornito le ragioni della decisione adotta- ta, evidenziando che il pagamento era avvenuto in forza 6 di un titolo giudiziale e che tanto fosse utile ad escludere l'indebito. Il ricorso va pertanto respinto, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in L...8120.0 0...di cui L.
8.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L..8:120.000.di cui L.
8.000.000 per onorari. Roma 30.1.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Sound lamene Donato Plenteda Corrado Carnevale www ONE 2 A M 4 to E O 0 " R t 0 r o 0 E . s 0 " T . . 9 i . . A r . . a O R 2 i z i T i d z i N A u . h v L E I S r C e i P e t M E t t I S ) A A D a L I a T s L o a e r N i a i I N r z E e i z H A v 40000 A a v D r n r C i V e e I t G S 6 O C n e e O a t l e I C 0 i i N r a g b 230000 A i r a a 2 C O t r P i s I s T M i n . F D 5 N o a g F l M p s I E e . . 3 s s U r R . n e C D . l E D R ( p ( a U e r i D l (