Sentenza 20 settembre 2000
Massime • 1
In materia di gioco d'azzardo, la definizione legale degli apparecchi leciti è circoscritta, oltre che dalla prevalenza dell'abilità sull'alea, da ulteriori limitazioni concernenti il premio ed orientate ad impedire che questo imprima al gioco il fine di lucro; ne consegue che gli apparecchi automatici o elettronici da gioco (di abilità) divengono illeciti, pur se il fine di trattenimento e di abilità prevale sull'alea, allorché consentono di vincere un premio consistente nella ripetizione di oltre dieci partite o un numero di gettoni egualmente superiore a dieci, così come di vincere un oggetto convertibile in danaro e di valore economico non modesto, dovendosi in tal caso configurare il fine di lucro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2000, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ANTONIO ZUMBO Presidente del 20/09/2000
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
Dott. ALDO RIZZO Consigliere N. 2864
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO NOVARESE Consigliere N. 17916/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA NA, nato il [...] a [...], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro 14 marzo 2000 n. 14, con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame dei provvedimenti emessi dal G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme di sequestro preventivo di apparecchi elettronici di sua proprietà, da lui presentata quale presidente del C.D.A. e legale rappresentante della COIN SERVICE s.r.l. e amministratore unico della COIN MATIC s.r.l..
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Guglielmo PASSACANTANDO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Alfredo BIONDI, il quale ne ha chiesto l'accoglimento;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro 14 marzo 2000 n. 14 - con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame dei provvedimenti emessi dal G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme di sequestro preventivo di apparecchi elettronici di sua proprietà, da lui presentata quale presidente del C.D.A. e legale rappresentante della COIN SERVICE S.r.l. e amministratore unico della COIN MATIC S.r.l.. - EN US ha proposto ricorso per cassazione. chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. erroneità, carenza e illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti dei reati di cui agli artt.110 T.U.L.P.S. e 718 c.p.;
2. carenza, erroneità e illogicità di motivazione per l'omessa valutazione delle argomentazioni difensive contenute nella memoria depositata in occasione dell'udienza camerale nonché nella documentazione a quest'ultima allegata;
3. carenza, erroneità e illegittimità quanto alla funzione del sequestro preventivo.
L'impugnazione è infondata.
Il testo originario dell'art. 110 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 vietava l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici da giuoco o da trattenimento di qualsiasi specie. Questa soluzione è stata sostanzialmente mantenuta dall'art. 1 L. 20 maggio 1965 n. 507, che ribadiva il divieto, estendendolo agli apparecchi e congegni semiautomatici e definendo gli apparecchi ed i congegni vietati come quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura, anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita. La successiva L. 17 dicembre 1986 n. 904 ha introdotto la categoria degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da giuoco d'azzardo, per i quali ha mantenuto il preesistente divieto, in contrapposizione a quella da trattenimento e da giuoco di abilità, distinguendo i primi in base alla capacità di dar luogo a scommesse o di consentire la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura e consentendo ai secondi un premio consistente nella ripetizione di una partita e per non più di tre volte.
Infine, l'art. 1 della L. 6 ottobre 1995 n. 425 precisava che gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il giuoco d'azzardo sono quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, mentre gli apparecchi ed i congegni dello stesso tipo da trattenimento o da gioco di abilità sono quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio.
Detta legge, modificando ulteriormente l'art. 110 T.U.L.P.S., ha esteso al campo dei videogiochi il duplice elemento del fine di lucro e dell'idoneità alle scommesse cioè dell'aleatorietà della vincita, propri del reato di giuoco d'azzardo previsto dall'art. 718 c.p., in contrapposizione con la caratteristica dell'abilità che è
alla base della liceità dei videogiochi di trattenimento e di abilità.
I reati previsti dagli artt. 110 T.U.L.P.S. e 718-721 c.p. restano, tuttavia, diversi e - come recita letteralmente l'art. 110 al c. 6, che fa salve espressamente le sanzioni previste dal codice penale per il giuoco d'azzardo - non sono in rapporto di specialità perché consistono in fattispecie criminose non coincidenti. Mentre, infatti, l'art. 718 c.p. punisce l'esercizio di giuochi d'azzardo, che per l'art. 721 c.p. sono quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita sono interamente o quasi interamente aleatorie, l'art. 110 T.U.L.P.S. proibisce l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici da gioco d'azzardo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, considerando tali quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro. I due requisiti dell'alea e del fine di lucro in questo secondo reato devono essere intesi come elementi strutturali dell'apparecchio elettronico e non possono essere rimessi alle modalità di utilizzazione di esso liberamente scelte dal gestore.
L'art. 110 T.U.L.P.S., nella sua redazione finale, detta la definizione degli apparecchi automatici ed elettronici da giuoco d'azzardo, impostandola su due componenti solo formalmente alternative, che in effetti si integrano, chiarendosi reciprocamente. Nella prima, l'aver insita, cioè inserita nel sistema operativo, la scommessa, intesa come impegno di una somma di denaro - quella che si inserisce nell'apparecchio per avviare il giuoco - sul risultato di un giuoco elettronico, trova corrispondenza e chiarimento nella vincita puramente aleatoria di un qualsiasi premio in denaro, premio al quale è equiparato il premio in natura che costituisca lucro. L'art. 110 definisce sia gli apparecchi da giuoco d'azzardo, la cui installazione in pubblici locali da bigliardo o da giuoco configura come reato;
sia gli apparecchi, la cui installazione è lecita, da trattenimento e da giuoco d'abilità, indicandone la caratteristica nella preponderanza di tali finalità su quella dell'aleatorietà. Conseguenza della duplice definizione è che il concetto di apparecchi da trattenimento e da giuoco d'abilità concorre a precisare quello di giuoco d'azzardo, al quale è strettamente contiguo.
Infatti, la definizione legale degli apparecchi leciti è circoscritta, oltre che dalla prevalenza dell'abilità sull'alea, da ulteriori, significative limitazioni, concernenti il premio dell'abilità e visibilmente orientate a impedire che esso imprima al giuoco un fine di lucro. Pertanto gli apparecchi automatici o elettronici da trattenimento e da giuoco d'abilità divengono illeciti, pur essendo il fine di trattenimento e di abilità preponderante sull'alea, allorché consentono di vincere un premio consistente nella ripetizione di un numero di partite superiore a dieci o in un numero di gettoni superiore a dieci, sempre che siano riutilizzabili negli apparecchi dello stesso locale e non siano rimborsabili, o di vincere, non direttamente dall'apparecchio o per mezzo di buoni non da esso erogati, un oggetto convertibile in denaro e di valore economico non modesto e tale da costituire lucro. Gli apparecchi sono comunque illeciti quando, pur nel rispetto degli altri limiti, il valore dell'oggetto del premio sia superiore al triplo di quello medio degli altri oggetti compresi tra i premi del giuoco e anche quando le consumazioni o gli oggetti compresi tra i premi, possono essere commerciati o scambiati o convertiti in denaro oppure in premi di diversa specie.
Il superamento dei limiti normativi comporta l'introduzione del fine di lucro anche nei giuochi di trattenimento e di abilità, che ne risultano trasformati in giochi d'azzardo perché si riproducono anche in quelli i presupposti della scommessa, tipici di questi ultimi.
Il confronto con gli elementi ai quali l'art. 110 T.U.L.P.S. ricollega il fine di lucro non lascia dubbi sul fatto che l'inciso che concretizzi lucro, contenuto nel quarto comma di detta norma, deve riferirsi alle vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in natura, in quanto il riferimento al denaro risulterebbe del tutto superfluo perché la naturale ripetitività delle partite rende rilevanti sotto questo profilo anche le poste in denaro più modeste. Appare evidente - come del resto risulta affermato con chiarezza dalla giurisprudenza formatasi in tema di giuoco d'azzardo - che la valutazione dell'ammontare del premio in denaro non può essere limitata alla posta relativa alla singola partita, ma deve considerare, alla stregua di quanto avviene per i giochi di trattenimento e di abilità, per i quali sono infatti previsti i limiti sopra elencati, le possibilità di scommessa complessivamente derivanti dalla rapida successione delle partite resa possibile dai circuiti elettronici dei videogiochi.
A queste premesse si è correttamente ispirato il Tribunale del riesame, rilevando che dalla descrizione fattane nel verbale di sequestro il funzionamento dei videogiochi risulta caratterizzato da un'alea pressoché totale perché l'abilità del giocatore è praticamente nulla rispetto al funzionamento del software della macchina, che condiziona in modo decisivo il risultato del giuoco. E per quanto riguarda il fine di lucro il provvedimento impugnato si è rifatto alla nota dei Carabinieri del 20 febbraio 2000, con la quale si riferisce che le apparecchiature sequestrate consentono un numero indeterminato di partite, dando luogo a compensi - vale a dire a vincite - di importo indefinito, che difficilmente possono essere corrisposte a mezzo di gettoni o di consumazioni in natura. A parte la deduzione dei Carabinieri sul punto, che è estremamente attendibile, nella valutazione del fine di lucro si deve tener conto che la vincita di un numero di partite superiore a dieci determina secondo l'art. 110 T.U.L.P.S. la considerazione del videogioco come non più di abilità e di trattenimento, bensì d'azzardo, proprio perché l'importo della vincita costituisce in tal caso fine di lucro. È, dunque, esatta la conclusione che la possibilità di vincere un numero indeterminato di partite rappresenta un premio in natura che costituisce lucro, anche se per difetto, perché non considera che tale possibilità è secondo la norma incompatibile con il giuoco d'abilità o di trattenimento.
Infine, il Tribunale considera la circostanza che le apparecchiature sottoposte a sequestro sono del tipo videopoker, roulette e slot- machine.
Ora, il videopoker, ossia il giuoco del poker praticato con macchina elettronica, è ormai da anni considerato dalla giurisprudenza come un apparecchio automatico per il giuoco d'azzardo (Cass., Sez. I, 24 settembre 1997 n. 8560 ric. Bertolino;
Sez. III, 6 febbraio 1997 n. 1068, ric. Aceti;
Sez. III, 13 marzo 1996 n. 2705, ric. Mongelli), alla stregua della slot-machine e della roulette, perché in essi l'alea è assoluta, essendo le combinazioni rimesse al codice di funzionamento dell'apparecchio, ignoto al giocatore, con la conseguenza che è, quindi, da escludere che possa essere annoverato tra i giochi di intrattenimento o d'abilità, perché è preponderante l'elemento aleatorio suddetto (Cass., Sez. III, 14 marzo 1997 n. 769, ric. De Angelis) ed è, quindi, irrilevante il numero delle partite delle quali la vincita consente eventualmente la ripetizione (Cass., Sez. III, 13 marzo 1996 n. 2705 cit.). Pertanto deve considerarsi destinato al giuoco d'azzardo l'apparecchio o congegno che ha insita la scommessa, nel senso che la destinazione al giuoco d'azzardo è una caratteristica strutturale dell'apparecchio e non un modo di utilizzazione da parte del gestore. E la presenza nell'apparecchio di interruttori che ne consentano l'utilizzazione alternativa per il giuoco di abilità o per il giuoco d'azzardo non incide e, anzi, attesta la capacità dell'apparecchio d'essere impiegato come strumento di giuoco d'azzardo. In realtà l'art. 110 T.U.L.P.S. configura un reato-ostacolo, che tende a prevenire il giuoco d'azzardo mediante la proibizione dell'installazione e dell'uso nei locali pubblici di apparecchi e congegni, elettronici o automatici, aventi caratteristiche strutturali tali da consentire il giuoco d'azzardo. Ne consegue che la motivazione del provvedimento impugnato non presenta alcuna illogicità e pertanto il primo motivo di ricorso risulta infondato.
Il secondo motivo è inammissibile.
Infatti, l'art. 325 c.p.p. dispone che contro le ordinanze emesse dal tribunale del riesame in tema di misure cautelari reali può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge, escludendo che questo mezzo d'impugnazione possa proporsi per il diverso motivo del difetto di motivazione.
Inoltre, secondo l'art. 606 c.1 lett. e) c.p.p. il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione è motivo di ricorso per cassazione soltanto quando risulta dal testo del provvedimento impugnato.
Non è, quindi, deducibile come motivo l'omessa valutazione delle argomentazioni contenute negli atti difensivi, perché in tal modo si richiede al giudice di legittimità di procedere alla revisione del processo, con una nuova e diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti in vista di una decisione diversa, e non della logica intrinseca della motivazione del provvedimento impugnato (Cass., Sez. U., 22 ottobre 1996 n. 16, Di Francesco). Nella specie - non essendo neppure ipotizzabile il difetto assoluto di motivazione conseguente all'elusione da parte del giudice del riesame del compito istituzionale di controllo in concreto del provvedimento impugnato che comporta nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 125 c.3 c.p.p., deducibile con ricorso per cassazione nei limiti dell'art. 325 c.p.p. - la diversa valutazione della documentazione, acquisita al processo e prodotta in allegato al ricorso in esame, appare anche per questo motivo inammissibile. Il terzo motivo d'impugnazione è anch'esso infondato. La delega del pubblico ministero alla polizia giudiziaria di un controllo della regolarità dei videogiochi installati negli esercizi pubblici e l'ordine di sequestro di quelli, che per le caratteristiche di funzionamento appaiono destinati al giuoco d'azzardo, non comporta in alcun modo un uso improprio del sequestro in quanto questo segue la notitia criminis acquisita tramite l'attività della polizia giudiziaria preventivamente svolta. Nella specie è quanto si è verificato, per cui la censura mossa sotto questo profilo non è in concreto ravvisabile.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2000