Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2003, n. 3595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3595 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
4 7 3 LI AN . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PAGAMENTO.0 3 5 95 /03 I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA : N S . T T T T S N R Composta dagli E ( S A E -- Dott. Rafaele - Presidente NA - R.G.N. 12515/00 Consigliere- Cron. 8281 Dott. Vincenzo COLARUSSO Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere- Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere - Ud.12/12/02 - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: ON ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CERVETERI 18, presso lo studio dell'avvocato FELICE FAZIO, difeso dall'avvocato FRANCESCO MACCIACCHERA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LA AN;
- intimato avverso la sentenza n. 44/99 del Giudice di pace di PRIVERNO, depositata il 30/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 Consigliere Dott. Lucio 1646 udienza del 12/12/02 dal -1- MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato MACCIACCHERA Francesco, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per inammissibilità o rigetto del ricorso. + т -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 29/9/1998 ON AN conveniva in giudizio LA NC chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 2.000.000 che esso attore aveva versato per conto del convenuto per l'esecuzione di lavori condominiali in un fabbricato sito in Priverno alla via Mameli. Con sentenza 30/4/1999 l'adito giudice di pace di Privemo rigettava la domanda osservando: che dalla documentazione esistente in atti e dalle di- chiarazioni resc dalle parti e dai testi non risultava provato il rispetto da parte dell'attore di quanto statuito dal secondo comma dell'articolo 1108 c.c. che non sussistendo un regolamento condominiale. il ON per esegui- re i lavori necessari al rifacimento del tetto doveva preventivamente sotto- porre il preventivo di spesa all'approvazione degli altri comproprietari dell'edificio in questione: che tale onere non era stato soddisfatto;
che i detui lavori non rivestivano il carattere di tale urgenza da consentire la deroga alla citata norma;
che, in relazione alla spesa sostenuta dall'attore, il ON aveva corrisposto la sua quota così come richiestagli a saldo dallo stesso ON, che l'ulteriore pagamento di € 2.000.000 protoso dall'attore, oltre ad essere privo della procedura voluta dal c.c. per le spese eccedenti l'ordinaria amministrazione, non poteva trovare il supporto giuridico nella ripartizione della spesa per quote millesimali predisposta dal geom. Gubbiotti quale e.t.u. nella causa vertente tra il ON e De IS UM attesa sia l'estrancità del convenuto LA a detta controversia, sia la data di reda- zione della perizia stessa (20/2/1997) risalente a circa tre anni dopo l'avvenuto pagamento a saldo a favore del ON da parte del LA. 7 La cassazione della sentenza del giudice di pace di Priverno è stata chie- sta da BO AN con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria LA NC non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso ON NI denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e 2072 c.c. Ad avviso del ricor- rente il giudice di pace ha erroncamente interpretato e valutato sia la prova orale che quella scrita. In particolare, in relazione alla prova scritta, il giu- dice di pacc non ha rispettato il principio pacifico in giurisprudenza secondo cui la e.tu, di un altro giudizio è sempre utilizzabile dal giudice per la valu- tazione tecnica di altri dati. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applica- zione dell'articolo 1134 c.c. sostenendo che, al contrario di quanto affer- mato dal giudice di pace. nella specie sussisteva l'urgenza per l'esecuzione dei lavori in questione Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applica- zione degli articoli 1110 e 1204 c.c. deduce che esso ON, in assenza dei comproprictari (non noti e non presenti in loco ) ed attesa la necessità, ha sostenuto le spese occorrenti per l'esecuzione di tutte le opere ordinarie e straordinarie al comune edificio c, di conseguenza, ha diritto al chiesto rim- borso. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure da esaminare con- - giuntamente relative ad una pronuncia di equità del giudice di pace.- Occorre premettere che l'articolo 113 c.p.c. è stato modificato dall'anti- colo 21 della legge 374 del 1992 nel senso che, in relazione al giudizio di * equità del giudice di pace, è stato soppresso il limite dell'osservanza dei "principi regolatori della materia". giudice di pace, quindi, nel pronunciare secondo equità, deve solo ri- spettare le norme della Costituzione e quelle comunitaric, oltre le nommie re- golatrici del processo la cui violazione è sempre denunciabile in quanto i nuovo testo dell'articolo 113 cp.e. non ha "deformalizzato" il giudizio di equità. Ne consegue che, al di fuori di tali limiti che il giudice di pace deve rigorosamente osservare, è insindacabile il giudizio equitativo di detto giu- dice salva, ovviamente. l'applicabilità degli articoli 132, n.
4. e 360, n. 4, c.p.c. nei casi di inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazio- ne: l'equità, infatti, non significa mera discrezionalità o arbitrio per cui la valutazione equitativa deve pur sempre essere sorretta da ragioni in termini tali da poter seguire if processo logico adottato per pervenire ad essa. Per- tanto il vizio di notivazione rileva solo quando sia configurabile l'inesisten- za della motivazione o una motivazione apparente o in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, si da precludere l'identificazione della "ratio decidendi", ovvero ancora una motivazione perplessa dalla qua.e non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione. Le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono quindi deducibili nei confronti di sentenze pronunciate secondo equità. La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato (sentenze 12/7/2000 11. 9268; 6/4/2000 n. 4326; 24/2/2000 n. 2105. tutte conformi alla decisione a Sezioni Unite 15/10/1999 n. 716) che la natura dell'equità di cui al modi- ficato articolo 113 c.p.e. è "formativa" o "sostitutiva" - che si ha quando il giudice prescinde dall'individuazione della norma astrattamente applicabile al caso concreto (l'indicazione della quale non sarebbe neppure richiesta al giudice di pace la cui valutazione equitativa sostituisce integralmente, nel momento applicativo, la norma positiva) e non "suppletiva" o "integrati- - va ravvisabile quando l'equità risulti funzionale al completamento della fattispecie normativa in relazione ad aspetti da questa non definiti. Il controllo in sede di legittimità sulle sentenze del giudice di pace pro- nunciate secondo equità è quindi limitato al rispetto della Costituzione, delle norme comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento laddove siano espressione di norme costituzionali, anche se il giudice abbia ricavato la re- gola del giudizio concretamente applicata da norme di diritto avendole rite- nute, in maniera esplicita o implicita, conformi all'equita. Nel caso in esame non è censurabile (in quanto non viola norme costituzio- nali né si pone in contrasto con quelle comunitarie o che regolano lo svol- gimento del processo ) la determinazione dei criteri equitativi applicati dal giudice di pace e posti a base del rigetto della domanda proposta da ON AN nei confronti di LA NC. La motivazione della decisione impugnata è adeguata e completa - con puntuale riferimento ai fatti ci causa emergenti dalle risultanze processuali e consente agevolmente di identificare con chiarezza la "tatio decidendi". Di conseguenza è inammissibile la censura relativa all'asserita violazione degli articoli 2702, 1134. 1110c 1104 c.c. indicati nei motivi di ricorso in esarne trattandosi di norme di carattere sostanziale alla cui osservanza il giudice di pace non è tenuto allorché pronuncia come appunto nella specie - in controversie di valore inferiore a due milioni. Per quanto poi riguarda la lamentata violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per non aver il giudice di pace utilizzato la c.t.u, espletata in altro giudizio è appena il caso di rilevare che la detta censura si risolve essen- zialmente nella pretesa di contrastare valutazione ed apprezzamento di fatti (quali, in particolare, la valutazione di una cun, espletata in altro giudizio ) che sono inderogabile prerogativa del giudice del merito al quale spetta in- dividuare la fonte del proprio convincimemo ed apprezzare le risultanze processuali controllandone l'attendibilità e la concludenza. Nella specic il giudice di pace ha correttamente valutato le risultanze istruttoric sulla cui base ha ritenuto non provata in fatto la tesi dell'attrice con riferimento alla necessità ed urgenza dei lavori condominiali in questio- ne. Alla detta valutazione il ricorrente contrappone la propria, ma della maggiore o minore attendibilità di questa, rispetto a quella compiuta dal giudice del merito, non è certo consentito discutere in questa sede di legitti- mità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può trovare ingresso nel giudizio di cassazione. Peraltro, come questa Corte ha più volte affermato, il giudice è libero di utilizzare per la formazione del suo convincimento anche le prove raccolte in altro giudizio tra parti diverse. Nella specie il giudice di pace ha ritenuto di non avvalersi della cit.u. espletata in altro processo anche perché risalente a circa tre anni dopo il pa- gamento da parte del LA di quanto a suo tempo chiesto dal ON a titolo di saldo della sua quota per le spese condominiali in questione. Il ricorrente. dunque, in effetti lamenta un eventuale vizio di motivazione che, come rilevato con riferimento alla sentenza del giudice di pace resa ex : articolo 113 cp.c., può fonnare oggetto di censura con ricorso per cassazio- ne solo ove affetta da nullità ex articolo 360 n. 4 c.p.c. per esserc la motiva- zione del tutto mancante o apparente ovvero fondata su argomentazioni ini- donee ad evidenziame la ratio decidendi, ovvero ancora perplessa o del tutto contraddittoria. Di conseguenza deve ritenersi del tutto infondata la censura relativa all'asserita violazione delle norme procedurali indicate nel primo motivo di ricorso. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nessun provvedimento deve essere emesso in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità nel quale l'intimato condominio non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. thoRoma 12 2002 (the 12 mm) Il consigliere estensere 11 presidente sanom IL CANCELLIERE C1 ) C I O T S E E 4 Francesco Catania 7 C 3 . A 4 P I ERIA DEPOSIT/ W 2 MAR. 2003 , a Roma v i IL CANCELLERECT V Francut diania K D G E T E N N E . S T T E R S I A ( t x