Sentenza 21 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2003, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
ITALI, NA E N eeеe 71625 ZIO /1986 EPUBBLICA A R /4 IST 26 G . E S .R IN NOME DE 1 3 /03 R .P N. IA D A - B D EL R LL . D E A T SI T A N U SEN E B. IB S A E T 7.I A R 1 I 13 T R E . T N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SACCUCCI Dott. Bruno R.G.N. 18652/00 Consigliere Cron.145 Dott. Massimo ODDO Dott. Mario CICALA Rep. Rel. Consigliere Ud. 01/07/02 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere - DI PALMA Consigliere Dott. Salvatore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CI ILE SEN TENZA N. 71625 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
MANZIONE MARGHERITA;
intimata - 2002 avverso la sentenza n. 410/99 della Commissione 2915 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il -1- 25/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DI MARTINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- - 27 18652SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre deducendo un unico motivo avverso la sentenza n. 410/02/99 del 25 ottobre 1999 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Molise rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della sig.ra IT IO avverso l'iscrizione a ruolo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 1985, in recupero della sospensione dei pagamenti concessa ai colpiti dal terremoto del 1984. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Amministrazione finanziaria - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 13 quinquies d.
1. d.1. 26 maggio 1984, n. 159 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363), dell'art. 3, comma 2 bis, d. 1. 30 dicembre 1985, n. 791 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46), dell'art. 10, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, dell'art. 2, d.1. 29 maggio 1989, n. 202 - censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che, ai fini del recupero delle somme dovute in pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 1985, la cui riscossione era stata sospesa in applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 2 bis, d.1. 30 dicembre 1985, n. 791 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46), l'imponibile andava determinato al netto delle somme in questione. Il ricorso deve essere rigettato in conformità al costante orientamento di questa Corte aperto dalla sentenza 18 aprile 2000 n. 4945;e da ultimo ribadito con motivazioni particolarmente approfondite da Cass. 25 giugno 2001 n. 8659 e da Cass. 26 luglio 2001 n. 10237. Come ricordato dalla ricorrente l'art. 13 quinquies del d.1. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, sospende, per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, i pagamenti delle imposte dirette fino al 31 dicembre 1995. A sua volta, l'art. 3 secondo comma bis del d.1. 30 dicembre 1985 n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986 n. 46, prevede che le somme relative a detta sospensione "non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef e dell'ilor” ha offerto argomenti per ritenere che l'agevolazione concessa dal legislatore non fosse limitata al differimento del termine stabilito per l'adempimento dell'obbligazione tributaria, ma si estendesse anche alla determinazione dell'imponibile, il cui ammontare veniva ridotto di un importo pari a quello delle imposte sospese;
e in questo senso appare la legge 27 dicembre 1997, n. 449, il cui art. 13, comma primo, ha chiarito in modo espresso che "le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette". L'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133 ha poi risolto ogni eventuale residuo dubbio stabilendo (fra l'altro) che il predetto art. 3 secondo comma bis deve intendersi nel senso che quelle somme non costituiscono oneri detraibili, e restano soggette all'applicazione dell'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, il quale a sua volta fa salve le disposizioni di legge che contemplino la deducibilità dall' imponibile dell'ammontare del pagamenti sospesi. Tale interpretazione autentica conferisce al medesimo art. 3 secondo comma bis il valore di norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi Lo ius superveniens evidenzia la correttezza della sentenza impugnata, la quale ha accolto l'impugnazione del contribuente, contro l'iscrizione a ruolo delle imposte sui redditi. Non vi è da provvedere sulle spese di questa fase processuale in assenza d'attività difensiva della parte vittoriosa;
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 1° luglio 2002 Вишо лечисСлочист il Presidente il relatore-estensore mmch DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 21 GEN. 2003 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio ESENTE DA REGISTRAZIONE A. SO DEL D.P.R. 26/4/1986 A . ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA