Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 1
L'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione.
Commentario • 1
- 1. Omessa notifica al difensore del decreto di citazione in appello:Vincenzo Gramuglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2013, n. 7968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7968 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 06/12/2013
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 2071
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 39686/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IA ON N. IL 26/06/1978;
avverso la sentenza n. 1231/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 10/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 10/1/2013, la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza con la quale, in data 11/10/2011, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva dichiarato Di MA EL responsabile del reato p. e p. dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) per essersi posta alla guida del veicolo Citroen C3 targato DL 170 IW in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (alcolemia g/l 0.89 e g/l 0.82); fatto accertato in Ascoli Piceno il 7 marzo 2009.
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputata, per mezzo del proprio difensore, sulla base di tre motivi.
Con il primo denuncia inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 601 c.p.p., n. 5, artt. 178 e 179 c.p.p. per essere stato omesso l'invio al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello per l'udienza del 10/1/2013.
Con il secondo deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 175 c.p., nonché vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1,
lett. b ed e) in relazione al diniego del beneficio della non menzione.
Con il terzo deduce infine vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché contraddittoria ed errata motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e) in relazione alla determinazione della pena in misura superiore al minimo previsto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. È fondato il primo motivo di ricorso.
Non vi è prova in atti della notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Risulta nominato in udienza un suo sostituto ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, senza però che si ricavi dal relativo verbale o da altri atti del fascicolo processuale che si sia previamente proceduto ad alcun accertamento circa la conoscenza che dell'udienza avesse il difensore di fiducia dell'imputata e, segnatamente, in ordine alla notifica del decreto di citazione avanti la corte d'appello per il giudizio di gravame.
L'omessa notificazione dell'avviso di dibattimento al difensore di fiducia dell'imputato determina, infatti, nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c). Essa, infatti, afferisce alla difesa dell'imputato ed è insanabile ex art. 179 c.p.p., con una successiva nomina di un difensore di ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuote la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (v., in termini, Sez. 3, n. 6240 del 14/01/2009, Plaka, Rv. 242530). Va pertanto pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello d Perugia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2014