Sentenza 2 dicembre 2005
Massime • 1
La nullità dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per mancata indicazione delle "concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure" (art. 292, comma secondo, lett. c bis, cod. proc. pen.) non può discendere dalla mera, formale omissione di detta indicazione, quando risulti evidente, dal complesso motivazionale, l'incidenza assoluta e prevalente che hanno assunto le considerazioni riferibili alla gravità della pericolosità sociale e dalla personalità dell'indagato; condizione, questa, in presenza della quale la motivazione sul punto ben può, quindi, essere integrata dal tribunale del riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2005, n. 46223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46223 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 02/12/2005
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1884
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 037021/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER BR, N. IL 04/08/1973;
avverso ORDINANZA del 21/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 21 giugno 2005, il Tribunale di Firenze, sezione distrettuale del riesame, confermava il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Livorno, con il quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ER IE, perché gravemente indiziato di estorsione consumata e tentata in concorso con SA AU ai danni di RS AR costretto con minacce a conseguire una barca a fronte di richiesta che aveva ad oggetto altre tre barche e denaro.
Il Tribunale individuava i gravi indizi di colpevolezza nelle dichiarazioni accusatorie della persona offesa avvalorate dalla contestazione dell'avvenuta consegna di una barca senza alcuna diversa plausibile ragione e dalle contraddittorie versioni del fatto fornite dagli imputati.
Le esigenze cautelari erano individuate nel pericolo di reiterazione desunto dalla pervicace volontà a delinquere dimostrata nella reiterazione delle richieste nonostante il sospetto dei controlli di polizia giudiziaria. Il giudizio di inidoneità di misure meno gravi rispetto a quella in atto era giustificato dai precedenti penali recenti a carico del ER oltre che dalla gravità dei fatti addebitati.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, a messo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - carenza ed illogicità della motivazione in relazione all'esatta valutazione degli indizi di colpevolezza e violazione dell'art. 273 c.p.p., comma 1, per non avere il Tribunale dato risposta alle specifiche argomentazioni difensive formulate con memoria depositata in ordine all'estraneità del ER e all'assenza di frasi intimidatorie, dal momento che l'attività di intercettazione telefonica non aveva mai individuato come interlocutore della persona offesa neppure riscontrata nella intercettazione ambientale, sicché la motivazione del provvedimento impugnato era connotata da un salto logico allorché collegava la pretesa economica asseritamente sine titulo a condotta minacciosa. Le sole dichiarazioni della persona offesa, rese in maniera contraddittoria e quindi intrinsecamente inattendibili, non possono integrare la gravità indiziaria. Impropriamente il Tribunale individua come elemento di conforto la contraddittorietà delle versioni degli arrestati, non comprendendosi come da essa possa trarsi argomento per desumerne l'attendibilità della persona offesa;
- carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari nonché nullità ex art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c bis), e violazione degli artt. 273, 274, e 292 c.p.p. in quanto le specifiche, censure mosse all'ordinanza cautelare con la memoria difensiva (in particolare per la valorizzazione del pericolo di reiterazione oltre che di condotte estorsive anche di traffico illecito di oggetti d'arte o di stupefacenti) non avevano trovato risposta da parte del Tribunale che anzi si era appiattito sugli argomenti contestati. Nessuna risposta era stata data all'eccezione di nullità riguardante la mancata indicazione nell'ordinanza cautelare delle specifiche ragioni che non consentivano l'applicazione di misure diverse da quelle della custodia in carcere, omissione che non poteva essere sanata con integrazione motivazionale da parte del giudice del riesame. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto il Tribunale ha per implicito dato risposta alle doglianza difensive mosse nell'articolata memoria difensiva, espressamente presa in considerazione dal provvedimento impugnato, allorché ha dato atto dell'insussistenza di elementi indiziari desumibile dalle conversazioni oggetto di intercettazione. La scelta del giudice di merito di dare rilevo, come riscontro ai fini della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, non solo al dato obiettivo della consegna sine titulo di un bene di non trascurabile valore ma anche alle contraddizioni riscontrate nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da parte degli indagato, non è sindacabile in questa sede in quanto attinente a valutazione di merito non manifestamente illogica.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Ed invero il Tribunale ha giustificato la conferma della misura custodiale in carcere "in considerazione dei precedenti penali recenti, unitamente alla gravità dei fatti in contestazione", con argomentazione sintetica ma non mancante o inidonea a spiegare le ragioni della scelta adottata. Nè può dirsi che si sia appiattito sulle motivazioni adottata dal Giudice delle indagini preliminari, che peraltro non risultano viziate dalla denunciata nullità. È pacifico in giurisprudenza che "il tribunale del riesame può confermare il provvedimento restrittivo anche per motivi diversi da quelli addotti dal giudice, ma tale potere confermativo non può essere esercitato nel caso in cui il provvedimento risulti radicalmente nullo. In siffatta ipotesi il tribunale del riesame ha l'obbligo di provvedere esclusivamente alla pronunzia di nullità dell'atto, non essendo configurabile un provvedimento "sostitutivo" in ordine all'emissione di un valido provvedimento (v. ordinanza della Corte Costituzionale n. 101 del 1996). La violazione degli obblighi di motivazione previsti dall'art. 292 c.p.p. determina nullità e poiché la L. 8 agosto 1995, n. 332 ha reso più articolati e cogenti tali obblighi, il tribunale della libertà dovrà rilevare la nullità del provvedimento anche con riferimento a carenze motivazionali relative a singoli elementi. (Cass. Sez. 5^, sent. N. 00 131 del 15/01 - 18/03/1997). Questo ovviamente a condizione che il dato che attiene alla valutazione di inidoneità di misure cautelari meno gravi rispetto alla custodia in carcere (in quanto specificazione della valutazione globale che deriva dal quadro indiziario considerato e dalla pericolosità sociale dell'indagato) non sia desumibile dal contesto della motivazione.
Ne deriva che la sanzione della nullità dell'ordinanza cautelare non può discendere dalla mera omissione di un riferimento testuale alla inidoneità delle altre misure allorché risulti evidente dal complesso motivazionale l'incidenza assoluta e prevalente che hanno assunto le considerazioni riferibili alla gravità della pericolosità sociale desunta dal comportamento serbato e dalla personalità dell'indagato.
In conseguenza la specifica considerazione attinente alla inidoneità delle misure diverse da quella inframuraria ben può essere integrata dal giudice del riesame (cfr. Cass. Sez. 1^, 21/01 - 22/03/2005 n. 11518, ric. Tusa). La circostanza che l'ordinanza avesse introdotto argomenti non condivisi e definiti "fuorvianti" non elide l'esistenza di motivazione sul punto.
Il tribunale, nel formulare la valutazione di inidoneità delle misure diverse da quella custodiale, ha implicitamente risposto alla doglianza mossa in sede di riesame, avendo dato rilievo a circostanze attinenti la personalità del ricorrente, valutate in maniera negativa, costituite da precedenti penali recenti, che non vengono contestate nella loro realtà storica.
3. Il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005