Sentenza 9 gennaio 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di evasione dell'IVA all'importazione, il giudizio riguardante l'affettività dell'avvenuta immissione al consumo in altro Paese comunitario, rilevante per valutare la violazione del divieto di doppia imposizione ed il rispetto del principio del trasferimento del gettito allo Stato membro in cui avviene il consumo finale, deve essere formulato per i beni mobili registrati sulla base di dati obiettivi come l'iscrizione nei pubblici registri del diverso Paese membro e l'esistenza di un titolare effettivo del bene diverso dall'utilizzatore nel Paese di destinazione finale. (Fattispecie in tema di interposizione soggettiva fittizia per l'importazione in ambito comunitario di aeromobili allo scopo di usufruire del regime impositivo più favorevole, eludendo il versamento dell'IVA all'ingresso nel Paese di effettivo utilizzo dei velivoli).
Commentari • 2
- 1. Federico Donellihttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza nel 2011 con voti assoluti e lode, con una tesi in diritto penale dell'economia dal titolo "Le soluzioni negoziali della crisi d'impresa nel diritto penale del fallimento: l'art. 217 bis l. fall." (rel. Prof. Filippo Sgubbi), giudicata degna di menzione. Durante l'università ha preso parte all'Eucotax Wintercourse, Uppsala (tema: "Equality and special income tax regimes for businesses") e all'European Tax College Moot Court Competition, membro di una delegazione di tre studenti risultata vincitrice del premio "Best written memorandum on behalf of the applicant". È stato ospite presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2014, n. 11976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11976 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 09/01/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - N. 55
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 42992/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI VA, nato a [...] nel Frignano il 19/2/1943;
avverso l'ordinanza del 13/6/2013 del Tribunale di Cagliari che ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 14/5/2013 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cagliari avendo riguardo al "fumus" di reato ex art. 110 c.p., e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 292, (in relazione al D.P.R. n. 633 del 1973, art. 70),
accertato nell'aprile 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Marco Linguerri, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/6/2013 il Tribunale di Cagliari ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 14/5/2013 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cagliari avendo riguardo al "fumus" di reato ex art. 110 c.p., e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 292, (in relazione al D.P.R. n. 633 del 1973, art. 70), accertato nell'aprile 2013 con riguardo alla illegale importazione nel mese di febbraio 2008, in concorso con CE EF operante per la società austriaca fittiziamente intermediaria, di un aeromobile "Cirrus SR22" di provenienza statunitense e in quel Paese immatricolato.
2. Avverso tale decisione il sig. LL propone ricorso tramite i Difensori, in sintesi lamentando:
a. errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione alla L. n. 4 del 1929, art. 21, comma 3, per essere stata individuata la competenza dell'autorità giudiziaria sulla base del luogo dell'accertamento. Si tratta di criterio che, se interpretato in maniera eccessivamente elastica, contrasta sia con l'art. 25 Cost., comma 1, sia con l'art. 76 Cost.. Ciò impone di fissare con particolare rigore il concetto di "luogo di accertamento" e, nel caso in esame, di individuare tale località in Vignola, ove sono stati acquisiti i documenti concernenti l'aeromobile che ivi abitualmente staziona;
b. errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, per essere insussistente il profilo di "abuso del diritto" individuato dal Tribunale alle pagine 3 e 5 dell'ordinanza; all'epoca dei fatti il regime vigente in Danimarca prevedeva una aliquota pari a zero per l'I.v.a. all'importazione degli aeromobili, così che del tutto correttamente l'ingresso è avvenuto in Danimarca sulla base del regime esistente e quindi l'aeromobile è stato immesso alla libera circolazione comunitaria;
a ciò consegue che in presenza di movimenti intracomunitari non si da luogo a importazioni che comportano nuove imposte (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 67; Sez. 3, n. 17835 del 13/5/2005) e non può trovare applicazione la sanzione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 70. Inoltre, può parlarsi di abuso del diritto penalmente rilevante solo in presenza di violazione di una specifica disposizione antielusiva (Sez. 3, n. 33187 del 12/6/2013);
c. errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), anche in relazione all'art. 125 c.p.p., in quanto sia l'ordinanza del Tribunale sia il decreto del Giudice delle indagini preliminari fanno riferimento alle schede redatte dalla G.d.F., schede che non sono allegate al decreto e che non contengono alcuna indicazione chiara dei fatti e delle violazioni. Lo stesso dicasi per il "periculum in mora", elemento che l'ordinanza omette di motivare. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene di affrontare in via preliminare la questione concernente il difetto di competenza dell'autorità giudiziaria procedente e concorda con il ricorrente allorché, citando la giurisprudenza di legittimità, afferma che il concetto di "luogo di accertamento" introdotto dalla normativa tributaria (L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 21, comma 2) non va interpretato in modo formalistico e deve essere considerato alla luce dell'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione.
2. Proprio un'interpretazione non ancorata a dati formali o, addirittura, formalistici conduce a rigettare la censura del ricorrente. E, infatti, la mera acquisizione di dati presso le singole sedi ove gli aerei erano custoditi non appare in grado di fornire gli elementi necessari per valutare i fatti e le possibili violazioni della disciplina tributaria. Come emerge dagli atti dell'autorità giudiziaria cagliaritana, almeno sei degli aerei oggetto di sequestro, e in particolare i "Cirrus SR22", sono stati importati con modalità simili e con la cooperazione del sig. CE, verosimilmente esponente della "Cirrus Italia" e nello stesso tempo legale rappresentante della società austriaca che ha operato come intermediaria;
l'insieme di tali elementi di fatto, che l'ordinanza impugnata ha considerato ai fini della propria decisione, è stato rilevato e apprezzato soltanto dopo che le informazioni sono state raccolte presso i diversi luoghi di custodia degli aeromobili e quindi concentrate presso le autorità cagliaritane, ove erano emersi i primi sospetti circa l'esistenza di irregolarità tributarie. Il che conduce a ritenere che l'accertamento sia avvenuto in Cagliari e non ad opera delle autorità che singolarmente hanno dato corso all'attività di ricognizione e raccolta delle informazioni su delega delle prime.
3. Giova esaminare a questo punto il secondo motivo di censura proposto dal ricorrente con riguardo al vizio di motivazione che, prescindendo dal merito della decisione, potrebbe comportare l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Sostiene, infatti, il ricorrente che la motivazione a supporto del sequestro si fonda sul contenuto delle schede redatte dalla G.d.F., schede non allegate al provvedimento giudiziale che, dunque, rinvia a un documento non presente con un improprio ricorso a motivazione "per relationem" e sostanziale violazione del diritto dell'indagato. A tale proposito la Corte rileva che l'ordinanza impugnata, sul punto non contestata specificamente dal ricorrente, afferma che le schede della G.d.F. risultano allegate al provvedimento del Pubblico ministero presente in atti, così che il loro contenuto è conosciuto e conoscibile dalle parti private. Si tratta di circostanza che esclude la sussistenza del vizio lamentato.
4. Venendo, così, al secondo e centrale motivo di ricorso, la Corte ritiene che, allo stato degli accertamenti, l'ordinanza impugnata non meriti le censure che le sono mosse. Il Tribunale di Cagliari ha, infatti, ampiamente integrato il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari che non aveva affrontato i profili problematici che, invece, il Tribunale ha esaminato in modo puntuale e articolato.
5. La motivazione dell'ordinanza si presenta immune da critiche in quanto ha evidenziato i profili di abuso ravvisabili nella condotta del ricorrente e del suo concorrente nel reato. Si è già accennato al fatto che i velivoli "Cirrus" (prodotti negli Stati Uniti) sono stati importati facendo ricorso a società diversa dalla "Cirrus Italia" e che la società austriaca che figura come intermediaria risulta avere come rappresentante legale il sig. CE, persona domiciliata nello stesso immobile ove ha sede la "Cirrus Italia". L'ordinanza impugnata rileva, poi, che fin dall'inizio delle operazioni di esportazione dagli Stati Uniti l'aeromobile risulta destinato al sig. LL in Italia, che costui redasse contestualmente un contratto assicurativo per il velivolo e che l'operazione è stata sviluppata, dapprima, tramite un "trust" di diritto statunitense avente come riferimento il medesimo LL e, poi, tramite l'intervento della società austriaca riferibile al sig. CE e di una società danese che aveva emesso la fattura finale in favore del destinatario LL.
6. Osserva il Tribunale come tali passaggi realizzino uno schermo formale rispetto all'operazione effettiva e chiara fin dall'inizio (cessione diretta dalla società statunitense al sig. LL) e non abbiano altro scopo che quello di evitare la sottoposizione dell'aeromobile al versamento dell'I.v.a. dovuta allo Stato italiano.
7. L'esame dei principi interpretativi della giurisprudenza italiana in materia di I.v.a. all'importazione e di operazioni intracomunitarie conduce a rilevare come questa Corte, nell'ambito del generale divieto di doppia imposizione che discende dal Trattato costitutivo delle Comunità, abbia valutato esistente una possibile assenza di imposizione all'ingresso in Italia solo qualora il veicolo risulti già immatricolato e iscritto nei registri pubblici in altro Paese membro, ove deve ritenersi cosi assolto il debito I.v.a. (Sez. 1, n. 4274 del 23/6/1997, rv 208418; Sez.3, n. 923/1991, ud. 18/12/1990, rv 186313). Nel caso in esame non risulta, neppure nella prospettazione difensiva, che il velivolo una volta fatto ingresso e immesso in consumo in territorio danese sia stato iscritto presso i registri ufficiali di quel Paese e presso l'ente nazionale per il volo, ne' emerge l'esistenza di un titolare effettivo del bene diverso da quello che lo ha acquistato negli Stati Uniti e ha provveduto ad assicurarlo.
8. Parimenti, l'esame della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, in particolare della Sezione Terza, consente di rilevare alcuni principi che possono soccorrere nel caso in esame. Premesso che la Sesta Direttiva in materia di I.v.a. ha come finalità il trasferimento del gettito fiscale allo Stato membro in cui avviene il consumo finale del bene (principio rilevante anche nell'ipotesi di "operazioni a catena"), con la sentenza in data 2/7/2009 in causa C- 377/08 sono stati fissati i limiti entro cui la parte può fruire della detraibilità e del rimborso dell'I.v.a. "assolta a monte";
quindi, con la sentenza 6/10/2008 in causa C-248/07 sono stati affrontati profili applicativi del Regolamento 2454/93 di attuazione del Codice Doganale Comunitario (Reg. 2913/92 come modificato dal Reg. 89/97) e si è chiarito che la "persona che fa importare la merce" (ex art. 291, n. 1) è quella cui la merce è destinata e "che ha intenzione di utilizzarla per la destinazione particolare prevista"; si è chiarito, altresì, in relazione all'art. 297, n. 1, che non vi è "cessione di merci" all'interno della Comunità se la persona autorizzata all'operazione d'importazione agisce per conto dell'importatore finale, anche se la merce è importata in uno Stato membro e successivamente trasportata in altro Stato membro.
9. Come si vede, la giurisprudenza comunitaria ha ben presenti i limiti di applicazione dell'I.v.a. come tributo interno e del rapporto fra ingresso del bene nel territorio dell'Unione e in quello del singolo Stato cui il bene è dall'origine destinato. 10. In conclusione, una volta individuata l'esistenza di operazioni in frode compiute dagli indagati, correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistere il "fumus" del reato contestato e applicabile l'istituto della confisca nei termini indicati dall'ordinanza impugnata. Sussiste, dunque una corretta motivazione in ordine a tutti i presupposti del sequestro anche con riguardo alle esigenze cautelari.
11. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2014