Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'art. 20 della legge regionale del Lazio n. 33 del 1987 riconosce agli eredi dell'assegnatario defunto una posizione di diritto soggettivo al subingresso nel rapporto di locazione, e non di mero interesse legittimo.
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FATTI DI CAUSA 1. A seguito di notifica in data 12 dicembre 2009 di decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi degli artt. 18 d.P.R. n. 1035 del 1972 e 15 l.r. Lazio n. 12 del 1999, Fabio F. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma (A.T.E.R. di Roma) chiedendo l'accertamento del diritto al legittimo possesso dell'immobile sito in via [omissis] per effetto del subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Espose in particolare parte attrice quanto segue. A seguito di separazione personale, la madre dell'attore, Giuseppina A., aveva fatto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO LO FIORE - rel. consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IACP PROV ROMA, in persona del legale rapp.te p.t. MONTANARO LIVIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUGGERO DI LAURIA 28, presso lo studio dell'avvocato ADA CARDINALI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LO EMILIO 10, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI POGGIOLI, difeso dall'avvocato FRANCO DELL'ERBA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4702/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 15/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/02 dal Consigliere Dott. Francesco LO FIORE;
udito l'Avvocato LUCIO DOLCETTI (con delega rilasciata dall'Avvocato FRANCO DELL'ERBA), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14 febbraio 1996, LO LL propose opposizione avverso il decreto del presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Roma, emesso ai sensi dell'art. 18, comma 1^, d.p.r. 30 dicembre 1972, n. 1035, e dell'art. 32, comma 3^, legge reg. Lazio 26 giugno 1987, n. 33, con cui gli era stato intimato il rilascio di un alloggio di proprietà dell'Istituto, in Roma, via Gioia del Colle, perché occupato senza titolo.
Dedusse il LL di essere subentrato nel rapporto di locazione dell'alloggio alla assegnataria Railde Miccadei, deceduta nel frattempo, di cui era nipote, convivente e discendente diretto. L'Istituto si costituì, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestando nel merito l'opposizione. Con sentenza del 4 giugno 1997, il Pretore di Roma dichiarò privo di effetti il decreto opposto.
Le parti interposero gravame: l'Istituto, in via principale, ed il LL, in via incidentale.
Con sentenza dell'8 febbraio/15 marzo 1999, il Tribunale di Roma rigettò il gravame principale e dichiarò inammissibile quello incidentale.
In particolare, affermò la giurisdizione del giudice ordinario e rilevò che il LL, quale nipote, stabilmente convivente con l'assegnataria dell'alloggio, deceduta nel frattempo, aveva diritto a subentrarle nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 20, legge reg. Lazio 26 giugno 1987, n. 33, così che fondata era l'opposizione al decreto di rilascio del bene.
Per la cassazione di tale sentenza, l'Istituto ha proposto ricorso in forza di due motivi ed ha depositato memoria.
Il LL ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria. Con sentenza 22 marzo/16 luglio 2001, le Sezioni Unite hanno respinto il primo motivo di ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della sentenza delle Sezioni Unite, che, nei termini sopraindicati, ha risolto la questione di giurisdizione, posta con il primo motivo, residua l'esame del secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione dell'art. 20, legge reg. Lazio 26 giugno 1987, n. 33, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..
Sostiene il ricorrente che, per l'erede convivente dell'assegnatario in locazione d'alloggio di edilizia residenziale pubblica, la citata disposizione regionale prevede soltanto un interesse legittimo al subentro nel rapporto locatizio e non già una situazione di diritto soggettivo, come ritenuto invece dal Tribunale a quo, peraltro in difformità di precedenti pronunce di questa Corte.
Anche questo secondo motivo non ha pregio.
Ed invero, al di là del rilievo che - per come svolto - siffatto motivo appare propositivo della questione di giurisdizione, specificamente sollevata con il primo e già decisa dalle Sezioni Unite, va osservato che nient'affatto errata si presenta l'affermata (dal Tribunale a quo) configurazione di situazione di diritto soggettivo al subentro nel rapporto locatizio, per il componente del nucleo familiare convivente dell'assegnatario d'alloggio d'edilizia residenziale pubblica, nella disciplina della sopraindicata legge regionale del Lazio, relativa all'assegnazione ed alla determinazione dei canoni di locazione di tal tipo di alloggi.
L'art. 20 della legge reg. Lazio 26 giugno 1987, n. 33, infatti, senza subordinarlo a preventiva e discrezionale valutazione da parte dell'ente gestore, prevede che "in caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 3.. ", disponendo, poi, per l'ipotesi di ampliamento stabile del nucleo familiare, che una tale situazione "attribuisce al nuovo componente.. il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione", diritto invece negato alle persone, ospitate temporaneamente nell'alloggio. Situazione di diritto soggettivo al subentro, quindi, che emerge dalla stessa lettera dello articolo in oggetto, anche laddove, al comma quinto, prevede che "al momento della voltura del contratto l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio", con ciò palesando - difformemente da quanto ritenuto in precedente pronuncia di questa Corte (v. Cass. n. 4305/99) - un intervento valutativo dell'ente gestore, non caratterizzato da discrezionalità e limitato al momento della voltura (eventuale e formale) del contratto.
Il rilievo trova conferma nella disposizione del successivo art. 21, che, disponendo l'estensione dei diritti e degli obblighi sorgenti dalla assegnazione "a tutti i membri del nucleo familiare, originario o naturale, dell'assegnatario" e prevedendo che "l'indicazione nominativa dello assegnatario sia in sede di assegnazione che nel caso di subentro ha rilevanza esclusivamente amministrativa", chiarisce come la normativa regionale in esame consideri il nucleo familiare dell'assegnatario e non già quest'ultimo il centro sostanziale di imputazione dell'assegnazione dell'alloggio, a specificazione (ulteriore) della sussistenza di un diritto al subentro nel rapporto locatizio, per il componente del nucleo familiare convivente dello assegnatario deceduto. Conclusivamente, quindi, il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni esposte, fondate su disciplina regionale, quella innanzi esaminata, difforme in parte qua da quella nazionale anteriore, d.p.r. 30 dicembre 1972, n. 1035, che ha dato luogo al diverso orientamento, secondo cui la sopravvenienza della morte dell'assegnatario determina la cessazione del rapporto locatizio ed il ritorno dell'immobile nella disponibilità dell'ente assegnante, senza che agli eredi, privi di un diritto di subentrare nel suddetto rapporto, possa riconoscersi più di una posizione d'interesse legittimo in relazione alla facoltà di chiedere in loro favore una nuova assegnazione del medesimo bene (v. ex plurimis Cass. S.U. n. 4855/85). Sussistono giusti motivi per compensare totalmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 19 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003