Sentenza 25 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di lottizzazione abusiva, atteso che trattasi di reato permanente e progressivo nell'evento, il termine prescrizionale decorre, pur in presenza di un sequestro preventivo dei manufatti abusivi realizzati, dalla diversa data di stipula dei contratti preliminari o di compravendita, anche se in epoca successiva al detto sequestro.
Commentario • 1
- 1. Lottizzazione abusiva: evoluzione normativa e profili penalihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2004, n. 15289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15289 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 25/02/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 365
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 29827/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO NI e BR RI n. ad Ostuni rispettivamente il 17 novembre 1941 ed il 25 ottobre 1943 e BRGIUSEPPE SI n. ad Ostuni il 13 ottobre 1950;
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce emessa in data 11 novembre 2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. PASSACANTANDO G. che concluso per: rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. LUBERTO Enrico (1-2) (Roma);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AC NN, UN AR e UN PE IM hanno proposto separati ricorsi per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, emessa in data 11 novembre 2002, con la quale venivano condannati per il reato di lottizzazione abusiva, deducendo quali motivi comuni la violazione degli artt. 18 e 20 lett. c) l. n. 47 del 1985, poiché gli immobili erano stati edificati nel 1983, erano stati tutti condonati e la Pubblica Amministrazione non aveva preso alcun provvedimento fra quelli previsti dall'art. 18 l. cit., sicché non aveva ritenuto sussistente alcuna lottizzazione abusiva, in quanto aveva rilasciato la relativa concessione in sanatoria, la violazione dell'art. 606 lett. a) c.p.p., giacché il giudice penale aveva esercitato poteri concessi solo alla P.A. dal settimo ed ottavo comma dell'art. 18 cit., non aveva considerato la sospensione dell'ordine di demolizione emesso dal Sindaco, disposta dal T.a.r. Puglia sez. Lecce nel 1993 con ordinanza n. 1091 e la presentazione di un piano di recupero nel giugno 2000, la prescrizione del reato, in quanto gli edifici e gli atti di trasferimento erano ultimati nel 1993 ed in base agli artt. 22 e 44 l. n. 47 del 1985 la sospensione non può riguardare la prescrizione, perché concerne solo i procedimenti, è stata concessa in maniera illegittima ed al di fuori dei casi stabiliti dall'art. 159 c.p.p., e l'illegittima applicazione della confisca in presenza della presentazione di un piano di recupero.
UN PE IM si doleva, inoltre, dell'erronea applicazione dell'art. 159 c.p.p., poiché, in data 28 marzo 1993 era stato effettuato un sequestro probatorio, sicché, anche tenendo presenti tutte le sospensioni di 37 mesi ed 11 giorni, il reato sarebbe prescritto, e della mancanza e manifestamente illogica motivazione in ordine alla sua responsabilità, poiché egli aveva solo stipulato, qualità di procuratore di AR EL, un preliminare il 12 agosto 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti sono manifestamente infondati, sicché i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Ed invero, occorre ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, poiché il sindacato demandato alla Corte di Cassazione deve essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794 e Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia).
Ed invero la mancanza di motivazione va rilevata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, indefettibili al fine di renderlo verificabile ovvero quando sia stato omesso del tutto il punto sottoposto all'esame del giudice oppure la motivazione sia solo apparente, dovendo tali vizi risultare "dal testo del provvedimento impugnato".
Pertanto sono inammissibili le differenti ricostruzioni fattuali effettuate in contrasto con quanto risulta dalle decisioni dei giudici di merito.
Infatti, l'impugnata sentenza afferma che il 22 aprile 1995 fu pronunciata formale ordinanza di sospensione del processo in seguito alla presentazione di domande di condono edilizio, perché erano stati contestati anche i reati di costruzione abusiva in violazione della normativa sull'esecuzione di opere in conglomerato cementizio, revocata il 9 giugno 2000, mentre dall'udienza in data 11 novembre 1994 fino al 22 aprile 1995 erano stati effettuati meri rinvii su richiesta di parte per consentire l'ultimazione dell'"iter" per la presentazione delle istanze di condono edilizio.
Peraltro, la sospensione disposta per poter usufruire del condono edilizio per le singole costruzioni appare legittima, perché relativa a reati condonabili (art. 20 lett. b) l. n. 47 del 1985 per le costruzioni abusive ed artt. 2, 4, 13 e 14 l. n. 1086 del 1971), e conforme a quanto stabilito dalla decisione delle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 22, Sadini ed altro rv. 214792) giacché le costruzioni erano ultimate al rustico entro il 31 dicembre 1993, non vi erano ragioni ostative per la concedibilità, perché non effettuate in zone soggette a vincolo ed in quanto l'impegno di partecipare "pro quota" agli obblighi di urbanizzazione dell'intero comprensorio abusivamente lottizzato costituisce solo titolo per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria e può essere formulato successivamente, secondo quanto appare dal tredicesimo comma dell'art. 35 l. n. 47 del 1985 (richiamata dalla legge n. 724 del 1994 e s. m. e dalla legge di conversione n. 276 del 2003, pur dopo la formale abrogazione con il D.P.R. n. 380 del 2001) in relazione all'art. 38 l. cit., che subordina l'estinzione dei reati di cui all'art. 20 lett. b) l. cit. (ora 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001) al versamento dell'oblazione dovuta, e non superavano, per singola istanza, il limite volumetrico, stabilito dalla legge n. 724 del 1994 e successive modificazioni. Tuttavia a detta sospensione calcolata dalla Corte salentina occorre aggiungere mesi uno e giorni quattordici cioè dal 22 febbraio 2001 al 5 aprile 2001 per procedere alla discussione per rinvii concessi non per ragioni istruttorie o per concessione del termine a difesa, sulla base di una nota decisione delle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 28 novembre 2001, Cremonese), cui questo collegio accede perché inspirata da un'analisi ermeneutica logico sistematica delle norme implicate, da un'interpretazione costituzionalmente orientata ed adeguatrice sia in relazione alla disciplina codicistica sia all'art. 3^ Cost., che impone una durata ragionevole dei processi ed indirettamente sanziona il c.d. "abuso del diritto" e cioè tutti quei rinvii non finalizzati all'esercizio effettivo della difesa, e detrarre dalla sospensione per il processo dovuta al condono edilizio mesi uno e giorni ventisette dal 13 aprile 2000 al 9 giugno 2000, perché il rinvio è stato disposto per organizzazione dell'ufficio e non concerne il procedimento di sanatoria.
Pertanto, solo a voler ritenere cessata la permanenza, in data 14 luglio 1993, giorno in cui è stato eseguito il sequestro preventivo, nonostante la eventuale prosecuzione delle opere e la certa protrazione della condotta antigiuridica sotto il profilo della lottizzazione negoziale (Cass. sez. 3^ 8 novembre 1995, Licciardello), la prescrizione sarebbe maturata il 30 luglio 2003. Infatti al termine massimo di prescrizione di quattro anni e sei mesi occorre aggiungere anni cinque mesi cinque e giorni due di sospensione della prescrizione (14 luglio 1993 + anni 4 e mesi sei = 14 gennaio 1998 + anni 5 mesi 5 e giorni 2 = 16 giugno 2003 + mesi 1 e gg. 14 = 30 luglio 2003), in quanto proprio l'art. 159 c.p. prescrive che "il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge" quali sono gli artt. 38 e 44 l. n. 47 del 1985, richiamati dalla legge n. 724 del 1994 e s.m., e l'art. 304 c.p.p. come interpretato dalla citata decisione delle sezioni unite "Cremonese".
Tuttavia una simile interpretazione cozzerebbe con la delimitazione temporale aperta effettuata dal P.M., proprio in relazione alla prosecuzione delle opere oltre il sequestro delle costruzioni, anche se non accertato in maniera incontrovertibile in sentenza e quindi non valutata, alla stipula di altri contratti dopo il sequestro del 14 luglio 1993 e precisamente il 22 s.m.a., sicché, nell'ipotesi più favorevole prescrizione sarebbe maturata in data 8 agosto 2003. Peraltro, l'imputazione, attenta nella delimitazione del "tempus commissi delicti" dei vari reati indica il periodo della lottizzazione abusiva con il seguente tenore "fatti accertati in Ostini dopo il 21 settembre 1991 con permanenza", sicché, in virtù di detta precisazione, in presenza di un reato permanente e progressivo nell'evento come esattamente affermato dai giudici di merito (cfr. Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 216, Iorio Unisci Ascoltato rv. 212918, alle cui argomentazioni si rinvia per evitare ridondanze di trattazione), il termine prescrizionale verrebbe a decorrere dalla pronuncia di condanna contenuta nella sentenza di primo grado (20 aprile 2001), onde alcuna prescrizione si sarebbe verificata, giacché maturerà il 20 ottobre 2005, anche se risulta dalle pronunce l'esecuzione di un sequestro preventivo, dopo il quale è dubbia la prosecuzione dei lavori, da considerare quale atto autoritativo comportante la cessazione della permanenza in tale data per i reati di costruzione abusiva in violazione della normativa sulle opere in conglomerato cementizio ma non per quello di lottizzazione abusiva, giacché sono stati stipulati alcuni preliminari e contratti di vendita in epoca successiva a detto sequestro, sicché la permanenza non può ritenersi interrotta dal sequestro preventivo, perdurando il compimento dell'attività illecita sotto il profilo della lottizzazione negoziale e, quindi, nella fattispecie, mista, materiale e negoziale.
Ed invero, l'impugnata sentenza rileva che dopo il sequestro probatorio del 1983 i lavori proseguirono, nel rilievo aerofotogrammetrico del 1991 risultano solo 22 costruzioni sulle 44 rilevate dal consulente del P.M. e che la prosecuzione dell'attività edilizia si è protratta almeno fino a luglio 1993, epoca di esecuzione di un sequestro preventivo (pag. 6), mentre in epoca successiva al 14 luglio 1993 cioè in data 22 s.m.a. è stato stipulato il contratto di acquisto di un immobile (cfr. imputazione di truffa di cui alla lettera e) del decreto di citazione). Perciò sia che si escluda la prescrizione del reato in base alle superiori considerazioni sia che venga individuata cessazione della permanenza tramite la stipula dell'ultimo contratto, sicché la causa estintiva sarebbe maturata inedita 8 agosto 2003, detta eccezione o è del tutto infondata o non proponibile, perché relativa ad una causa estintiva verificatasi dopo la pronuncia della decisione di secondo grado, in quanto tutte le altre censure sono manifestamente infondate (vedi Cass. sez. un. 11 settembre 2001 n. 33542, Cavalera). Ed invero, non sussiste alcun esercizio di un potere riservato alla P.A. nell'aver ritenuto configurabile il reato di lottizzazione abusiva, giacché compito dell'autorità giudiziaria è quella di accertare la sussistenza di reati qual è quello contestato. Peraltro, il comportamento della P.A., che ha rilasciato le concessioni in sanatoria ex art. 35 l. n. 47 del 1985 in una zona non urbanizzata (E/1 agricola e di riserva), "dove erano consentite costruzioni a servizio dell'agricoltura", consentendo l'edificazione di un "villaggio" di ben 44 costruzioni (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado) senza richiedere un preventivo piano di recupero o l'impegno a concorrere "pro quota" nelle opere di urbanizzazione di tutto il comprensorio, in presenza di ulteriori prove, evidentemente non reperite dal P.M., potrebbe configurare altri e più gravi reati. Da quanto finora illustrato e dalle chiare affermazioni dei giudici di merito appare manifestamente infondata pure la deduzione circa l'insussistenza del reato di lottizzazione abusiva, dimostrata anche dalla tardiva (armo 2000) presentazione di un piano di recupero nel tentativo di escludere la confisca del terreno e delle costruzioni a norma dell'art. 18 l. n. 47 del 1985 (ora art. 30 d. l.vo n. 380 del 2001 e successive modificazioni).
A tal ultimo proposito, in assenza di un esplicito provvedimento autorizzatorio della lottizzazione e, persino, della semplice adozione, neppure approvazione, del piano di recupero da parte del Consiglio comunale, detta sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale è stata legittimamente applicata (cfr. Cass. sez. 3^ 14 dicembre 2000 n. 12999, Lanza ed altri rv. 218003 cui adde solo in parte Cass. sez. 3^ 21 gennaio 2002 n. 1966, Venuti ed altri rv. 220851 e 220852).
Infine, il reato di lottizzazione abusiva non è suscettibile di condono, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ex. gr. n. 1107 del 1989, erroneamente ritenuta dai ricorrenti come limitata alla lottizzazione negoziale e n. 148 del 1998) e da questo giudice di legittimità (Cfr. Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 cit. cui adde Cass. sez. 3^ 21 febbraio 2003 n. 8557, Cicchella rv. 224167), perché la predetta contravvenzione costituisce una forma di intervento sul territorio ben più incisiva, per ampiezza e vastità, di quanto non sia la singola costruzione, e non è contemplata giustamente fra le opere e le costruzioni suscettibili di condono ex art. 35 settimo comma 1. n. 47 del 1985. Per quel che concerne la doglianza specifica avanzata da UN PE IM in ordine all'affermazione della sua responsabilità esattamente i giudici di merito hanno evidenziato come egli, insieme alla moglie, fosse proprietario originario di alcuni immobili abusivamente edificati, avesse ottenuto dalla madre, proprietaria del terreno oggetto di lottizzazione abusiva, una procura generale in data 1^ settembre 1986, ed avesse tentato di vendere alcuni immobili sia prima sia dopo i sequestri probatori e preventivi, sicché era stata elevata un'imputazione di truffa, il cui delitto è stato dichiarato improcedibile per intervenuta remissione di querela. Pertanto, "gli elementi documentali citati non rilevano solo per gli aspetti di frazionamento ma quali indiscutibili conferme del coinvolgimento quale originario procuratore della proprietaria degli immobili (la madre) ed egli stesso poi proprietario dell'immobile già costruito, nella realizzazione delle opere in contestazione", mentre l'ambito familiare in cui si sono verificati i fatti, l'età della madre (nata il [...]) all'epoca della commissione dell'illecito e le modalità di attuazione inducono a ritenerlo, persino, quale promotore.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2004