Sentenza 5 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2001, n. 7578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7578 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
C.C. 61631 E N 6 IO 8 9 Z 1 A / R 4 / T . 6 IS PUBBLICA ITALIANA 2 N OM DEL MONOLO7578 0 1 - G E . , 'B .P R R D LL A A L T A D E . U D B B * A I S RTE SUR E A CASSAZIONE T O N E IA T 71S 3 1 R E SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele Cantillo Presidente R.G.N. 1637171/1998 Dott. Giulio Graziadei Consigliere Dott. Giuseppe Marziale Consigliere Cron. 17451 Dott. Simonetta Sotgiu Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. Ud. 1-2-2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 61631 AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
- ricorrente
contro
USBER SUD srl;
intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 185/16/97, depositata il 25/6/1997. 211 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1/2/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avvocato dello Stato, dott.ssa Quadri, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. maurizio Velardi, il quale ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
La Corte, osserva quanto segue. Con atto notificato il 23/7/1993, l'Ufficio IVA di Torino contestava alla srl Usber UD la indebita detrazione dell'imposta relativa ai canoni di un leasing inesistente e, per l'effetto, rettificava la dichiarazione presentata dalla società per l'anno 1991, determinando di conseguenza la maggiore imposta, gli interessi e le pene pecuniarie dovute. La contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di 1° Grado, sostenendo che quello in questione era stato un vero e proprio contratto di (sale and) lease back e che contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, l'IVA pagata sui canoni doveva ritenersi pienamente relativi detraibile ai sensi dell'art. 19 del DPR 2 n. 633/1972. La Commissione annullava l'impugnata rettifica e l'Ufficio si doleva al giudice superiore, che con sentenza in data 19/5/1997 respingeva però l'appello, dichiarando interamente compensate le spese di lite fra le parti. L'Amministrazione ricorreva allora per cassazione, deducendo che il giudice a quo si era limitato a discettare sulla natura del contratto di lease back e sulla conseguente impossibilità di riguardarlo come un finanziamento occulto, senza minimamente soffermarsi sui motivi di gravame, con i quali era l'inesistenza delle stata invece ribadita operazioni imponibili. Ed invero, dalle indagini espletate dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino era emerso che la Usber UD aveva ceduto alla srl Tekne Engineeering una "rettifica Kapp" che dopo essere stata rivenduta ad un prezzo dieci volte superiore alla Fime Leasing, era stata da questa concessa in locazione finanziaria alla Usber UD e, cioè, proprio alla società che se ne era disfatta pochi mesi prima. Su tale punto, la Commissione Regionale aveva taciuto del tutto, pronunciando così una sentenza che andava senz'altro annullata con ogni conseguente statuizione. L'intimata non si costituiva e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 1/2/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall'esame della sentenza impugnata, risulta che la Commissione Tributaria Regionale non si è limitata a riaffermare la generale detraibilità dell'Iva pagata sui canoni di lease back, ma ha ancor prima ricordato che nel suo appello l'Ufficio non aveva tenuto conto del fatto che il primo giudice aveva ravvisato anche un vizio di motivazione dell'avviso di rettifica, che non poteva non incidere sulla sua legittimità. Dal canto suo, 1 'Amministrazione ha censurato la predetta decisione soltanto sotto il profilo della mancata disamina delle doglianze relative alla natura fittizia delle operazioni, senza nulla dedurre in ordine all'evidenziato difetto di motivazione dell'atto impugnato. Trattandosi di rilievo astrattamente idoneo a sorreggere la pronuncia di rigetto del gravame, il ricorso dell'amministrazione va dichiarato inammissibile, atteso che qualora la sentenza sia { L sorretta da una pluralità di autonome e distinte sufficiente a giustificare laragioni, ciascuna decisione adottata, la mancata impugnazione di una di esse comporta il venir meno di ogni effettivo interesse alla decisione sulle censure proposte, che anche ove accolte, non potrebbero mai condurre all'annullamento della sentenza, divenuta ormai definitiva in relazione ai profili non denunciati 95/03073, 95/07675, 96/03640, 96/07624,(C.Cass. 97/08798, 98/09866 e 99/07948). Nulla per le spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. E N 6 8 O Roma, il 1/2/2001 I 9 5 1 Z / . A 4 N / R 6 - T CONSIGLIERE EST.Planenes fill 2 A S B I I . CORTE R . G R . L E P L . A R D A T E . L U A N B E D B D O A I I T I LL PRESIDENTE, E R A Z S 1 I T N T A 3 E R N 1 S E E . I S T E A N A M блок IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 5 GIU. 2001 AM NO ни IL CANCELLIERE C1 Arnaldo NO A Clou