Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5150 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
IN OME DEL POL ITALIANO5150/0 1 REPUBB LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE a precetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 14020/98 Dott. Ugo FAVARA - Presidente - - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Cron. 11005 Rel. Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO - - ep. 1830 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud. 26/10/00 Dott. Ennio MALZONE Consigliere - ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: LEASING FINANZIARIA IMMOBILIARE SPA IN LIQ, con sede in Salerno, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato LUCIO STABILE con studio in 84122 SALERNO CORSO GARIBALDI 195, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE CUTREMA DI CASSAZ - UNCO COPIE
contro
Richiesta copia stu dal Sig.IL SOLE 24 ORE I. SV.E.I.MER SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei por akiti L. 3000 H 6 APR. 2001 liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in IL CANCELLIG ROMA VLE TIZIANO 80, presso lo studio dell'avvocato EDILBERTO CANCELLERIA 2000 PAOLO RICCIARDI , difesa dall'avvocato 1704 RICCIARDI, giusta delega in atti;
0051916 1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 222/98 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 17/03/98 e depositata il 14/05/98 (R.G. 323/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato Edilberto RICCIARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 19 febbraio 1993 la Leasing Immobiliare s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale s.p.a. (I. SV.E.I.MER). Esponeva che con atto in data 17.10.1990 e successivo atto di quietanza del 27.12.1990 aveva contratto con l'anzidetto Istituto un finanziamento di marchi tedeschi I.250.000, pari a L. 940.000.000 (al cambio di L. 752 per ogni D.M.) da rimborsare in sette anni, ivi compreso il periodo di preammortamento;
che, a garanzia dell'operazione, era stata accesa dall'istituto finanziatore ipoteca per L. 2 miliardi sopra vari cespiti immobiliari di proprietà sociale e su altri 2 beni personali di terzi, ed erano stati concessi pegno di nominali L. 350 milioni di obbligazioni FF.SS. garantite dallo Stato e fideiussione personale di alcuni soci e amministratori;
che, intendendo essa istante alienare alcuni beni gravati dalla indicata garanzia, aveva chiesto all'Istituto - con lettera raccomandata a.r.n.7366 del 20.6.91 - la restrizione dell'ipoteca con proporzionale riduzione dell'importo del mutuo e liberazione di dati cespiti;
che, non - con raccomandata avendo ottenuto risposta, aveva reiterato la richiesta di a.r.n. 8639 del 10.6.1992 - два dall'ipoteca di alcuni cespiti, previo liberazione incameramento del pegno costituito, versamento in contanti di L. 150 milioni e coeva riduzione del mutuo;
che, con nota del 29.9.1992, l'Isveimer aveva comunicato il rigetto dell'istanza. Assumeva che dal comportamento dell'Istituto le erano derivati notevoli danni patrimoniali a causa del mancato realizzo di alcune convenienti trattative di vendita relative a dei cespiti ipotecati e delle conseguenti iniziative giudiziarie intraprese dai promissari acquirenti;
e che ulteriori danni erano dipesi dal forte rialzo del corso del marco che aveva determinato un maggior costo del rimborso del capitale (dell'ordine di L. 247milioni) e comportato quindi la 3 sopravvenuta eccessiva onerosità delle prestazioni dovute all'Isveimer. Affermava poi che con atto di precetto notificato il 9. febbraio 1993 l'Istituto aveva intimato il pagamento della somma di L. 132.003.773 relativa a due rate di preammortamento scadute. E tanto premesso chiedeva: a) dichiararsi la nullità del precetto opposto;
b) pronunciarsi la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità della controprestazione ex art. 1467 cod.civ.; e, per l'effetto; c) disporsi lo svincolo del pegno e la liberazione dall'ipoteca; d) condannarsi l'Isveimer al risarcimento dei danni. Il convenuto, costituendosi, contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. Con sentenza in data 7.11.1995 l'adito Tribunale rigettava l'opposizione avverso il precetto di pagamento proposta dalla Leasing Immobiliare ed ogni altra domanda dalla stessa avanzata. Avverso tale decisione proponeva gravame la Leasing Immobiliare al quale resisteva l'I.SV.E.I.MER. La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza in data 17.3/15.5.1998, rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Leasing Finanziaria Immobiliare affidandone l'accoglimento a tre motivi. Resiste con controricorso l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale. MOTIVI DELLA DECISIONE I. Denuncia con il primo mezzo la società ricorrente "error in procedendo (art. 360 n. 4 c.p.c.)". Nel giudizio di opposizione al precetto prima e all'esecuzione poi, afferma, era stato dedotto l'avvenuto incasso della somma di L. 20.209.250 per cedole del pegno - con scadenza I.
1.93 non portate in deconto del credito e che poichè, con sentenza n. 450/97 emessa nel giudizio di opposizione all'esecuzione il Tribunale di Salerno aveva rigettato preliminare dell'Isveimer di l'eccezione dell'opposizione inammissibilità dichiarandola legittima in base al rilievo della "sostanziale ammissione dell'opposto circa l'incasso dei frutti in data 4.1.93 e L. dell'obbligazione (L. 20.014.950 20.657.512 in data 5.7.93)" su tale punto doveva ritenersi formato il “giudicato interno". Ritiene il Collegio che, a parte la difficile configurabilità del "giudicato" in relazione ad una sentenza con la quale, come affermato dalla stessa 5 ricorrente, non è stato pronunciato l'accoglimento ma bensì il rigetto dell'opposizione, la proposta eccezione, essendo stata formulata per la prima volta in questa sede, è palesemente inammissibile. "2. Con il secondo mezzo, deducendo 'error in iudicando per violazione dell'art. 2791 C.C. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ." la Leasing Immobiliare, nel rilevare che essa ricorrente aveva dedotto, tanto nel primo che nel secondo grado del giudizio, la nullità della clausola pattizia che consentiva al creditore pignoratizio di apprendere i frutti del pegno per imputarli alle rate a scadere in quanto in contrasto con l'anzidetta norma, si duole del rigetto della relativa eccezione che assume effettuata con argomentazioni prive di fondamento. La Corte di merito, sostiene, sarebbe inoltre incorsa in errore nella valutazione della prova affermando che dal documento contabile del Banco di Napoli relativo all'accredito della somma di L. 20.209.250 si ricavava solo l'indicazione della valuta di accredito e non anche quella della data di acquisizione del versamento da parte dell'Isveimer. Anche tale motivo è destituito di fondamento.
2. I. In ordine al primo rilievo va infatti Osservato che, come correttamente precisato in sentenza, la 6 previsione dell'art. 2791 c.c. è sicuramente derogabile per accordo delle parti. A ciò va, ancor più decisivamente, aggiunto che non risponde al vero che 1'Isveimer non abbia effettuato l'imputazione dei frutti percepiti. Ed invero, come evidenziato dalla Corte territoriale, dalla documentazione in atti (ed in particolare dalla scheda contabile dell'Isveimer) è dato evincere con assoluta chiarezza che l'accredito sul conto era di data posteriore a quella di notifica del precetto.
2.2. E quanto al secondo va ricordato che per costante, pacifica giurisprudenza di questa Corte (v.ex plurimis: Cass. 30.10.98 n. 10886 e Cass.
6.9.95 n. 9384)" è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle e pertanto anche la fonti del proprio convincimento, il controllo della loro valutazione delle prove, attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica alcuni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro di verso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato". Ed è proprio in tali termini che nella valutazione delle prove acquisite in processo ha proceduto la Corte 7 d'Appello di Salerno.
3. Infine con il terzo mezzo, denunciando "omessa, insufficiente ° contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c." la ricorrente indica tutta una serie suo dire,di elementi che dimostrerebbero, a erroneità dell'assunto posto dail'infondatezza ed giudici a fondamento dell'impugnata decisione. Rileva così: a) che poichè il pegno era stato acquisito a maggior garanzia della somma finanziata, l'accoglimento della proposta di riduzione della somma mutuata (proposta che prevedeva, tra l'altro, l'incameramento del pegno) non avrebbe comportato alcuna alterazione del sinallagma contrattuale e nessun sostanziale sacrificio per il creditore;
b) che se il creditore avesse assentito alle istanze di riduzione dell'importo del mutuo non avrebbe concorso colposamente a determinare l'eccessiva onerosità del costo del finanziamento;
c) che il contratto stipulato non conteneva delle convenzioni liberamente e scientemente sottoscritte per procacciarsi i mezzi di un'operazione commerciale ma bensì delle clausole estremamente onerose imposte alla mutuataria;
d) che era stata omessa ogni valutazione della offerta da lei effettuata - a sostegno della richiesta di liberazione 8 di alcuni beni dall'ipoteca fidiussione bancaria per- valutazione cauzionale importo corrispondente alla l'interpretazione dell'art. 6 degli stessi;
e) che lettera B del contratto di finanziamento era del tutto insufficiente, illogica ed incongrua in quanto i giudici avevano ritenuto che tale clausola non creasse un diritto al rimborso anticipato ma una mera facoltà di richiesta, soggetta a valutazioni di merito ed alla autorizzazione da parte dell'autoritànecessità di tutoria;
f) che erroneo era il presupposto, ritenuto in sentenza, che già all'epoca dell'istanza di riduzione del mutuo la mutuataria fosse inadempiente. Osserva il Collegio che con tutte le esposte deduzioni la Leasing Finanziaria, anzichè porre in rilievo vizi di motivazione, postula unicamente la necessità di un riesame del merito assolutamente inammissibile in questa sede. Il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in lire.
2.63.6.00. oltre gli onorari liquidati in L. diecimilioni. 9 Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 26.10.2000. Il Consiglire Est. Il Presidente Ugo faraza m IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giam Depositata in Cancelleria Oggi, li - 6 APR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista A A Z P I O U S N 60000 E 0 0 8 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 20 SET. 2001 43058. 10.000 cin. trecentoce (lire ) p. Ch i (Dott.ssa Mans ) 1! Responsabile Servizio Atti ca (Or. M. RAJCICH 1 10 0