Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2016, n. 48961
CASS
Sentenza 7 ottobre 2016

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In tema di attuazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, ratificata con legge 25 luglio 1988, n. 334, la richiesta dell'interessato di poter scontare in Italia la pena irrogata nello Stato estero, costituisce solo un mero presupposto sulla cui base il Ministro della Giustizia è legittimato a formulare la domanda di trasferimento, la cui accettazione da parte dello Stato destinatario determina la formazione dell'accordo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso con il quale l'estradando lamentava l'omessa pronuncia da parte della Corte d'Appello sulla sua richiesta di scontare in Italia la pena inflitta dallo Stato estero).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2016, n. 48961
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48961
    Data del deposito : 7 ottobre 2016

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