Sentenza 7 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di attuazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, ratificata con legge 25 luglio 1988, n. 334, la richiesta dell'interessato di poter scontare in Italia la pena irrogata nello Stato estero, costituisce solo un mero presupposto sulla cui base il Ministro della Giustizia è legittimato a formulare la domanda di trasferimento, la cui accettazione da parte dello Stato destinatario determina la formazione dell'accordo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso con il quale l'estradando lamentava l'omessa pronuncia da parte della Corte d'Appello sulla sua richiesta di scontare in Italia la pena inflitta dallo Stato estero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2016, n. 48961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48961 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2016 |
Testo completo
4 8 9 6 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1400 - Presidente - Giovanni Conti Anna Criscuolo -CC 07/10/2016 Ersilia Calvanese R.G.N. 26515/2016 motivazione semplificata - Relatore - * Gaetano De Amicis Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TT IC nato il [...] avverso la sentenza del 21/03/2016 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Daniele Marchiori, che ha concluso per l'accoglimento del quarto e del quinto motivo di ricorso, rinunziando ai primi tre motivi. Gr ли RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 marzo 2016 la Corte d'appello di Venezia ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della richiesta di estradizione presentata dalla Repubblica di Croazia nei confronti di IC TT, in relazione ad un mandato di arresto europeo in data 5 marzo 2015, emesso a seguito di un mandato di arresto interno del Tribunale conteale di Pola del 25 febbraio 2013, per la esecuzione di una sentenza del Tribunale comunale di Buie in data 12 ottobre 2007, poi confermata dal Tribunale regionale di Pola il 10 febbraio 2012 e passata in giudicato, che irrogava al predetto la pena di anno uno e mesi otto di reclusione per il reato di spendita di banconote contraffatte, commesso il 26 aprile 2001 in Plovanija.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del TT, che ha dedotto i profili di doglianza di seguito illustrati.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dei presupposti di cui alla lett. c) dell'art. 733 cod. proc. pen., sul rilievo che il ricorrente, non essendo a conoscenza della lingua croata, aveva diritto ad un interprete avanti al Giudice di primo grado, ove fu tradotto in vinculis senza potersi adeguatamente difendere.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta il mancato riconoscimento della sentenza straniera a norma degli artt. 730 ss. cod. proc. pen., avendo la difesa chiesto al P.G. che venissero svolti i necessari accertamenti al riguardo;
in ogni caso, la Corte d'appello avrebbe dovuto rifiutare il riconoscimento a norma dell'art. 13, lett. n), d.lgs. n. 161/2010, in quanto la sentenza di condanna si riferisce a reati - falsificazione di banconote italiane da lire centomila ciascuna commessi per intero o in parte sul - territorio dello Stato.
2.3. Il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 3 CEDU, non avendo la Corte distrettuale considerato la documentazione sanitaria in atti depositata, dalla quale emerge la necessità di un costante monitoraggio della malattia da cui il ricorrente è affetto: tale monitoraggio, che se non eseguito costantemente porterebbe alla totale cecità del ricorrente, è dichiarato incompatibile con il regime carcerario in una relazione medica portata all'attenzione della Corte.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta l'omessa pronuncia sulla richiesta avanzata in udienza di poter scontare la pena inflittagli all'estero in Italia, ai sensi dell'art. 18, lett. r), della legge n. 69/2005, tenuto conto, inoltre, che la condotta di falsificazione è sicuramente avvenuta in Italia, con la conseguente rilevabilità del rifiuto alla consegna ex art. 18, lett. p), legge cit. .
2.5. Con il quinto motivo, infine, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, comunque coperto da indulto, e si chiede di poter scontare la condanna in Italia avendo la persona interessata già manifestato il suo consenso al riguardo a norma dell'art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, in quanto ratificata da entrambi gli Stati interessati.
3. Con memoria del 13 settembre 2016 il difensore ha insistito sui motivi di ricorso, ed in particolare sulla omessa pronuncia riguardo alla richiesta di espiare la pena in Italia ove il ricorrente stabilmente - risiede con il proprio nucleo familiare deducendosi, infine, che per il reato di spendita di banconote - false, commesso in data 26 aprile 2001, dovrebbe integralmente applicarsi l'indulto di cui alla legge n. 241/2006, ove il ricorrente venisse autorizzato ad espiare la pena in Italia. 1 ям CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre motivi di ricorso sono stati oggetto di rinuncia formulata dal difensore nel corso dell'udienza celebrata dinanzi a questa Suprema Corte, con la conseguente delimitazione dell'oggetto del giudizio alle residue doglianze, che devono ritenersi infondate per le ragioni di seguito indicate. -2. Il quarto motivo sovrappone erroneamente l'istituto dell'estradizione la cui disciplina è ratione temporis applicabile nel caso in esame ai sensi dell'art. 40, comma 2, legge n. 69/2005 - con la nuova procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo, i cui motivi di rifiuto, dal ricorrente invocati con riferimento alle condizioni ostative di cui all'art. 18, lett. r) e lett. p) della su citata legge, non sono pertanto applicabili nel caso in esame. Deve altresì rilevarsi che non risultano essere state attivate la procedura di riconoscimento della sentenza penale straniera a norma degli art. 730 ss. cod. proc. pen., né quella descritta dal d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, che ha recepito nel nostro ordinamento la decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (dallo stesso Stato richiedente, peraltro, recepita con atto normativo del 14 luglio 2010, entrato in vigore alla data del 1 luglio 2013).
3. Parimenti infondate devono ritenersi le doglianze prospettate nel quinto motivo di ricorso, ove si consideri: a) che in tema di estradizione per l'estero non costituisce causa ostativa all'estradizione esecutiva, richiesta sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'indulto concesso dallo Stato richiesto, in quanto, ai sensi dell'art. 10 della predetta Convenzione, le cause di estinzione del reato o della pena diverse dalla prescrizione - che non sono collegate al mero decorso del tempo e quindi non sono comuni agli ordinamenti giuridici dello Stato richiedente e dello Stato richiesto producono effetti - soltanto nell'ambito di ciascun ordinamento, senza alcun vincolo di congiunto obbligo di controllo da parte dei due Stati (Sez. 6, n. 4595 del 20/01/2015, Lidke Lukasz, Rv. 262020); b) che l'avvenuta prescrizione del reato è causa ostativa all'accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta (ai sensi dell'art. 10 della legge n. 300/1963), unicamente nell'ambito delle estradizioni cosiddette "processuali", relative cioè all'esercizio dell'azione penale, o comunque ad un procedimento in corso di svolgimento, non ancora esaurito con sentenza definitiva, e non anche nell'ambito delle estradizioni cosiddette "esecutive", avviate cioè, come avvenuto nel caso in esame, per finalità di esecuzione penale (Sez. 6, n. 37657 del 10/06/2014, Bibileishvili, Rv. 261900).
4. Per quel che attiene, infine, alla richiesta, chiaramente espressa dall'interessato, di poter scontare la pena irrogata dallo Stato estero in Italia, deve rilevarsi come l'iter applicativo della Convenzione europea adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate (ratificata e posta in esecuzione nel nostro ordinamento con la legge 25 luglio 1988, n. 334, cui ha fatto seguito la legge 3 luglio 1989, n. 257, recante disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali) sia avviato su iniziativa della persona interessata, la quale, ai sensi dell'art. 2, par. 2, di tale Convenzione, ha la possibilità di manifestare, sia presso lo Stato di condanna che in quello di esecuzione, il proprio desiderio di trasferimento. 2 Яя Siffatta iniziativa, tuttavia, costituisce solo il presupposto sulla cui base lo Stato di condanna può -o viceversa richiedere allo Stato di esecuzione di dare luogo al trasferimento, ma non corrisponde - propriamente alla domanda di trasferimento, cui sono invece legittimate le competenti autorità governative degli Stati parte, ai sensi dell'art. 2 par. 3, della su citata Convenzione. La richiesta di trasferimento, infatti, ha caratteristiche simili ad una proposta negoziale, la cui accettazione da parte dello Stato destinatario determina la formazione dell'accordo. Pur non essendo prevista una particolare forma di presentazione della richiesta e della relativa risposta, è comunque essenziale, all'interno del su delineato quadro convenzionale, che le stesse siano formulate attraverso i Ministeri della Giustizia dello Stato di condanna e dello Stato di esecuzione, ovvero attraverso gli altri canali di comunicazione espressamente designati con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 5 della Convenzione. Valuterà dunque il Ministro della Giustizia la configurabilità dei presupposti e delle condizioni per attivare la relativa procedura di trasferimento.
5. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà all'espletamento degli incombenti ex art. 203, disp. att., cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. . Così deciso il 7 ottobre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis Giovanni Conti Is Hmies.ما تقع DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 NOV 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silvana DI PUCCHIO E T R I O E T N O C