Sentenza 6 maggio 2004
Massime • 1
L'attività di lavorazione del marmo non rientra fra quelle ad inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nell'allegato I del d.P.R. 25 luglio 1991 e per il cui esercizio, ai sensi dell'art. 2 del medesimo d.P.R., non è richiesta autorizzazione alle emissioni in atmosfera.La mancanza di tale autorizzazione, quindi, rende configurabile il reato di cui all'art. 24 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2004, n. 35310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35310 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 06/05/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 599
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 06056/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT LO, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 22.12.2003 dal tribunale di Napoli, sezione per il riesame. Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 22.12.2003 il tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha confermato il decreto del 28.11.2003 con cui il g.i.p. del tribunale di Torre Annunziata aveva disposto il sequestro preventivo di uno stabilimento per la lavorazione del marmo, gestito da LO IE, sottoposto a indagini per la contravvenzione di cui all'art. 24 DPR 203/1988, per aver esercitato l'impianto suddetto, che poteva dar luogo a emissioni nell'atmosfera, senza autorizzazione.
2 - Il difensore del IE ha presentato ricorso per Cassazione, deducendo due motivi a sostegno.
Col primo lamenta violazione dell'art. 324, in relazione all'art. 309, commi 5, 9 e 10, c.p.p., sostenendo che la trasmissione degli atti al tribunale è avvenuta oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di riesame (depositata il 3.12.2003) e che la decisione è stata presa oltre il termine legale di dieci giorni, sicché la misura cautelare doveva dichiararsi priva di efficacia.
Col secondo motivo lamenta violazione dell'art. 321 c.p.p. e mancanza di motivazione, perché dalla perizia tecnica giurata, allegata all'istanza di riesame, risultava che l'attività di lavorazione del marmo era ad inquinamento poco significativo e come tale non richiedeva autorizzazione, ma era stata regolarmente comunicata, ai sensi del DPR 25.7.1991. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come risulta dagli atti, l'istanza di riesame, presentata il 3.12.2003 presso la cancelleria del tribunale di Torre Annunziata, è pervenuta al competente tribunale di Napoli in data 9.12.2003. Il Pubblico Ministero procedente ha trasmesso gli atti al tribunale di Napoli in data 11.12.2003, e quindi entro il termine di cinque giorni prescritto dall'art. 309, comma 5, c.p.p.. Il suddetto tribunale, che ha ricevuto gli atti il 13.12.2003, ha provveduto in data 22.12.2003, e quindi entro il termine di dieci giorni prescritto dall'art. 309, comma 9, richiamato dall'art. 324, comma 7, c.p.p.. Sono stati insomma rispettati tutti i termini prescritti a pena di decadenza dall'ordinamento. Sotto il primo profilo, infatti, deve applicarsi il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa corte, secondo il quale "qualora la richiesta di riesame sia presentala nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti o davanti a un agente consolare all'estero, a norma dell'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., ovvero sia proposta con telegramma o mediante raccomandata, il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, a norma dell'art. 309, comma quinto, stesso codice decorre dal giorno in cui la richiesta stessa perviene alla cancelleria del tribunale del riesame, e non già dal giorno della sua presentazione a proposizione, non potendo ipotizzarsi, a carico del presidente del tribunale, l'adempimento dell'obbligo di immediato avviso prima della ricezione della richiesta. (In motivazione la S.C. ha chiarito che il principio enunciato nella sentenza n. 232 del 1998 della Corte costituzionale, in virtù del quale il termine in questione decorre dal giorno stesso della presentazione della richiesta, è riferito solo al caso, esplicitamente previsto dall'art. 309, comma quarto, prima parte, cod. proc. pen., di presentazione della richiesta direttamente al tribunale competente a decidere su di essa, al quale va assimilata l'ipotesi della presentazione, a norma dell'art. 123 stesso codice, da parte di imputato detenuto, in stato di arresto o detenzione domiciliare, ovvero custodito in luogo di cura). (Sez. Un. n. 10 del 2.5.2000, Solfrizzi, rv. 215827. Conf. Sez. Un., 22 marzo 2000 n. 11, Audino, non massimata sul punto. V. Corte cost., 22 giugno 1998 n. 232, 23 giugno 1999 n. 269, 1 dicembre 1999 n. 445, 2 marzo 2000 n. 69).
4 - Parimenti infondata è la seconda censura.
Infatti, la lavorazione del marmo non rientra tra le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo elencate nell'allegato 1 del D.P.R. 25.7.1991, per l'esercizio delle quali eccezionalmente non è richiesta l'autorizzazione per effetto dell'art. 2 dello stesso decreto.
5 - Il ricorso va quindi respinto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, mentre, in considerazione del contenuto del ricorso, non si ritiene di dover applicare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2004