Sentenza 19 aprile 2017
Massime • 1
La riqualificazione, operata dalla Corte di appello in sede di giudizio di rinvio, del delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. in quello di indebita induzione previsto dall'art. 319-quater cod. pen., introdotto della legge n. 190 del 2012, non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno a favore di colui che, al momento della commissione del fatto, era da considerarsi persona offesa dal reato, dovendosi riconoscere continuità normativa fra le due fattispecie. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che, in tema di risarcimento del danno, non è applicabile la disciplina di cui all'art. 2 cod. pen., ma quella di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ., secondo cui agli effetti civili la legge non dispone che per l'avvenire).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2017, n. 29713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29713 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2017 |
Testo completo
29713-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MATILDE CAMMINO - Presidente - N. 1173 - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO PRESTIPINO N. 51580/2016- Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO Dott. LUCIA AIELLI -Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ST ME N. IL 27/09/1958 avverso la sentenza n. 2367/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del 15/06/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ciro angelillig che ha concluso per l' inammissibilità del verso. Udito, per la parte civile, l'Avv Udividifensor Avv. Mauro Que trimi che ha chiesto ľaccoglimento all ricorso e l'annullamento della suitenza - Premesso in fatto 1. Con sentenza del 15/6/2016 la Corte d'appello di Torino decidendo a seguito di sentenza di annullamento con rinvic della Corte di Cassazione del 23/9/2014 relativamente alla sentenza della Corte d'appello di Torino del 29/10/2012, riformava parzialmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Novara del 5/7/2011, riqualificando i fatti contestati a FF EN ai capi Z), Z2), Z4) dell'imputazione ( originariamente inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 317 c.p.), ai sensi dell'art. 319 quater c.p., e i fatti di cui ai capi Z1), Z3), Z7) ai sensi degli artt. 56, 319 quater c.p., riducendo le relative pene per ciascun reato e, data l'estinzione di alcuni di essi per prescrizione ( capi T6, T7, Z1, Z3), riduceva le pena per i restanti reati ( capi A2, D, E, T5, Z, Z2, 24, Z7) a mesi 13 di reclusione .
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione EN FF per mezzo del difensore di fiducia il quale cumulativamente eccepisce più vizi di violazione di legge in relazione agli artt. 81 cpv. c.p. 318 e 319 c.p. sostiene che la condotta di FF, compendiata al capo A2) dell' imputazione, non doveva qualificata ai sensi dell'art. 319 c.p., trattandosi, ad eccezione del solo episodio riguardante l'omessa applicazione di sanzioni nei confronti di DA AR, di ipotesi "asservimento della funzione", punibile, oggi, secondo la previsione di cui all'art. 318 c.p. norma, all'epoca dei fatti, non ancora vigente, pertanto, non essendovi continuità normativa tra le due fattispecie, si sarebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere ex art. 129 c.p. perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato;
in ogni caso la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione de reato per prescrizione, trattandosi di fatti risalenti ad epoca antecedente a dicembre 2008. 3. Con il successivo motivo di ricorso deduce il vizio di omessa motivazione in relazione ai capi D, E, T5 avendo la Corte d'appello travisato il contenuto del ricorso in appello ritenendo, erroneamente, non impugnata la sentenza di condanna in ordine a tali reati, quando invece era stata espressamente richiesta l'assoluzione.
4. Quanto al capo Z il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 157, 161 c.p., non avendo la Corte d'appello verificato la prescrizione dei reati e con riferimento ai capi Z4 e 27, la violazione di legge, avuto riguardo condotta della p.o. la quale essendosi liberamente determinata a fornire all'imputato denaro o altre utilità, avrebbe dovuto condurre la Corte a qualificare i fatti ai sensi dell'art. 319 c.p e non ex art. 319 quater.
5. Gli ulteriori motivi di impugnazione riguardano le statuizioni civili ed in particolare la pronuncia relativa al risarcimento del danno avendo a Corte d'appello mantenuto inalterato il giudizio di condanna, nonostante le persone offese avessero assunto, a fronte della nuova qualificazione giuridica dei fatti ex art. 319 quater c.p., la veste di "complice".
6. Immotivata sarebbe, infine, la statuizione relativa al sequestro conservativo non ravvisandosi alcun periculum in mora. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2. Va innanzi tutto chiarito che i poter del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda può procedersi ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato ( Sez. 3, n. 7882 del 29/2/2012, rv. 252333).
3. Ne deriva che l'attuale verifica di legittimità, deve tener conto dell'ambito decisorio delimitato dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione n. 6056/15 del 23/9/2014, che ha specificamente evidenziato i vizi di carenza di motivazione della sentenza della Corte d'appello di Torino del 29/10/2012 con riguardo ai capi D, E, T5, T6, T7, 27 ( nei limiti indicati) e dell' eventuale diversa qualificazione giuridica dei restanti fatti anche alla luce dello ius superveniens (L. 190/2012).
4. Partendo da tale ultimo aspetto il ricorrente si duole della errata qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo A2, ritenuto dai giudici d'appello conforme al paradigma dell'art. 319 anziché dell'art. 318 c.p., all'epoca dei fatti non esistente, ed invoca la formula assolutoria di cui all'art. 129 c.p.p.
4.1. Tali essendo i termini della questione, non può prescindersi dalla preventiva disamina dell'art. 318 c.p. Detta disposizione - la cui rubrica recita "Corruzione per l'esercizio della funzione"- rappresenta senza meno una significativa innovazione introdotta con la novella di riforma del 2012, grazie alla quale è 2 AD stato recepito, a livello di esplicita normazione positiva, il dato di fondo dell'insegnamento giurisprudenziale in materia, così ponendosi termine ad antiche polemiche sul tema.
4.2. E' noto che, di fronte alla realtà empirica emersa in plurime esperienze processuali, connotata dall'emergere di modelli di scambio corruttivo basati sulla c.d. "messa a libro paga" del pubblico ufficiale, che in tal modo vendeva la propria funzione, la giurisprudenza penale, posta di fronte alla problematica relativa all'esistenza, o meno, di una "casella normativa" in cui collocare siffatta allarmante pratica, ebbe ad affermare la perseguibilità di detti fatti ai sensi dell'allora vigente art. 319 cod. pen., secondo una linea interpretativa manifestatasi fin con i primi arresti di questa Corte risalenti alla metà degli anni '90 (cfr. Sez. 6, sent. n. 4108 del 17.02.1996, Cariboni, Rv. 204440; n. 5340 del 05.03.2006, Magnano, Rv. 205076; n. 2006 del 13.08.1996, Pacifico, Rv. 206122). Si disse, segnatamente, ricadere nel reato di corruzione propria non solo l'accordo illecito contrassegnato dallo scambio tra il denaro o altra utilità, da un lato, e un ben determinato o determinabile atto contraric ai doveri d'ufficio, dall'altro, bensì anche l'accordo avente ad oggetto una pluralità di atti non previamente fissati e però "determinabili per genus mediante il riferimento alla sfera di competenza o all'ambito di intervento del pubblico ufficiale", ovvero i pagamenti compiuti per retribuire i favori assicurati dal pubblico ufficiale, alla stregua delle funzioni esercitate. Ciò in forza cella interpretazione estensiva della relazione tra promessa-dazione ed atto d'ufficio, che costituiva il fulcro intorno al quale il legislatore risultava aver costruito tutte le fattispecie in tema di corruzione, incentrata sull'assunto per cui la relazione sinallagmatica, che deve necessariamente ricorrere fra i due anzidetti termini strutturali del delitto di corruzione, può ravvisarsi anche in presenza della semplice individuazione del genere di atti da compiersi dal pubblico ufficiale agente, purché caratterizzata "dalla competenza o dalla sfera di intervento del medesimo e suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non singolarmente prefissati e programmati sin dall'inizio, ma pur sempre appartenenti al "genus" previsto. Anche in tal caso infatti può ritenersi che la consegna di denarc al pubblico ufficiale sia stata eseguita in ragione delle funzioni dello stesso e per retribuirne i favori" (cfr. la succitata sentenza n. 4108/96). La riformulazione dell'art. 318 c.p. ha consentito il superamento di detta contrastata, ancorché consolidata, Interpretazione del dato normativo: viene meno ogni riferimento all'atto d'ufficio ed alla sua compravendita e, per l'effetto, anche al rapporto temporale tra lo stesso e la sua retribuzione. Il nucleo centrale 3 della disposizione diviene l'esercizio della funzione pubblica, svincolato da ogni connotazione ulteriore e per il quale vige il divieto assoluto di qualsivoglia retribuzione da parte del privato, se si fa eccezione dei "regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia", secondo l'indicazione che compare nel comma 44 dell'unico artico.o di cui in sostanza si compone la novella del 2012, ivi prevista quale disposizione di fondo del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni rimesso alla redazione ad opera del Governo. Dunque, una nuova figura criminosa, nella previsione del legislatore funzionale ad una risposta più adeguata ai fenomeni di corruzione c.d. "sistemica", emersi nella concreta fenomenologia criminale e, in quanto tali, svincolati da riferimenti al singolo atto;
figura che realizza una sorta di fusione delle due fattispecie della "messa a libro paga" del funzionario infedele (come qualificata in via giurisprudenziale) e della corruzione impropria, con l'individuazione di un livello sanzionatorio autonomo, intermedio fra quello, più elevato, della corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (la pregressa "corruzione propria") e quello, sensibilmente più ridotto, della corruzione per atto d'ufficio (o "corruzione impropria") di cui al testo antecedente dell'art. 318 cod. pen. Con l'ulteriore rilievo della punibilità, in ogni caso, del privato corruttore, che la normativa previgente, per contro, escludeva, sia pur solo nell'ipotesi di corruzione c.d. "impropria susseguente". Nel valutare gli effetti dell'entrata in vigore della più volte citata novella n. 190 del 2012, avuto riguardo allo specifico angolo visuale che qui interessa, questa Corte ha da subito significato (cfr. Sez. 6, sent. n.19189 dell'11.01.2013, Rv. 255073) che "Il nuovo testo dell'art. 318 pen., così come integralmente riscritto dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 cel 2012, non ha proceduto ad alcuna "abolitio criminis", neanche parziale, delle condotte previste dalla precedente formulazione ed ha, invece, determinato un'estensione dell'area di punibilità, configurando una fattispecie di onnicomprensiva monetizzazione del "munus" pubblico, sganciata da una logica di formale sinallagma. (Principic affermato in relazione a fattispecie in precedenza qualificata come corruzione impropria)". Assunto ribadito anche successivamente, in particolare dalla sentenza n. 49226 de! 25.09.2014, Chisso, nella cui parte motiva si legge, appunto, che "Il nuovo reato di cui all'art. 318 ccd. pen., in forza della novità del riferimento all'esercizio della funzione, ha esteso l'area di punibilità dell'originaria ipotesi della retribuzione del pubblico ufficiale per ii compimento di un atto conforme ai doveri d'ufficio a tutte le forme di mercimonio delle funzioni o dei poteri del pubblico 4 з я su cui si tornerà a breve, nel prosieguo della ufficiale, salva l'ipotesi in cui sia accertato un nesso di strumentalità tra dazione presente pronuncia o promessa e il compimento di un determinato o ben determinabile atto contrario ai doveri d'ufficio, ipotesi, quest'ultima, espressamente contemplata dal'art. 319 cod. pen., modificato dalia novella solo nella parte attinente alia misura della pena". Di qui la sicura centralità della nuova figura criminosa, che, ne! regime delineato dalla legge n. 190 del 2012, si propone come la fattispecie base del sottosisterna relativo alle disposizioni codicistiche in tema di corruzione, costituendo la norma di portata genera.e, rispetto alla quale l'asservimento della funzione che sia sfociato (anche) nella commissione di un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero nell'omissione o nel ritardo di un atto dovuto, si pone come norma speciale specialità unilaterale per specificazione - che sanziona una tipologia specifica di atti a fronte del più generale e generico mercimonio della funzione, ferma l'applicazione, in tale ultima eventualità, dei temperamento sanzionatorio che si ricollega all'art. 2 c.p., per il caso di fatti posti in essere in epoca antecedente all'entrata in vigore del più gravoso art. 319 c.p., nella vigente formulazione.
4.3. Ed è questo il caso in esame. La Corte d'appello ha valorizzato il dato emergente dalla lettura dell'analitico capo di imputazione, del mercimonio della specifica funzione ispettiva che il ricorrente esercitava strumentalmente in relazione a specifiche esigenze ed ai voleri del privato ( IU Andrea, sia come persona fisica sia come legale rappresentate delle società a lui riconducibili), determinandosi a compiere atti contrari al suo ufficio, specificamente elencati nel capo di imputazione, tra i quali in particolare quello di non applicare sanzioni a 11 AR DA titolare del ristorante Vecchio Circolo". La Corte di merito ha correttamente inquadrato la condotta del ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 319 c.p., (vecchia formulazione, perchè più favorevole) recependo così le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione nel giudizio di rinvio circa il criterio da applicare per individuare la fattispecie di cui all'art. 319 c.p., in luogo dell'att. 318 c.p., ovvero il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio ed ha qualificato i fatti a norma dell'art. 319 c.p. in conformità con l'indirizzo di legittimità ( Sez. 6, 25/9/2014, rv. 260732; Sez. 6, 9883 15/10/2013, rv. 258521); ne deriva che le censure sollevate in ordine a tale capo di imputazione sono dei tutto infondate.
4.4. Quanto al vizio di omessa motivazione relativamente ai capi D), E), T5), deve rilevarsi che il giudizio rescindente della Corte di cassazione, ha interessato la sentenza d'appello nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello 5 Att per genericità, avuto riguardo alle doglianze in punto di trattamento sanzionatorio e in merito alle attenuanti generiche, come specificamente elevate. Ebbene nell'attuale giudizio rescissorio la Corte territoriale, si è mossa nell'esatto perimetro decisorio delineato dalla Suprema Corte ( pagg. 12 e 13 della sentenza di annullamento) ed ha specificato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il conseguente trattamento sanzionatorio erano giustificati dalla gravità della condotta e per l'intensità del dolo, (pag. 30 della sentenza impugnata), così emendando l'originario vizio non riscontrandosi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, un'ulteriore e diversa lacuna motivazionale riguardante il generale giudizio di responsabilità.
4.5. Quanto alla censura relativa al decorso del termine di prescrizione per i fatti di cui al capo Z, relativamente agli episodi commessi antecedentemente a dicembre 2008, la Corte di merito ha riqualificato i fatti in senso più favorevole all'imputato ai sensi dell'art. 319 quater c.p. ( anziché 317 c.p. avuto riguardo al concetto di induzione e non di costrizione emergente dalla contestazione) ed ha dichiarato estinti per prescrizione i reati nella forma tentata, mentre ha correttamente ritenuto infondata l'eccezione con riguardo alie fattispecie in forma consumata, non risultando maturato il relativo termine ( anni 10).
4.6. Va detto sul punto che la Corte d'appello si è conformata al dictum delle SS.UU. ( sent. n. 12228 del 24/10/2013, Maldera) che hanno affermato che il criterio discretivo tra il concetto di costrizione e quello di induzione deve essere ricercato nella dicotomia minaccia non minaccia che è l'altro lato delia medaglia rispetto alla dicotomia costrizione induzione, evincibile dal dato normativo, sottolineando l'insussitenza della prospettazione di un male ingiusto da parte di FF e l'inclinazione delle persone offese a versare il denaro per ottenere un indebito vantaggio, ritenendo dunque sussistente il delitto di cui all'art. 319 quater c.p., per sua natura caratterizzato dalla logica negoziale di reato contratto bilateralmente illecito, piuttosto che dalla costrizione quale forma di sopraffazione prepotente aggressiva ed intollerabile, socialmente incidente sull'altrui integrità psichica e sulla libertà di autodeterminazione tipica della concussione.
5. Quanto, infine, alle residuali censure riguardanti i profili civilistici della questione ovvero la condanna al risarcimento del danno ed il riconoscimento di una somma a titolo di provvisionale, ritiene il ricorrente che le parti civili, per effetto delia diversa qualificazione giuridica dei fatti ( di cui ai capi Z4 e Z7) ai sensi ex art. 319 quater c.p., avrebbero perso la qualità soggettiva di persone offese divenendo immeritevoli di ristoro. 6 Ad 5.1. Deve al riguardo osservarsi che il mutato atteggiarsi della disciplina sanzionatoria non può che incidere sul quantum del risarcimento del danno ma non determina automaticamente la caducazione della pretesa civilistica, dovendosi sottolineare,. ancora una volta, la continuità normativa tra la fattispecie di cui all'art. 317 c.p. e la fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p., più volte rimarcata dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. Unite 12228 del 24/10/2013, rv. 258473; Sez. 6 12388 del 11/2/2013 rv. 254441), posto che la pur prevista punibilità, nella fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p., del soggetto indotto, non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, caratterizzato in primis dalla condotta illecita del P.U. che attivamente induce, fermo restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova disciplina.
5.2. Non si ravvisa in altri termini, quell'abolitio criminis che ha condotto questa Corte a Sezioni Unite ad affermare che in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell' impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili ( S.U. 46688/2016, rv. 267884). Si riieva invece che il soggetto privato indotto, nonostante la "punibilità bilaterale" ex art. 319 quater c.p., continua a mantenere il suo status di danneggiato trovando applicazione nei suoi confronti i principi generali sulla successione delle leggi stabiliti dall'art. 11 preleggi. Per cui la collocazione del fatto originariamente contestato, nel nuovo reato di cui all'art. 319 quater c.p., avviene sulla base del principic fissato dall'art. 2 c.p., comma 4, in quanto si tratta di norma penale più favorevole all'imputato; ma lo stesso principio non può trovare applicazione anche per la parte civile e ritenere che la riqualificazione del fatto nel nuovo reato di induzione, che assoggetta a sanzione penale anche colui che è stato indotto, condizioni il diritto di quest'ultimo al risarcimento per i danni derivati dall'originario reato di concussione. Infatti, occorre considerare che la nuova fattispecie di induzione può trovare applicazione, per i fatti pregressi, solo per l'imputato, perché norma più favorevole, non per il "concusso" per il quale la disposizione prevista dall'art. 319 quater c.p., comma 2, non è certo applicabile retroattivamente ex art. 2 c.p., comma 1. D'altra parte deve riconoscersi che la legge sopraggiunta non determina alcun effetto sul capo della sentenza che ha accertato il diritto al risarcimento del danno, trovando applicazione, come detto, i principi generali di cui all'art. 11 preleggi, che pongono il divieto di effetti retrcattivi, prevedendo 7 M che la legge, anche queila penale, per quanto riguarda gli effetti civili dispone solo per l'avvenire. Una volta riconosciuta la natura prettamente civilistica del diritto al risarcimento del danno, deve conseguentemnente escludersi l'applicabilità ad esso del principio penalistico della successione delle leggi di cui all'art. 2 c.p., trovando applicazione, l'art. 11 delle preleggi e 185 c.p. che riconduce l'obbligo risarcitorio dell'imputato alla commissione di un fatto reato. Nella specie deve essere affermato i principio secondo cui quando un fatto costituisce illecito civile nel momento in cui è stato commesso, su di esso influiscono le successive vicende normative riguardanti la rilevanza penale di quel fatto (Sez. Unite 46688/2016, rv. 267884), ma non quelle che si limitano ad una diversa, ma pur sempre penalmente rilevante, conformazione di tal che ad esso può sempre ricollegarsi, in forza dell'art. 185 c.p., un diritto ad essere risarciti.
5.3. Quanto infine al sequestro conservativo che la Corte d'appello ha ridotto in ragione dell'intervenuta assoluzione in ordine al reato di corruzione di cui al capo T8, si è correttamente ritenuto che l'entità della confisca da un lato e la (in) capacità reddituale del ricorrente e il suo atteggiamento di totale disinteresse in ordine al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale dall'altro. costituissero indici concreti del periculum in mora avuto riguardo all'entità del credito, alla natura del bene oggetto del sequestro ed alla situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in relazione con ia composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo ( Sez. 6 n 20923/2012, rv. 252865). Per tutti i motivi indicati deve rigettarsi il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19/4/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Aurier trickli Lucia Aielli Matilde Cammino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 GIU. 2017 IL 8 и CаCANCELLIERE E R Claudia Pianet P E T E R T O O N C