Sentenza 22 maggio 1999
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di modifica delle condizioni della separazione riguardanti la prole emanati in sede di reclamo, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri delle decisorietà, in quanto non risolvono un conflitto tra genitori e figli ma gestiscono gli interessi esclusivi della prole, e della definitività, in quanto revocabili in ogni tempo (nella specie il provvedimento impugnato aveva ad oggetto la modifica del "quantum" dell'assegno di mantenimento posto a carico del genitore non affidatario).
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Giuseppe Chiovenda, nell'interrogarsi sulla natura delle decisioni pronunciate in caso di abuso della patria potestà ai sensi dell'art. 233 del codice civile del 1985, osservava che tali decisioni «implicano modificazione del rapporto giuridico derivante fra padre e figlio dalla filiazione» e precisava, dunque, che per l'adozione delle relative decisioni «non si procede in camera di consiglio, perché né la legge lo dice, né la materia lo comporta, né può parlarsi di un procedimento senza contraddittore, essendo manifesto il conflitto fra attore e genitore, al fine di privare questo dei poteri che sono anche suoi diritti»[1]. Nel codice civile del '42 i provvedimenti de potestate, …
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(Omissis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 15.2.2002 il Tribunale di Roma, in sede di modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocava l'obbligo imposto a Sb. Gi. di contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni conviventi con la madre Ch. Mo., ritenendo che avessero raggiunto l'autosufficienza economica. Proponeva reclamo la madre, chiedendo la revoca di tale provvedimento. All'esito del giudizio, svoltosi con le forme della camera di consiglio e con l'intervento del Procuratore Generale, la Corte d'Appello di Roma con decreto del 20.4-20.6.2005 accoglieva il reclamo, revocando il decreto del Tribunale. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/1999, n. 4988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4988 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARONCINI 6, presso l'avvocato G. CONTARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE TREZZA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DI DI LU, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO;
- intimati -
e sul 2 ricorso n 09930/97 proposto da:
DI DI LU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 9, presso l'avvocato EMILIANO AMATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO MANZIONE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RI MA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO;
- intimati -
avverso il provvedimento della Corte d'Appello di SALERNO, depositato il 15/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/99 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Trezzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Amato che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 710 CPC del novembre 1996, UC Di AN chiedeva che, previa sospensione cautelare del relativo obbligo o sua riduzione nei limiti di lire 250.000 mensili, si provvedesse alla revisione della misura del contributo di lire 650.000 mensili a proprio carico previsto in sede di separazione consensuale, omologata il 13 settembre 1994, per il mantenimento delle due figlie minori, affidate alla di lui moglie MA IE. In alternativa, dichiarava la propria disponibilità a rendersi affidatario delle minori con conseguente modifica delle disposizioni relative al loro mantenimento ed all'assegnazione della casa coniugale. L'IE MA resisteva alla domanda e l'adito Tribunale di Salerno rigettava poi il ricorso, condannando il ricorrente Di AN al pagamento delle spese processuali.
In esito al reclamo proposto dal Di AN ex art. 739 CPC, la Corte d'Appello di Salerno, con decreto depositato il 15 maggio 1997, accoglieva parzialmente la domanda di revisione della misura del contributo di mantenimento delle minori, riducendone l'importo a lire 500.000 mensili, compensava le spese processuali del grado di reclamo e confermava invece il reclamato decreto del Tribunale quanto alla condanna del Di AN al pagamento delle spese di prima istanza.
Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso la IE, formulando due motivi.
Il Di AN ha resistito con controricorso e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale, formulando due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, ai sensi dell'art. 335 CPC, va disposta la riunione dei ricorsi siccome proposti avverso lo stesso provvedimento, il decreto della Corte d'Appello di Salerno di revisione delle disposizioni di separazione consensuale, relative alla misura del contributo di mantenimento delle figlie minori dei coniugi separati Di AN-IE.
Preliminarmente, poi, s'impone la verifica della ammissibilità degli stessi ricorsi per cassazione, atteso che nella specie si versa in ipotesi di impugnazioni ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso provvedimento reso in forma di decreto (art. 737 CPC) all'esito del procedimento camerale previsto dall'art. 710 CPC, richiamato dal successivo art. 711 CPC con riguardo alla modifica delle condizioni di separazione consensuale, quale -appunto- la revisione prevista dall'ultimo comma dell'art. 155 CC delle disposizioni relative alla misura del contributo di mantenimento dei figli.
La Corte di Cassazione ha dato in due recenti pronunce ( n. 8046/98 e, in particolare, n. 8495/97 ) puntuale e compiuta risposta ad una verifica siffatta, escludendo che i provvedimenti (decreti) di revisione delle disposizioni di separazione riguardanti i figli, di cui all'ultimo comma dell'art. 155 CC, siano caratterizzati dai requisiti della decisorietà e della definitività, cui il pacifico orientamento del Supremo Collegio ricollega l'ammissibilità del ricorso in cassazione ex art. 111 Cost. avverso provvedimenti aventi forma diversa dalla sentenza:
decisorietà, nel senso che il provvedimento ha funzione risolutiva di contesa relativa a diritti soggettivi o status;
definitività, nel senso di insuscettibilità di diversa impugnazione e di contestuale idoneità ad incidere sulle sopraindicate situazioni sostanziali con efficacia di giudicato.
Segnatamente, il requisito della decisorietà viene ad essere escluso dalla specifica disciplina processuale in materia, che attribuisce al giudice non già la funzione propria di risolvere un conflitto reale o potenziale tra genitori e figli, ma piuttosto la funzione di gestire gli interessi esclusivi della prole.
L'art. 155 CC si esprime in termini, lì dove al primo comma dispone che in sede di separazione i provvedimenti relativi alla prole sono adottati "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
L'interesse della prole viene poi tutelato non in modo diretto ed immediato, ma in via indiretta, tramite l'intervento obbligatorio del p.m. nel procedimento (art. 70 CPC, art. 710 CPC, Corte Cost. n. 416/92) e mediante la significativa attribuzione di poteri officiosi al giudice, che può decidere senza ed oltre le domande, e sulla base di prove disposte d'ufficio (art. 155 CC). Il requisito della definitività, poi, viene ad essere negato dalla singolare sovrapponibilità della disposizione dell'art. 742 CPC sulla revoca dei decreti camerali, che appunto "possono essere in ogni tempo modificati o revocati", e la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 155 CC sulla modifica dei provvedimenti relativi alla prole, per i quali è previsto il diritto di "chiedere in ogni tempo la revisione". Con ciò, sottolineandosi l'impossibilità di un'efficacia di giudicato di quei provvedimenti, neppure nella più limitata misura del "rebus sic stantibus", che va invece riconosciuta ai provvedimenti della separazione relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, per la revisione dei quali è invece richiesta la sopravvenienza di giustificati motivi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 156 CC. A mente della giurisprudenza ora esposta e condivisa dal Collegio, il ricorso principale della IE si presenta inammissibile, espositivo -com'è- di due motivi di censura della statuizione di merito del decreto della Corte d'Appello di Salerno. A tale inammissibilità consegue l'assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale del Di AN, anch'esso diretto contro la statuizione di merito del decreto citato e specificamente condizionato all'accoglimento dei motivi del ricorso principale. Non sussiste invece inammissibilità con riguardo al primo motivo del ricorso incidentale, che è rivolto alla pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Salerno sulle spese del procedimento.
La pronuncia sulle spese processuali, indipendentemente dalla natura del provvedimento di merito cui accede, riveste infatti i connotati sostanziali di una sentenza e, quindi, è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., anche quando tale mezzo non sia esperibile nei riguardi delle statuizioni di merito di quel provvedimento (v. in particolare, Cass. 420/97 e n. 498/96): la pronuncia sulle spese processuali si caratterizza per decisorietà e definitività, atteso che risolve la contesa su chi debba gravare tale onere, non altrimenti definibile per principio desumibile dall'art. 91 CPC se non nell'ambito dello stesso procedimento cui quelle spese afferiscono.
Il secondo motivo del ricorso incidentale, che è ammissibile, dunque, non è però fondato.
Il ricorrente incidentale denuncia con riguardo alla pronuncia resa sulle spese processuali la violazione dell'art. 91 CPC nonché il difetto di motivazione, assumendo che quella statuizione non sarebbe stata resa in ragione dell'esito finale del procedimento, che peraltro lo vedeva parte vittoriosa, come tale non onerabile. Ma l'esame del decreto della Corte d'Appello di Salerno inequivocamente chiarisce come la regolamentazione delle spese processuali sia stata nella specie operata in ragione dell'esito finale del procedimento: "considerato l'esito globale della lite...", è riportato nella premessa della pronuncia. Quell'esito finale del procedimento, che, avendo visto parzialmente accolta (per importo inferiore a quello auspicato) la domanda di revisione del contributo per il mantenimento della prole, è stato considerato di reciproca soccombenza e quindi giustificativo di una pronuncia, che ha posto a carico del Di AN una parte delle spese del procedimento (quelle di prima istanza) ed ha compensato per il resto le altre (quelle di seconda istanza). Una pronuncia, appunto, che non si presenta contraria al principio di soccombenza dell'art.91 CPC: in tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese medesime, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione (v. Cass. n. 9762/97, n. 9840/96, n. 2124/94, e n. 13/88). Conclusivamente, quindi, per i rilievi esposti innanzi, deve provvedersi come da dispositivo.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale;
rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo motivo;
compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17.2.1999, nella camera di consiglio della I sezione civile.