Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2004, n. 46931
CASS
Sentenza 17 novembre 2004

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In tema di esecuzione in Italia di sentenze penali straniere, l'eventuale rinuncia dello Stato della condanna, secondo il proprio ordinamento interno, ad eseguire la pena inflitta a condizione che l'interessato venga espulso o estradato non costituisce, agli effetti del quarto comma dell'art. 735 cod. proc. pen., provvedimento di liberazione sotto condizione, e non implica dunque per l'interessato, una volta iniziata l'esecuzione della pena in Italia, il diritto ad un provvedimento di liberazione condizionale. (Fattispecie nella quale l'A.G. tedesca , in applicazione della propria legge nazionale, aveva rinunciato all'esecuzione della pena inflitta a condizione che l'interessato venisse espulso, estradato, rimpatriato e respinto nel Paese di provenienza. L'interessato, dopo aver chiesto ed ottenuto il trasferimento in Italia secondo la relativa Convenzione di Strasburgo, aveva sollecitato l'applicazione della liberazione condizionale. La Corte ha escluso il fondamento della domanda, anche considerando che l'A.G. tedesca aveva espressamente riservato un provvedimento sull'analoga richiesta per il caso non si verificassero le condizioni cui aveva subordinato la rinuncia all'esecuzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2004, n. 46931
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46931
    Data del deposito : 17 novembre 2004

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