Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2004, n. 12915
CASS
Sentenza 6 febbraio 2004

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In tema di esecuzione in Italia di sentenza straniera, il principio stabilito dall'art. 738 cod. proc. pen. , per cui l'esecuzione della pena soggetta alla legge italiana, trova un limite nel divieto di aggravamento della pena inflitta nell'ordinamento straniero, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, ratificata con legge 27 luglio 1988, n. 334, trova applicazione anche nel caso in cui, dopo il riconoscimento da parte dell'A.G. italiana della sentenza penale straniera, e l'inizio della esecuzione della pena, sia intervenuta una decisione con cui lo Stato della condanna rinunci, in base a condizioni determinate, all'ulteriore esecuzione della pena. In questo caso, il verificarsi delle suddette condizioni comporta la cessazione della pena anche nello Stato di esecuzione ai sensi dell'art. 14 della Convenzione citata che prevede la cessazione dell'espiazione della pena nello Stato di esecuzione, ove nello Stato di condanna intervenga qualsiasi "decisione o misura" in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2004, n. 12915
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12915
    Data del deposito : 6 febbraio 2004

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