Sentenza 6 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di esecuzione in Italia di sentenza straniera, il principio stabilito dall'art. 738 cod. proc. pen. , per cui l'esecuzione della pena soggetta alla legge italiana, trova un limite nel divieto di aggravamento della pena inflitta nell'ordinamento straniero, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, ratificata con legge 27 luglio 1988, n. 334, trova applicazione anche nel caso in cui, dopo il riconoscimento da parte dell'A.G. italiana della sentenza penale straniera, e l'inizio della esecuzione della pena, sia intervenuta una decisione con cui lo Stato della condanna rinunci, in base a condizioni determinate, all'ulteriore esecuzione della pena. In questo caso, il verificarsi delle suddette condizioni comporta la cessazione della pena anche nello Stato di esecuzione ai sensi dell'art. 14 della Convenzione citata che prevede la cessazione dell'espiazione della pena nello Stato di esecuzione, ove nello Stato di condanna intervenga qualsiasi "decisione o misura" in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2004, n. 12915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12915 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro - Presidente - del 06/02/2004
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 239
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 29602/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL LO n. a Galatone il 25/3/65;
avverso ordinanza della Corte di Appello di Lecce in data 28/5/03. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Laudati. Letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del Dott. GALASSO A: che ha concluso per l'annullamento senza rinvio indicandosi il termine della persona da espiare nell'1/3/04. PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
OL NT, condannato dal Tribunale di Friburgo, è stato trasferito in Italia per scontare la residua pena, in forza della convenzione europea in data 21/3/83 - ratificata con L. 334 del 1988 - e la sentenza di condanna, ad anni 9 di reclusione (inizio pena 16/3/99) è stata riconosciuta in Italia con sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 11/10/02. Il condannato, rientrando in Italia e ristretto sin dall'aprile 2003 nel carcere San Nicola di Lecce, ha chiesto alla Corte Salentina, quale giudice dell'esecuzione, di fissarsi la cassazione della pena alla data del 1/3/04 in virtù del provvedimento in data 14/6/00 con cui la Procura della Repubblica di Friburgo rinunciava, ai sensi dell'art. 456 A C.P.P. tedesco, all'ulteriore esecuzione della pena, a condizione dell'allontanamento dello straniero dalla Repubblica Federale e "non prima del 1/3/2004".
Con la decisione di cui in epigrafe, la Corte territoriale ha rigettato l'istanza, rilevando che ogni questione riguardante la pena avrebbe dovuto esser fatta valere in sede di riconoscimento della sentenza straniera, ivi essendosi formato il titolo esecutivo.
È stato proposto ricorso per Cassazione deducendosi violazione di legge processuale.
Tanto premesso:
LA CORTE OSSERVAChe il ricorso merita accoglimento. In tema di applicazione di convenzione internazionali si è sempre affermato che le norme pattizie prevalgono su quelle interne, che operano solo in funzione residuale qualora la situazione non sia prevista e regolata dalle prime.
Nel caso di specie occorre, pertanto, fare in primo luogo riferimento alla citata convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate che, all'art. 14, statuisce che l'espiazione della pena deve cessare nello Stato di esecuzione qualora nello Stato di condanna intervenga qualsiasi "decisione o misura" in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile. Indubbio che nella vicenda in esame sia intervenuta una decisione - DESCHEID - con cui lo Stato di condanna ha rinunciato all'ulteriore esecuzione della pena, subordinata all'allontanamento dello straniero (condizione verificatasi), a far tempo dallo 1/3/04: decisione in executivo che comporta la cessazione della pena anche nello stato di esecuzione. Nè la convenzione in parola pone limiti temporali o processuali perché la decisione assunta abbia effetto anche nello stato di esecuzione, sì che non può costituire circostanza ostativa il fatto che dell'intervenuta decisione non sia stata notiziata la Corte territoriale in sede di riconoscimento della sentenza straniera, laddove deve escludersi che il tener conto di quanto statuito all'estero costituisca modifica del titolo esecutivo, trattandosi di decisione, che interviene nella fase esecutiva e corrisponde a parametri del STPO, assimilabile ai provvedimenti di liberazione condizionale del nostro ordinamento (e tanto ai fini dell'art. 10 della Convenzione).conformemente a tali principi si è, del resto, già espressa questa Suprema Corte (Sez. 4^ 30/9/97 N. 2318 PM/Mangano; Sez. 1^ 3/6/96 N. 3876 ROTTERDAM;
Sez. 1^ 27/3/97 N. 1716 GIACON):
il provvedimento deve, pertanto, essere annullato senza rinvio, non necessitando ulteriori valutazioni da parte del Giudice di esecuzione, essendo il termine stato già fissato al 1/3/04 dell'autorità Tedesca, disponendosi nel caso di rientro in territorio germanico.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e indica il termine della pena da espiare al 1 marzo 2004.
Si comunichi al competente Giudice della esecuzione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Penale, il 6 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2004