Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3310 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN MED POP LO33.10310 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE PREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 15265/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.7690 Rel. Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 10/12/01 ConsigliereDott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: BA RD, GO LM, IN VA, AC RD, BE FE, SI AU, SI IA (quali eredi di SI EN), RO TA (quale erede di CI RI), elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO SCARTABELLI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, .2001 in persona del legale rappresentante pro tempore, 5298 -1- elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 326/00 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 10/06/00 R.G.N. 1965/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 10/12/01 dal LAMORGESE;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per: estinzione per rinunzia. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pistoia, in riforma della decisione del Pretore della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta dai ricorrenti (o dai loro danti causa) diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione ai sensi dell'art. 13, 1992 n. 257 dei comma ottavo, legge 27 marzo contributi previdenziali, ai fini pensionistici, per il periodo ultradecennale in cui essi erano stati addetti, alle dipendenze della società Breda, stabilimento di Pistoia, ad attività nello lavorative comportanti esposizione al rischio amianto. Il giudice del gravame ha interpretato la norma innanzi richiamata nel senso che i lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore della legge non rientravano fra coloro i quali avevano diritto al beneficio in questione, trattandosi di agevolazioni concesse ai lavoratori in attività che a seguito della soppressione delle lavorazioni dell'amianto avrebbero non solo perso il lavoro, ma si sarebbero di fatto trovati nell'impossibilità di imprese del medesimoreimpiego presso altre settore. Gli effetti pregiudizievoli consistenti 3 nella perdita di concrete possibilità occupazionali, conseguenti alla cessazione di ogni lavorazione inerente l'amianto, riguardavano infatti esclusivamente i lavoratori che non avessero ancora maturato i requisiti per il trattamento di pensione, e non certo quelli che, già pensionati, fruivano di tale trattamento. La cassazione di questa pronuncia è stata richiesta dal DI e dagli altri litisconsorti con ricorso articolato in due motivi. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva preliminarmente la Corte che i ricorrenti ER DI, GL GO, CO GU, ER EL, AN ND, quale coerede del defunto EN NE, e RI CU, quale erede di RI TU, hanno, con distinti atti sottoscritti anche dal loro difensore avv. Carlo Scartabelli e notificati all'INPS, rinunciato all'azione giudiziaria promossa nei confronti del medesimo Istituto per il conseguimento dei benefici in questione. Questa rinuncia comporta, ai sensi dell'art. 80, venticinquesimo comma, legge 23 dicembre 2000 4 n. 388, la estinzione della causa con la compensazione delle spese processuali relative alle attività antecedenti all'estinzione, e quindi nei confronti dei predetti ricorrenti deve concludersi in tali termini. Non avendo gli altri due eredi del NE rinunciato al ricorso, si deve procedere all'esame dei motivi da essi proposti. Con il primo mezzo di annullamento si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, ottavo comma, legge 27 marzo 1992 n. 257, e successive modificazioni e integrazioni. Si deduce la mancanza nella legge di una differenziazione fra lavoratori e pensionati, e che l'unico presupposto dalla norma per l'attribuzione del richiesto della rivalutazione dei contributi è beneficio quello della esposizione ultradecennale all'amianto durante l'attività lavorativa. Ciò trova conferma, si aggiunge in ricorso, nella modifica della norma intervenuta nel 1993, la quale stabilisce l'attribuzione del beneficio "ai fini delle prestazioni pensionistiche" e non più, come nella precedente formulazione, "ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche". Si richiama inoltre la tesi della natura premiale del beneficio 5 per tutti coloro che hanno subito un danno o hanno corso il rischio di subirlo in conseguenza della esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa. La doglianza non può essere accolta. L'orientamento elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte con la pronuncia n. 7407 del 28 luglio 1998 contrario alla tesi dei ricorrenti e di cui gli stessi richiedono la revisione, senza però apportare argomenti diversi da quelli già disattesi nella citata decisione - è stato confermato da numerose altre sentenze (tra cui Cass. 7 novembre 2001 n. 13786, Cass. 25 ottobre 2001 n. 13195, Cass. 28 giugno 2001 n. 8859, Cass. 19 aprile 2001 n. 5764, Cass. 12 febbraio 2001 n. 1976, Cass. 10 agosto 2000). Con le quali si è appunto evidenziato (cfr. Cass. 7 novembre 2001 n. 13786) che "La maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13, commi settimo e ottavo, della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo di cui all'art. 1 del d.l. 5 giugno 1993 n. 169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 257 del 6 1992, siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia o di inabilità, mentre va riconosciuta ai soggetti che, a tale data, siano titolari di pensione o di assegno di invalidità; il diritto alla riliquidazione spetta altresì ai superstiti ove il medesimo competesse al dante causa". Questo costante orientamento, per le diffuse argomentazioni che lo sostengono, pienamente condivise dal Collegio, deve essere qui ribadito. Non avendo i coeredi NE neppure prospettato che il loro dante causa, già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge, fosse titolare di pensione o di assegno d'invalidità, la doglianza da essi proposta deve essere disattesa. Manifestamente infondata è poi la questione di illegittimità costituzionale della disposizione in esame sollevata, con il secondo motivo, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost. L'interpretazione adottata dal Tribunale conformemente all'orientamento giurisprudenziale di legittimità non viola i principi dettati dalle costituzionali indicate, sotto il profilo norme regolamentazione in modo della diversa ingiustificato, che, ad avviso dei ricorrenti, si verificherebbe con l'escludere i pensionati dalla 7 rivalutazione dei contributi del periodo ultradecennale di esposizione e si regolerebbero diversamente situazioni uguali. Infatti il beneficio invocato, in quanto pur sempre finalizzato al miglioramento della posizione pensionistica, può ben essere limitato a coloro che più hanno necessità di incrementare l'anzianità assicurativa e contributiva, escludendo coloro che avevano già in passato maturato i requisiti richiesti;
per costoro, l'esclusione determinerebbe solo il mancato aumento della prestazione già conseguita, con detrimento diverso a seconda dell'anzianità posseduta, fino a scomparire del tutto per chi goda già della pensione commisurata alla massima anzianità assicurativa e contributiva. Si rammenta in proposito il consolidato principio della giurisprudenza costituzionale secondo cui "Non può contrastare con il principio uguaglianza un differenziato trattamento di applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento diversificatore" (cfr. Corte Cost. 19 maggio 1993 n. 243, e V. pure, sempre della Corte Cost., le sentenze 22 febbraio 1984 n. 38, 30 dicembre 1987 8 n. 618, 4 aprile 1990 n. 177, 12 novembre 1991 n. 403, 7 novembre 1994 n. 378, 16 dicembre 1998 n. 409, 27 aprile 2000 n. 126). Il ricorso proposto da LA e CO NE va quindi rigettato, con compensazione fra le parti delle spese del giudizio di legittimità, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio, ai sensi dell'art. 80, comma 25, legge n. 388 del 2000, nei confronti di ER DI, GL GO, CO NI, ER EL, AN ND e RI CU e compensa interamente fra i predetti e 1'INPS le spese dell'intero processo;
rigetta il ricorso proposto da LA e CO NE e compensa per costoro le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Белошо болно ценBu oyer ་ ་་་་་་ཝ་ར་ལགས་ར་ I D m , O L Shille O P I D SA TA IL CANCELLIERE U O Depositato in Cancelleria P - 7 MAR. 2002 S oggi, IL CANCELLIERE 9