Sentenza 16 giugno 2009
Massime • 1
La previsione dell'obbligatorietà dell'aumento di pena per la recidiva reiterata specifica, di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen. determina l'obbligatorietà dell'aumento di pena per le circostanze aggravanti ad effetto speciale che qualificano i reati indicati dall'art. 407, comma secondo lett. a), cod. proc. pen., così derogando alla previsione di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., che prevede, in caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'applicazione soltanto della pena stabilita per la circostanza più grave, sia pure con possibilità per il giudice di aumentarla.
Commentario • 1
- 1. Recidiva reiterata, concorso omogeneo, aggravante ad effetto specialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2009, n. 26517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26517 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 16/06/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 2850
Dott. MANNA AN - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 7946/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA AN, n. il 16.3.73;
avverso la sentenza 20.6.08 della Corte d'Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. MANNA AN;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 16.5.2007 il GUP del Tribunale di S. Maria C.V. condannava RA AN alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa per i delitti di concorso in rapina pluriaggravata, detenzione e porto illegali di una pistola e resistenza a pubblico ufficiale (questi ultimi due reati aggravati ex art. 61 c.p., n. 2), con interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'esecuzione della pena.
Con sentenza 20.6.2008 la Corte d'Appello di Napoli rigettava il gravame dell'imputato e, in accoglimento di quello del PG, rideterminava la pena a carico del RA in anni 6 di reclusione ed Euro 2.000,000 di multa, confermando nel resto la statuizione di prime cure.
Tramite il proprio difensore il RA ricorreva contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) violazione dell'art. 63 c.p., comma 4 nella parte in cui la Corte territoriale, nel rideterminare la pena, aveva applicato prima l'aumento della metà per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 628 c.p., comma 3 e poi l'aumento di due terzi per la recidiva reiterata specifica contestata ex art. 99 c.p., comma 4, nonostante che, essendo anche quest'ultima un'aggravante ad effetto speciale, dovesse trovare applicazione la regola dell'art. 63 c.p., comma 4, in virtù della quale, concorrendo più aggravanti ad effetto speciale, era da applicarsi soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, con facoltà per il giudice di aumentarla;
b) a questo proposito risultava manifestamente illogica - perché sostanzialmente ispirata ad una interpretatio abrogans dell'art. 63 c.p., comma 4 - la motivazione adottata dall'impugnata sentenza, che aveva disatteso tale obiezione difensiva perché la recidiva in questione era obbligatoria in quanto avente ad oggetto un reato compreso nel novero di quelli di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a);
c) violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 c.p., perché si sarebbe dovuto considerare come unico appellante l'imputato, dopo che all'udienza del 20.6.2008 il PG aveva concluso per la conferma della statuizione di prime cure.
1 - I motivi di doglianza che precedono sub a) e b), da esaminarsi congiuntamente perché attinenti alla medesima problematica, sono infondati.
Sul tema posto dall'atto di impugnazione - l'asserita applicabilità della regola di cui all'art. 63 c.p., comma 4 nel concorso fra recidiva reiterata specifica ed altra aggravante ad effetto speciale, che nel caso dell'odierno ricorrente è quella prevista dall'art. 628 c.p., comma 3, n.
1 - si registra un solo specifico precedente di questa S.C. (Cass. Sez. 6^ n. 1485 del 22.11.94, dep. 13.2.95, rv. 201037, dunque anteriore alla novella di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 4), che opta per la soluzione negativa perché, a monte, esclude che la recidiva, pur potendo - in ipotesi -comportare un aumento di pena superiore ad un terzo, sia un'aggravante ad effetto speciale e ciò perché inerente alla persona del colpevole ai sensi dell'art.70 c.p., u.c.. Questa Sezione ha invece avuto modo, anche di recente, di affermare (sia pure ai diversi fini del calcolo della prescrizione) la natura di aggravante ad effetto speciale della recidiva (anche nel vigore della precedente formulazione dell'art. 99 c.p.), atteso che l'art.63 c.p., comma 3, nel definire le aggravanti ad effetto speciale,
sceglie il criterio meramente edittale, agganciato cioè all'entità dell'aumento di pena (superiore ad un terzo) che da esse scaturisce, senza distinguere fra circostanze oggettive e soggettive e, fra questa ultime, fra quelle inerenti o non alla persona del colpevole (Cass. Sez. 2^ n. 40978 del 21.10.2008, dep. 3.11.2008, rv. 242245;
Cass. Sez. 2^ n. 19565 del 9.4.2008, dep. 15.5.2008, rv. 240409). In contrario avviso rispetto al precedente di Cass. n. 1485/94, l'orientamento di questa Sezione merita di essere mantenuto, non ravvisandosi nel dato testuale dell'art. 63 c.p., comma 3 spiragli per un diverso esito interpretativo.
Ne consegue che l'approccio al problema fornito dal ricorrente è corretto, stante la predetta natura della recidiva. Tuttavia, non condivisibile è la soluzione proposta in ricorso. Invero, come giustamente evidenziato dall'impugnata sentenza, nel caso in esame la recidiva reiterata specifica contestata trova la propria disciplina nell'art. 99 c.p., comma 5, perché il più grave fra i reati ascritti al RA (quello p. e p. ex art. 628 c.p., comma 3, n. 1) rientra nel novero dei delitti elencati dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), per i quali il summenzionato art. 99 c.p., comma 5 prevede un aumento di pena obbligatorio e ciò dispone proprio avuto riguardo (anche) ad un reato (rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 c.p., comma 3) contraddistinto da un'altra aggravante ad effetto speciale.
Ciò significa che nell'art. 99 c.p., comma 5 il legislatore ha implicitamente sancito l'obbligatorietà di entrambi gli aumenti di pena, quello per l'aggravante ex art. 628 c.p., comma 3 e quello per la recidiva reiterata specifica.
Ulteriore corollario è che in tal modo il concorso delle predette aggravanti ad effetto speciale risulta sottratto alla regola applicativa dell'art. 63 c.p., comma 4, che è invece caratterizzata da un solo aumento obbligatorio (quello per la più grave delle aggravanti ad effetto speciale), l'altro restando meramente facoltativo.
In conclusione, sull'art. 63 c.p., comma 4 (secondo il quale, concorrendo più aggravanti ad effetto speciale, deve applicarsi soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, con facoltà per il giudice di aumentarla) prevale l'art. 99 c.p., comma 5 perché, a monte, rispetto al difforme disposto dell'art. 63 c.p., comma 4 la previsione di obbligatorietà di entrambi gli aumenti costituisce (ancor prima, quindi, di dover ricorrere al criterio di specialità ex art. 15 c.p., che ad ogni modo nella fattispecie condurrebbe al medesimo risultato) clausola legislativa di esclusione del fenomeno del concorso apparente di norme.
Nè tale esegesi è sostanzialmente abrogatoria dell'art. 63 c.p., comma 4 (che, invece, mantiene immutata la propria portata precettiva rispetto ad altre aggravanti ad effetto speciale); in realtà, contrariamente a quanto lamentato in ricorso, essa non fa altro che applicare la regola per cui non si pone concorso apparente di norme ogni qual volta la legge escluda - con clausola di riserva determinata o relativamente indeterminata - l'applicazione di altra disposizione penale.
2 - Il motivo di doglianza che precede sub c) è manifestamente infondato, in quanto trascura il consolidato insegnamento di questa Corte Suprema secondo cui, ove il PG, al termine della discussione, chieda la conferma della sentenza di primo grado, tale richiesta non costituisce rinunzia all'impugnazione, vuoi perché in tal modo l'organo dell'accusa conclude anche nel merito (Cass. Sez. 5^ n. 43363 del 5.10.2005, dep. 30.11.2005, rv. 232454), il che è incompatibile con una rinuncia, vuoi perché la rinuncia all'impugnazione è un negozio formale che non ammette equivalenti rispetto alle forme e ai termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p. (Cass. Sez. 4^ n. 2529 del 2.2.96, dep. 6.3.96, rv. 204577; cfr., altresì, Cass. Sez. 3^ n. 8005 del 19.6.97, dep. 27.8.97, rv. 209085; Cass. Sez. 2^ n. 40433 del 17.9.2003, dep. 23.10.2003, rv. 228437).
3 - In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2009